Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. 5
Titolo:Disciplina per il trasferimento dei beni e del personale dei centri di servizi culturali.
Pubblicazione:( B.U. 26 gennaio 1983, n. 9 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario




Art. 1

Dalla data dell'1 gennaio 1983 cessa il regime di convenzione tra la Regione Marche, il Cif provinciale di Ascoli Piceno e il comune di Ascoli Piceno per la gestione dei due centri di servizi culturali ex cassa per il mezzogiorno di S. Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.
I beni e le attrezzature dei centri sono trasferiti ai rispettivi comuni.
Alle operazioni per il passaggio dei beni provvede un commissario straordinario nominato dal comune ove ha sede il centro.

Art. 2

Dalla stessa data dell'1 gennaio 1983 e fino all'inquadramento nei ruoli dei rispettivi comuni, il personale, costituito da un numero massimo di 7 unità , in servizio continuativo e a tempo pieno almeno dall'1 maggio 1974, viene trasferito alla Regione e inquadrato con tale decorrenza agli effetti giuridici ed economici nel livello di corrispondenza fissato nella tabella allegata alla presente legge.
Il personale di cui al comma precedente fa parte del contingente del personale regionale, distinto per livello funzionale, previsto dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, che resta fissato in 1986 unità .
Il trattamento economico riconosciuto è quello iniziale del livello di inquadramento.
Il personale di cui al precedente comma è assegnato ai comuni ove hanno sede i centri, per lo svolgimento di funzioni di carattere culturale e sociale.

Art. 3

L'onere per l'attuazione della presente legge, graverà sul capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, rubrica 1a, programma - personale in servizio - " Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo" e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella di corrispondenza tra i livelli regionali e le qualifiche dei centri di servizi culturali















Centro di servizi culturali Regione

Direttore del centro

VI livello
Operatore culturale

Aiuto operatore culturale
V livello