Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 08 giugno 1983, n. 12
Titolo:Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.
Pubblicazione:( B.U. 10 giugno 1983, n. 59 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 25 giugno 2013, n. 15.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 25 giugno 2013, n. 15, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche promuove e sostiene iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza, che costituisce valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e dello Statuto regionale al quale la popolazione marchigiana ha dato un significativo contributo.

Art. 2

Tra le attività volte al perseguimento delle finalità della presente legge rivestono carattere prioritario:
1) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della Resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;
2) le iniziative volte a diffondere la conoscenza storica dell'antifascicmo e della Resistenza e il tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali.


Art. 3

Gli aventi diritto ai contributi della presente legge sono, in via prioritaria, le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nelle Marche.
Possono essere inoltre concessi contributi anche ad altre associazioni ed enti riconosciuti, operanti nelle Marche impegnati ad attuare le iniziative di cui agli articoli precedenti.

Art. 4

Gli enti e le associazioni di cui all'articolo 3 trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività dell'anno successivo.
Qualora, in base ai programmi di attività presentate, emergano esigenze immediate di finanziamento per iniziative di rilevante impegno, potranno essere corrisposti acconti non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Per il primo anno di applicazione della presente legge, il contributo sarà erogato agli enti e alle associazioni di cui al precedente articolo 3 in unica soluzione sulla base dell'attività svolta nel corso dell'anno.
I contributi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono erogati sulla base della documentazione di spesa.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 100 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte per l'anno 1983 a carico del capitolo 1620109 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio con la denominazione "Contributi agli enti ed associazioni operanti nelle Marche che valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziate a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1983 mediante riduzione di L. 100 milioni del capitolo 5100101 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali" elenco n. 2 - partita n. 5 - parte - ;
b) per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota di ripartizione del fondo comune ex articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.