Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 luglio 1983, n. 15
Titolo:Integrazione della legge regionale 29 agosto 1973 n. 25 concernente "Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali".
Pubblicazione:(B.u.r. 7 luglio 1983, n. 70)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 7, l.r. 17 agosto 1984, n. 22.

Sommario





All'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25 č aggiunto il seguente comma:
"Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio la costruzione di una cabina di trasformazione, la Regione concede un contributo, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, direttamente al titolare dell'azienda stessa".

All'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25 č aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:
"L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilitŕ e a dichiarazione di indifferibilitŕ e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchč degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica".