Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 4 luglio 1983, n. 15 |
Titolo: | Integrazione della legge regionale 29 agosto 1973 n. 25 concernente "Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 7 luglio 1983, n. 70) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | OPERE PUBBLICHE |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 7, l.r. 17 agosto 1984, n. 22. |
Sommario
All'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25 č aggiunto il seguente comma:
"Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio la costruzione di una cabina di trasformazione, la Regione concede un contributo, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, direttamente al titolare dell'azienda stessa".
All'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25 č aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:
"L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilitŕ e a dichiarazione di indifferibilitŕ e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchč degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica".