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Atto:LEGGE REGIONALE 12 luglio 1983, n. 17
Titolo:Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 luglio 1983, n. 74)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

All'articolo 1 della L.R. 20 luglio 1973, n. 17, così come modificato dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11, i contributi di "L. 450.000" e di "L. 150.000" sono elevati rispettivamente a "L. 600.000" e a "L. 250.000".

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 2 della L.R. 20 luglio 1973, n. 17 è sostituito dai seguenti:
"I contributi indicati nell'articolo precedente sono corrisposti a partire dall'1.1.1983.
All'erogazione dei contributi provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a rate mensili.
Entro il 28 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale una relazione illustrativa dell'impiego dei fondi loro erogati nell'anno precedente".


Art. 3

L'articolo 3 della L.R. 20 luglio 1973, n. 17 è abrogato.

Art. 4

L'articolo 1 della L.R. 8 marzo 1979, n. 11, così come modificato dall'articolo unico della L.R. 8 marzo 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Ciascun gruppo ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale proveniente dal ruolo unico regionale entro i limiti seguenti:
- gruppi fino a tre consiglieri: una unità inquadrata al livello funzionale ottavo o inferiore;
- gruppi da quattro a sei consiglieri: due unità , di cui una al livello funzionale ottavo e una al livello quinto o, rispettivamente, a livello inferiore;
- gruppi da sette a dieci consiglieri: tre unità , di cui una al livello funzionale ottavo, una al quinto, una al quarto o, rispettivamente, a livello inferiore;
- gruppi con oltre dieci consiglieri: quattro unità , di cui una al livello funzionale ottavo, una al settimo, una al quinto, una al quarto o, rispettivamente, a livello inferiore.

Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale provvede all'assegnazione del personale che vi consenta, compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale l'assegnazione è disposta dalla giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del consiglio.
Il personale di cui al presente articolo presta servizio alle dipendenze funzionali del gruppo secondo le modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e i gruppi stessi nel rispetto dei diritti e doveri propri dei dipendenti regionali";

Art. 5

L'articolo 2 della L.R. 8 marzo 1979, n. 11 è sostituito dal seguente:
"I gruppi che, in considerazone delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale dipendente dalla Regione, possono avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente articolo 1, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale comandato dagli enti locali o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale.
Agli adempimenti necessari o conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la giunta regionale.
In caso di assenze del personale assegnato ai gruppi, superiori a 30 giorni, consentite dalla vigente legislazione, i gruppi possono richiedere all'Ufficio di Presidenza la sostituzione del personale con le modalità previste dalla presente legge".


Art. 6

Per l'espletamento delle proprie attività i gruppi consiliari utilizzano esclusivamente il personale di cui ai precedenti articoli 4 e 5 e con le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge.
E' fatto divieto ai gruppi consiliari di assumere personale a qualsiasi titolo e sotto qualsisi forma.

Art. 7

L'articolo 5 della L.R. 8 marzo 1979, n. 11 è abrogato.

Art. 8

Il primo comma dell' articolo 2 della L.R. 29 agosto 1980, n. 52 è così modificato: le parole "non superiore a 67 unità" sono sostituite con le parole "non superiore a 80 unità"; dopo la lettera e) è aggiunta la lettera "f) personale non di ruolo assunto ai sensi dell' articolo 2 della L.R. 8 marzo 1979, n. 11". Tale personale deve essere stato assunto da una data non successiva all' 1.1.1981 e risultare in servizio a tempo pieno e continuativamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Per il personale di cui alla lettera f) del precedente comma i termini previsti dal terzo comma dell' articolo 4 della L.R. 29 agosto 1980, n. 52 decorrono a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge".
All' articolo 6 della L.R. 29 agosto 1980, n. 52 sono soppresse le parole "al personale in servizio presso i gruppi consiliari e".

Art. 9

Per la corresponsione delle maggiorazioni dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 62.400.000 che viene fronteggiata con lo stanziamento già iscritto nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari" i cui stanziamenti di competenza e di cassa restano determinati ciascuno in lire 516.000.000.
Le spese previste degli articoli 4, 5 e 8 della presente legge, per l'anno 1983, sono fronteggiate con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc." i cui stanziamenti di competenza e di cassa restano determinati rispettivamente in lire 35.000.000.000 e lire 34.893.240.753.
Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscrivere a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.


Per il personale dei gruppi consiliari che, in base alla presente legge, non acquisisce il diritto a partecipare ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo unico regionale, i relativi contratti di assunzione conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista.