Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1983, n. 31
Titolo:Interventi urgenti e straordinari per la protezione civile.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 ottobre 1983, n. 118)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 19, l.r. 27 aprile 1990, n. 49.

Sommario




Art. 1

In attesa dell'approvazione della legge regionale di organizzazione dei servizi e delle strutture per la protezione civile per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, a favore delle popolazioni e sul territorio, anche di altre regioni, colpite da eventi sismici e da altre eccezionali calamità naturali o catastrofi, su specifica richiesta delle stesse ed in coordinamento con gli organi statali della protezione civile, la giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dei principi della predetta legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, ad adottare i necessari provvedimenti di urgenza per l'organizzazione dei soccorsi, per l'acquisizione di beni e servizi ed il loro invio nelle zone colpite.
La giunta regionale è altresì autorizzata, anche in via di sanatoria, ad inviare nelle zone colpite personale regionale, con diritto al trattamento di missione continuativa, secondo le norme tempo per tempo vigenti per il personale delle amministrazioni dello Stato impiegato per gli stessi compiti.


Art. 2

Dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo precedente la giunta regionale dà contestuale comunicazione al consiglio regionale ed al comitato regionale per la protezione civile.
La giunta regionale riferisce periodicamente alle competenti commissioni consiliari permanenti sugli interventi effettuati, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

Art. 3

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è istituito il "Fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile".
Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:
a) dall'apporto, a carico del bilancio regionale, nella misura da stabilire annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci;
b) dalle somme provenienti da contributi di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati e da altri proventi;
c) dalle somme provenienti dall'alienazione dei beni già esistenti, acquistati o comunque acquisiti con vincolo di destinazione alle finalità della presente legge;
d) dalle somme recuperate sulle anticipazioni eventualmente concesse sulle disponibilità del fondo.

Per l'anno 1983, l'apporto regionale del fondo di solidarietà di cui alla lettera a) del precedente comma è stabilito in L. 2.000 milioni.
I contributi degli enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati ed altri proventi già acquisiti e finalizzati ad interventi a favore delle popolazioni e sul territorio delle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata, pari attualmente a L. 583 milioni, e quelli che saranno acquisiti per le stesse finalità affluiscono, per l'anno 1983, al capitolo n. 3007007 dello stato di prevsione delle entrate per il detto anno; per gli anni successivi ai capitoli corrispondenti, con il vincolo di destinazione alle finalità di cui sopra o a quelle altre finalità per cui siano stati o saranno conferiti.
I proventi di cui alle lettere c) e d) del secondo comma del presente articolo affluiscono, per l'anno 1983, al capitolo n. 3007013 che si istituisce nello stato di previsione delle entrate del bilancio del detto anno con la denominazione " Proventi derivanti dalla alienazione dei beni destinati alla protezione civile, nonchè dal recupero delle anticipazioni concesse sul fondo di solidarietà regionale" e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative agli interventi da finanziare con le disponibilità del fondo regionale di solidarietà sono iscritte a carico del capitolo n. 4311102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, con la denominazione "Fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile: legge 8.12.1970, n. 996", con la dotazione di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000, per l'anno 1984 a carico del capitolo corrispondente.

Art. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1983:
- quanto a L. 2.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo n. 5100201 del bilancio per l'anno 1982 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" - partita n. 1 parte, n. 4 e n. 5 parte - dell'elenco n. 3, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25;
- quanto a L. 583 milioni mediante utilizzazione delle somme finora acquisite a titolo di contributi da enti locali, da altri enti pubblici, da associazioni e da privati ed altri proventi;
b) per l'anno 1984 con impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune.

In corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli di entrata di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 3, sono iscritte, mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettere in copia al consiglio entro 10 giorni, somme di pari importo a carico del capitolo di spesa di cui al sesto comma dello stesso articolo 3.