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Atto:LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1983, n. 35
Titolo:Disciplina dell'insegnamento dello sci nelle Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 novembre 1983, n. 122)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri
Note:Abrogata dall'art. 57, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.

Sommario





L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci nelle Marche è disciplinato dalla presente legge.


E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
L'esercizio dell'attività di maestro di sci è subordinato al possesso della licenza rilasciata, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dal comune di residenza. E' concessa su domanda dell'interessato corredata da:
a) certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alla misura di cui all'articolo 11, primo comma, e all'articolo 123, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
b) attestazione del superamento dell'esame di cui all'articolo 8, da presentarsi entro sei mesi dal giorno in cui l'esame stesso è stato concluso;
c) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL.

La licenza è soggetta a vidimazione annuale da parte del comune di residenza previa presentazione del certificato di idoneità fisica all'attività di maestro di sci rilasciato dal competente servizio della USL.
La licenza ha validità triennale e ne può essere richiesto il rinnovo per la medesima durata su domanda presentata al comune di residenza e corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;
2) attestazione della frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo articolo 9 o attestazione della qualifica di istruttore per maestri di sci.

La licenza di cui al presente articolo autorizza all'insegnamento su qualsiasi terreno sciabile, con esclusione di quelli in cui può essere necessario l'impiego di mezzi alpinistici quali corde, piccozza e ramponi.


La licenza è revocata in qualsiasi momento dal comune allorchè l'interessato perda uno dei requisiti previsti ai punti a) e c) del precedente articolo.


La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata, rispettivamente, per le discipline di fondo e per quelle alpine di discesa.
I maestri di sci possono impartire lezioni soltanto per la disciplina per la quale sono abilitati.


Viene istituito e conservato presso la giunta regionale un elenco ufficiale dei maestri di sci delle Marche.
Nell' elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale, la qualifica e l' indirizzo del titolare, i rinnovi, le proroghe, le sospensioni, le variazioni e quan' altro previsto dalla presente legge.
Nell' elenco vanno inoltre annotati i maestri di sci che hanno acquisito la qualifica di istruttore.
I soggetti competenti sono tenuti a comunicare alla giunta regionale i relativi dati.
Sono altresì iscritti nell' elenco, a domanda, coloro che sono già in possesso di licenza comunale per l' esercizio dell' attività di maestro di sci, rilasciata anche in altra Regione ai sensi della normativa in vigore e che abbiano fissato la loro residenza nelle Marche.


Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, bandisce l'esame di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci.
Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione almeno 3 mesi prima dell'esame e deve contenere il programma delle prove di esame e i criteri di valutazione delle singole prove.
Per essere ammesso all'esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità fisica certificata dal competente servizio della USL;
b) maggiore età ;
c) titolo di studio di licenza media inferiore o, per i nati prima dell'1.1.1949, della licenza elementare;
d) attestazione del superamento del corso di cui al successivo articolo 7.

La domanda di partecipazione all'esame con la documentazione di cui al comma precedente deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.


La Regione nell'ambito della L.R. 23 agosto 1976, n. 24 promuove corsi per l'ammissione agli esami di maestro di sci nelle discipline alpine o nel fondo.
Per essere ammessi ai corsi gli interessati devono presentare domanda all'Ente delegato di cui alla L.R. 24/76 corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o di paese membro della Comunità economica europea;
b) certificato attestante il possesso della licenza media inferiore o, per i nati prima dell'1.1.1949, della licenza elementare;
c) certificato di nascita attestante il raggiungimento della maggiore età ;
d) attestazione del superamento della prova attitudinale preliminare di cui al successivo articolo 8.



L'ammissione al corso di preparazione agli esami è subordinata al superamento di una prova attitudinale per le specifiche discipline, da effettuarsi davanti le rispettive sottocomissioni di cui all'articolo 9.
Sono ammessi a partecipare alla prova attitudinale i cittadini italiani che compiano la maggiore età anteriormente alla data stabilita per il suo svolgimento. Non è richiesta la prova attitudinale agli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine, per lo sci di fondo, compreso il biathlon, e agli istruttori delle scuole militari alpine, limitatamente alle medesime discipline.
La prova attitudinale superata con esito positivo non è ripetuta in caso di esito negativo del successivo esame di maestro di esci.
La domanda di partecipazione alla prova attitudinale è inoltrata alla giunta regionale corredata dal certificato di nascita.


Gli esami di idoneità tecnica all' insegnamento dello sci si articolano su tre prove: una tecnicopratica, una didattica ed una teorica.
Le prove di esame sono espletate da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da:
1) il presidente della giunta regionale o un suo delegato, che la preside;
2) quattro meastri di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti con priorità tra quelli compresi nell' elenco regionale di cui al precedente articolo 5 o tra quelli
compresi in elenchi di altre regioni;
3) tre istruttori per maestri di sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti con priorità tra quelli iscritti nell' elenco regionale di cui all' articolo 5 o tra quelli compresi
in elenchi di altre regioni;
4) un esperto in topologia, sicurezza alpina e valanghe;
5) un medico specializzato in medicina sportiva.

La commissione dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Per lo svolgimento della prova tecnico - pratica e di quella didattica la commissione si articola in due sottocommissioni.
La sottocommissione per le discipline alpine di discesa è composta da:
a) il presidente della giunta o un suo delegato;
b) 3 componenti specializzati in discipline alpine di cui al punto 2) del precedente secondo comma;
c) 2 componenti specializzati in discipline alpine di cui al punto 3) del precedente secondo comma.

La sottocommissione per il fondo è composta da:
a) il presidente della giunta o un suo delegato;
b) il componente specializzato nel fondo, previsto al punto 2) del precedente secondo comma;
c) il componente specializzato nel fondo, previsto al punto 3) del precedente secondo comma.

Ai componenti la commissione sono corrisposti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l' indennità di presenza e il trattamento di missione nelle misure previste dalla L.R. 9 aprile 1980, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.
Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge i componenti della commissione e i candidati sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi e per gli infortuni.
La commissione deve accertate adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa, con i criteri previsti dal dodicesimo comma dell' articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.


La Regione nell'ambito della L.R. 23 agosto 1976, n. 24 promuove per ciascuna disciplina, corsi di aggiornamento per maestri di sci.
La frequenza ai suddetti corsi è obbligatoria ai fini del rinnovo della licenza di cui all'articolo 2.
In caso di comprovata impossibilità a frequentare i corsi di aggiornamento, per cause di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il primo corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento.
In tale ipotesi il comune competente provvede a prorogare la licenza che avrà efficacia fino all'espletamento del corso e comunque per un periodo massimo di tre anni.


La Regione promuove, nell'ambito della L.R. 23 agosto 76, n. 24, almeno ogni tre anni, corsi per la formazione di istruttori per maestri di sci nelle discipline alpine o nel fondo.
Sono ammessi ai corsi i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale.
La qualifica di istruttore si consegue con il superamento di esami teorico - pratici e didattici sostenuti avanti la commissione di cui all'articolo 9.
A tal fine il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, bandisce ogni tre anni l'esame per istruttori di sci.
La domanda di partecipazione all'esame corredata con l'attestazione del superamento del corso di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.
La qualifica di istruttore viene rilasciata dal presidente della giunta regionale. L'avvenuto rilascio va comunicato al comune competente e annotato nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.


La Regione promuove nell'ambito della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, ed ai fini di una preparazione professionale articolata dei maestri di sci, corsi di ulteriore specializzazione per sci d'erba, sci agonistico, sci acrobatico, direzione di scuola di sci.
Il superamento di detti corsi va annotato nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.


I corsi di cui agli articoli 7, 10, 11 e 12 della presente legge sono attuati dall'ente delegato ai sensi della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, anche mediante apposite convenzioni con enti ed organizzazioni qualificati.
Le convenzioni debbono prevedere:
- la durata ed i programmi dei corsi stabiliti previa intesa con le associazioni di categoria;
- la spesa a carico della Regione e l'eventuale quota a carico dei partecipanti;
- l'assicurazione per gli insegnanti ed i partecipanti ai corsi contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni, per il periodo di svolgimento dei corsi stessi.



Le tariffe individuali e collettive da applicare per l'insegnamento dello sci nella Regione Marche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni dei maestri di sci operanti nel territorio regionale.
Per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale possono essere previste speciali tariffe professionali.
Le tariffe individuali si applicano per lezioni ad un singolo praticante o a gruppi di non più di quattro allievi; quelle collettive fino ad un massimo di dieci allievi.
Le tariffe e la classificazione delle lezioni di cui al presente articolo si applicano sia all'insegnamento professionale svolto nell'ambito delle scuole di sci che a quello svolto in forma autonoma.


Per esercitare la professione nelle Marche coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci, rilasciata in altre regioni o in altri stati della comunità economica europea secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle attività , al comune o ai comuni interessati per territorio la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività , nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.
Per l'esercizio della professione di maestro di sci i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani a condizioni di reciprocità , ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
I maestri di sci stranieri, appartenenti a paesi non membri della Cee, regolarmenti autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della Regione Marche, devono munirsi del nulla osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.
I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato nell'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.
Resta ferma l'applicazione della normativa dello Stato in materia di soggiorno degli stranieri.
L'esercizio della professione occasionale o saltuario per un periodo non superiore ad un mese continuativo e non cumulativo, da parte dei maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.


I maestri di discipline alpine ed i maestri di sci di fondo possono organizzare la loro attività anche costituendosi in scuole di sci.
Sono denominate "Scuole di sci" le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.
Il comune interessato autorizza l' istituzione di scuole di sci che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) siano composte da almeno 3 maestri di sci, compreso il direttore con funzioni do coordinatore;
2) perseguano lo scopo di migliorare la qualificazione e l' organizzazione professionale di coloro che esercitano l' insegnamento dello sci;
3) garantiscano e favoriscano la partecipazione di tutti i componenti in applicazione di un regolamento interno a base democratica;
4) garantiscano nel corso delle esercitazioni un' idonea assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni;
5) s' impegnino a collaborare alle operazioni straordinarie di soccorso;
6) collaborino ove richiesti con le competenti autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dello sci nelle scuole e la preparazione sportiva dei giovani;
7) collaborino ove richiesti alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nelle stazioni sciistiche in cui operano.

La giunta regionale istituisce e conserva l' elenco delle scuole di sci nelle Marche. A tal fine i comuni comunicano le autorizzazioni rilasciate.
L' uso delle denominazione "Scuola di sci" è subordinato alla autorizzazione del comune.
Il maestro di sci che eserciti l'attività professionale in forma autonoma è tenuto a darne comunicazione alla giunta regionale e al comune dove esercita in modo continuativo o prevalente la propria attività .


Chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Regione Marche, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 500.000 a un massimo di L. 1.000.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è raddoppiato.
Qualora siano applicate tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 300.000 a un massimo di L. 500.000. In caso di recidiva oltre all'applicazione della relativa sanzione pecuniaria la licenza per l'esercizio dell'attività di maestro di sci è sospesa per un anno.
La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 300.000 a un massimo di L. 500.000.
L'esercizio dell'attività di maestro di sci senza aver ottenuto il nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 300.000 a un massimo di L. 500.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è raddoppiato.
L'indebito uso della denominazione "Scuola di sci" senza la prevista autorizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 900.000 a un massimo di L. 1.500.000.


Le sanzioni di cui al precedente articolo sono irrogate dal sindaco del comune ove la violazione ha avuto luogo, ai sensi della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
La vigilanza sulla attività dei maestri e delle scuole di sci è esercitata dai comuni.


Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 3 milioni.
L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla applicazione della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1983 a carico del capitolo 1340117 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione "Spese per la corriponsione delle competenze spettanti ai componenti estranei all'amministrazione regionale della commissione di esame per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, nonchè per gli oneri assicurativi" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 3 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura della spesa autorizzata dai commi precedenti si provvede:
a) per l'anno 1983, mediante riduzione per l'importo di L. 3 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del detto anno "Fondo di riserva per le spese obbligatorie";
b) per gli anni successivi con l'impiego di una quota della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.



Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci, ai sensi dell'articolo 123 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, rilasciata nelle Marche dalle competenti autorità , conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente articolo 5 e la licenza di cui al precedente articolo 2, purchè presentino domanda rispettivamente alla giunta regionale ed al comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di certificato di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sports invernali (Fisi) ai sensi dell'articolo 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame di teoria per ogni disciplina di cui al precedente articolo 4.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione per aspiranti maestri di sci, organizzato secondo idonei criteri metodologici da associazioni operanti a tal fine a livello nazionale, sono ammessi, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere gli esami di cui all'articolo 9 in un'apposita sessione straordinaria.
Coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame di cui agli articoli 236 e 237 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge nonchè la licenza di cui all'articolo 2, previa presentazione della relativa istanza entro il termine di cui al primo comma.
In ogni caso l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5 ed il rilascio della licenza sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dai punti a), b), c) di cui al precedente articolo 6, nonchè alla presentazione degli attestati comprovanti le rispettive situazioni e qualifiche possedute di cui ai precedenti commi.