Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 novembre 1983, n. 36 |
Titolo: | Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 14 novembre 1983, n. 122) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO |
Materia: | Professioni - Mestieri |
Note: | Abrogata dall'art. 57, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4. |
Sommario
Art. 1 (Finalità della legge)
Art. 2 (Disciplina delle professioni di guida alpina e aspirante guida alpina)
Art. 3 (Ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica di aspirante guida alpina)
Art. 4 (Corsi)
Art. 5 (Commissione di esame)
Art. 6 (Rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina)
Art. 7 (Conseguimento della qualifica di guida alpina)
Art. 8 (Rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina)
Art. 9 (Compiti ed obblighi delle guide e degli aspiranti "guida alpina")
Art. 10 (Elenco regionale delle guide e degli aspiranti "guida alpina")
Art. 11 (Istruttori)
Art. 12 (Promozione e diffusione dell'alpinismo)
Art. 13 (Disposizioni relative alle guide ed aspiranti guide alpine straniere e di altre Regioni)
Art. 14 (Sanzioni)
Art. 15 (Vigilanza e procedure sanzionatorie)
Art. 16 (Tariffe per l'esercizio della professione di guida ed aspirante guida alpina)
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
Art. 18 (Norma transitoria)
Art. 2 (Disciplina delle professioni di guida alpina e aspirante guida alpina)
Art. 3 (Ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica di aspirante guida alpina)
Art. 4 (Corsi)
Art. 5 (Commissione di esame)
Art. 6 (Rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina)
Art. 7 (Conseguimento della qualifica di guida alpina)
Art. 8 (Rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina)
Art. 9 (Compiti ed obblighi delle guide e degli aspiranti "guida alpina")
Art. 10 (Elenco regionale delle guide e degli aspiranti "guida alpina")
Art. 11 (Istruttori)
Art. 12 (Promozione e diffusione dell'alpinismo)
Art. 13 (Disposizioni relative alle guide ed aspiranti guide alpine straniere e di altre Regioni)
Art. 14 (Sanzioni)
Art. 15 (Vigilanza e procedure sanzionatorie)
Art. 16 (Tariffe per l'esercizio della professione di guida ed aspirante guida alpina)
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
Art. 18 (Norma transitoria)
L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella Regione Marche è subordinato al conseguimento della licenza di abilitazione, per le rispettive qualifiche, secondo le disposizioni della presente legge.
La qualifica di aspirante guida alpina corrisponde, ad ogni effetto, a quella di portatore prevista dagli articoli 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 16, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Competente ai provvedimenti relativi alla licenza di abilitazione, di cui alla precedente disposizioni, è il comune di residenza, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna
E' aspirante guida alpina, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guide alpine.
Il presidente della giunta, previa conforme deliberazione della giunta regionale, bandisce ogni due anni l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina.
Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione almeno 3 mesi prima dell'esame.
Per essere ammesso all'esame l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) idoneità fisica certificata dal competente servizio della USL;
c) titolo di studio di licenza media inferiore o, per i nati prima dell'1 gennaio 1949, della licenza elementare;
d) attestazione del superamento del corso di cui al successivo articolo 4.
La domanda di partecipazione all'esame con la documentazione di cui al comma precedente deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.
La domanda di frequenza al corso deve essere presentata all'ente delegato corredata dai documenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma e dall'attestazione del superamento del corso propedeutico di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, organizzato dal CAI, attraverso le proprie articolazioni territoriali e professionali operanti nelle Marche.
La Regione nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove corsi per la ammissione all'esame di aspirante guida alpina.
I corsi sono attuati dall'ente delegato mediante apposite convenzioni con il gruppo guide marchigiane dell'Associazione Guide Alpine Italiane ( AGAI) o di altra associazione di guide alpine, riconosciuta con decreto del presidente della giunta regionale. Il corso si svolge secondo criteri didattici, elaborati dai competenti enti ed associazioni nazionali, ritenuti adeguati, con insegnamenti pratico-alpinistici nonchè teorici, di istruzione sanitaria e di pronto soccorso.
Le convenzioni debbono prevedere:
- la durata e i programmi dei corsi stabiliti previa intesa con le associazioni di categoria;
- la spesa a carico della Regione per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti;
- l'assicurazione per gli insegnanti ed i partecipanti ai corsi contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni, per il perido di svolgimento dei corsi stessi.
La commissione per l'esame di aspirante guida alpina, guida alpina e istruttore è composta:
1) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
2) da una guida designata dall'associazione nazionale guide italiane facenti parte del gruppo delle Marche o di altri gruppi di guide anche di territorio diverso;
3) da un'aspirante guida alpina designata dall'associazione di cui al precedente punto 2);
4) da due rappresentanti del CAI di cui 1 designato dalla delegazione regionale del CAI e 1 designato dalla delegazione di zona del corpo nazionale del soccorso alpino;
5) da un medico specializzato in medicina sportiva;
6) da un rappresentante della comunità montana nel cui territorio si svolge il corso.
Per ciascuno dei componenti di cui ai punti 3), 4) e 5) deve essere designato e nominato anche un supplente.
La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
Ai componenti della commissione spetta il trattamento economico previsto per le commissioni di esame costituite presso la Regione.
I componenti della commissione e i partecipanti agli esami sono assicurati contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni per il periodo di svolgimento degli esami.
La commissione deve accertare, alla stregua dei criteri didattici elaborati, per i vari gradi di professionalità , dai competenti enti ed associazioni nazionali, adeguate capacità professionali in sede tecnico - operativa.
La licenza di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina è concessa dal comune di residenza, su domanda dell'interessato, corredata dall'attestazione di esito favorevole dell'esame di cui all'articolo 3, da presentarsi entro sei mesi dal giorno in cui l'esame stesso è stato concluso.
La licenza ha validità triennale e ne può essere richiesto il rinnovo per la medesima durata dietro presentazione al comune dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;
b) attestato dell'effettivo svolgimento della professione nel triennio precedente, rilasciato da un'associazione di guide e aspiranti "guida alpina";
c) attestazione della frequenza del corso di aggiornamento per aspiranti guide organizzato dalle associazioni di guide e aspiranti "guida alpina" operanti nel territorio della Regione.
La qualifica di guida alpina si consegue con il superamento di un esame da sostenere avanti la commissione di cui all'articolo 5.
A tal fine il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta, badisce ogni 2 anni l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina.
Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione almeno tre mesi prima della data di svolgimento dell'esame.
Per essere ammesso all'esame l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) licenza di aspirante guida da almeno tre anni;
b) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;
c) attestato dell'effettivo svolgimento della professione di aspirante guida alpina nel triennio precedente, rilasciato da un'associazione di guide e aspiranti "guida alpina".
La licenza di abilitazione alla professione di guida alpina è concessa dal comune di residenza, su domanda dell'interessato, corredata dall'attestazione di esito favorevole dell'esame di cui al precedente articolo 7.
La licenza ha validità triennale e ne può essere richiesto il rinnovo dietro presentazione al comune dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;
b) attestato dell'effettivo svolgimento della professione nel triennio precedente rilasciato da un'associazione di guide alpine;
c) attestazione da cui risulti la frequenza del corso di aggiornamento per guide alpine organizzato dalle associazioni di guide alpine operanti nel territorio regionale o attestazione della qualifica istruttore per guide alpine.
Le guide e gli aspiranti "guida alpina" hanno l'obbligo di prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso.
Le guide ed aspiranti "guida alpina" nell'ambito della loro qualificazione professionale:
1) provvedono a:
- organizzare corsi e scuole di alpinismo;
- organizzare scuole e corsi di preparazione allo sci - alpinismo;
- attivare e segnalare sentieri alpini e vie di roccia;
- attrezzare e mantenere le palestre di roccia;
2) collaborano, ove richiesti, con:
- i comuni e le comunità montane per la difesa e la tutela dell'ambiente naturale montano;
- gli organismi scolastici per l'organizzazione a livello scolastico di corsi di introduzione all'alpinismo;
- gli enti preposti allo sviluppo turistico della zona;
3) accompagnano, ove richiesti:
- una o più persone su qualsiasi terreno (roccia, neve, ghiaccio);
- una o più persone sui terreni coperti di neve ove può essere necessario l'uso di materiale alpinistico, in particolare nelle zone ghiacciate;
- comitive in facili escursioni.
Viene istituito e conservato presso la giunta regionale un elenco ufficiale delle guide ed aspiranti "guida alpina".
Nell'elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale, la qualifica e l'indirizzo del titolare, i rinnovi, le sospensioni e le variazioni.
Nell'elenco vanno altresì annotate le guide alpine che hanno acquisito il titolo di istruttore.
La Regione, nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove corsi per la formazione di istruttori per le guide alpine.
I corsi sono attuati dall'ente delegato mediante apposite convenzioni con il gruppo guide alpine marchigiane dell'Associazione Guide Alpine Italiane ( AGAI) o di altra associazione di guide alpine riconosciuta con decreto del presidente della giunta regionale. Il corso si svolge secondo criteri didattici elaborati dai competenti enti ed associazioni nazionali.
Le convenzioni debbono prevedere:
- la spesa a carico della Regione per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota dei partecipanti;
- la durata e i programmi del corso previa intesa con le associazioni di categoria;
- l'assicurazione per per gli insegnanti ed i partecipanti ai corsi contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni per il periodo di svolgimento dei corsi stessi.
Sono ammessi ai corsi le guide alpine in possesso della qualifica da almeno 3 anni.
La qualifica di istruttore si consegue con il superamento di esami teorico - pratici sostenuti avanti la commissione di cui all'articolo 5.
A tal fine il presidente della giunta regionale bandisce, ogni 2 anni, l'esame per la qualifica di istruttore.
La domanda di partecipazione all'esame corredata con l'attestazione del superamento del corso di cui al primo e secondo comma del presente articolo deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.
La qualifica di istruttore viene rilasciata dal presidente della giunta regionale e l'avvenuto rilascio comunicato al comune competente.
Gli istruttori per le guide alpine possono essere scelti, per l'attuazione degli scopi previsti dalla presente legge, anche nell'ambito di un elenco comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Associazione delle Guide Alpine Italiane( AGAI), comprendente in ogni caso tutti gli istruttori per guide alpine residenti nella Regione Marche.
Al fine di agevolare i compiti istituzionali delle associazioni fra guide alpine operanti nella Regione Marche e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della diffusione dell'alpinismo, per l'organizzazione di scuole di alpinismo nonchè dei corsi di aggiornamento di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge, la Regione, su proposta della provincia ove ha sede l'associazione, concede contributi alle associazioni stesse, sulla base di domanda inoltrata al presidente della giunta regionale corredata da documentata relazione delle spese sostenute e delle iniziative svolte, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo articolo 17.
Le guide alpine e gli aspiranti "guide alpine" che sono in possesso dell'abilitazione rilasciata in altra Regione dello Stato italiano o in altri Stati della Comunità Economica Europea, secondo le norme di legge in vigore, che intendono esercitare la professione nell'ambito territoriale della Regione Marche, devono darne comunicazione, ai soli fini del coordinamento, ai comuni presso i quali intendono esercitare la loro attività , almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività .
Ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani a condizione di reciprocità .
Le guide alpine e gli aspiranti "guida "guide alpine" stranieri, appartenenti a paesi non membri della CEE, regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della Regione Marche, devono munirsi del nulla osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio; la richiesta di nulla - osta deve essere presentata almeno trenta giorni dall'inizio dell'attività e deve indicare le località presso le quali tale attività verrà esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.
Le guide alpine e gli aspiranti "guide alpine" devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte delle guide alpine e degli aspiranti "guide alpine" è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalla precitate norme abilitanti.
Resta ferma l'applicazione della normativa dello Stato in materia di soggiorno degli stranieri.
I comuni sono tenuti a comunicare alla giunta regionale per l'annotazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 10 della presente legge e alle associazioni guide alpine esistenti nel comune le comunicazioni pervenute e i nulla-osta rilasciati, ai sensi del presente articolo.
Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque eserciti professionalmente e comunque a scopo di lucro nell'ambito del territorio della Regione l'attività di guida od aspirante guida sprovvisto della relativa licenza o nulla - osta comunale di cui al precedente articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione viene raddoppiato.
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata ai comuni.
Per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme previste dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono delegate ai comuni.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono integralmente devoluti ai comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.
Le tariffe da applicare nello svolgimento della professione di guida alpina e aspirante guida nel territorio della Regione Marche vengono fissate per l'anno successivo entro il 31 ottobre di ogni anno dalla giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, la delegazione regionale del CAI, la delegazione di zona del corpo nazionale soccorso alpino.
Le tariffe di cui al comma precedente sono uniche e vengono ridotte in relazione ai corsi e alle escursioni per gruppi aziendali o scolastici e per le società sportive e ricreative.
Le tariffe di cui ai commi precedenti non si applicano alle prestazioni di guide alpine ed aspiranti "guida alpina" stranieri a favore di organizzazioni straniere.
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 10 milioni; l'entita della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma precedente sono iscritte:
a) per l'anno 1983 a carico del capitolo 4122104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione " Contributi alle associazioni fra guide alpine operanti nel territorio regionale nelle spese per le operazioni di soccorso, per la promozione e la diffusione dell'alpinismo, per la organizzazione di scuole di alpinismo e per i corsi di aggiornamento delle guide alpine" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 10 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1983, mediante riduzione, per l'importo di L. 10 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200102 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota della somma attribuita alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo Comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.
Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti " guida alpina" residenti nella Regione Marche e regolarmente riconosciuti dall'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI) conseguono di diritto la licenza di cui agli articoli 6 e 8 purchè presentino domanda al comune di residenza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda va allegata l'attestazione di riconoscimento da parte dell'Associazione Guide Alpine Italiane( AGAI).
Vengono altresì iscritti nell'elenco regionale di guide ed aspiranti "guida alpina" istituito presso la giunta regionale.