Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 novembre 1983, n. 37 |
Titolo: | Rifinanziamento delle leggi regionali 13 marzo 1980, n. 11 e dell'1 settembre 1982, n. 33 concessione di mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 5 dicembre 1983, n. 130) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale |
Note: | Abrogata dall'art. 17, l.r. 29 dicembre 1984, n. 42. |
Sommario
Per le finalità previste dalle legge regionali 13 marzo 1980, n. 11 e 1º settembre 1982, n. 33 sono autorizzati per gli anni 1983 e 1984 due limiti di impegno fino a venti anni di lire 50 milioni per l'anno 1983 e lire 350 milioni per l'anno 1984.
All'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 11, così come modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 33, sono ulteriormente aggiunte le seguenti parole: "e per i coltivatori alla cui produzione di reddito partecipi l'intero nucleo familiare".
Per la concessione nel concorso regionale negli interessi sui mutui previsti dalla presente legge sono autorizzati per il biennio 1983-1984 due limiti di impegno della durata di venti anni di lire 50 milioni per l'anno 1983 e lire 350 milioni per l'anno 1984, pari ad una spesa complessiva di lire 8.000 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:
a) per l'anno 1983 a carico del capitolo 3122219 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "concorso negli interessi sui mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50 milioni;
b) per l'anno 1984 per l'importo di lire 350 milioni a carico del capitolo corrispondente.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede nel modo che segue:
1) per l'anno 1983 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio di previsione per il detto anno, elenco n. 3, partita n. 2, per lire 50 milioni;
2) per gli anni 1984 e 1985 mediante impiego delle disponibilità ascritte alla rubrica 3a, programma 3.1.2.2. del bilancio pluriennale 1983-1985 adottato con l'articolo 98 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 10;
3) per gli anni 1986 e successivi mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.