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Atto:LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. 39
Titolo:Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della L. 10 aprile 1981, n. 151 sui trasporti pubblici locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 dicembre 1983, n. 132)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 27, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.

Sommario



TITOLO I
Contributi di esercizio


Art. 1

Per conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, definiti dall'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione eroga i contributi di esercizio di cui all'articolo 6 della medesima legge, sulla base dei criteri e delle procedure di cui alla presente legge.

Art. 2

I contributi di esercizio da corrispondere annualmente sono determinati calcolando, entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo conguaglio:
- il costo economico standardizzato dei servizi distinto per categorie e modi di trasporto, con i criteri di cui ai seguenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
- il ricavo del traffico presunto, con i criteri di cui al seguente articolo 8;
- l'ammontare dei contributi, relativi all'anno successivo, determinato come differenza tra il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto, come sopra calcolato.

Alla copertura della spesa relativa concorrono:
a) lo stanziamento attribuito dallo Stato attraverso il fondo istituito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
b) un'adeguata variazione delle tariffe in vigore sui servizi di trasporto pubblico locale;
c) i proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti fiscali previsti dalle leggi dello Stato con destinazione vincolata al settore dei trasporti.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con provvedimento del presidente della Regione. I contributi sono concessi entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo articolo 27 e salva riduzione proporzionale dei contributi stessi alle aziende.

Art. 3

Il costo economico standardizzato per i servizi di trasporto viaggiatori è determinato secondo i seguenti criteri.
Il costo del personale è riferito a quello di un dipendente di settimo livello, con anzianità media di 4 scatti e con le integrazioni previste nell'allegato "A".
Per la determinazione del costo chilometrico si considera una percorrenza annua per dipendente di Km. 24.000 per le linee extraurbane, di Km. 15.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di Km. 18.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e di Km. 20.000 per le linee extraurbane aventi mediamente una frequenza di una fermata ogni 500 metri, calcolata sull'intera linea.
Il costo chilometrico risultante dal rapporto tra il costo del personale e le percorrenze, di cui al precedente comma, è maggiorato nelle seguenti misure:
a) fino a 1,5 dipendente/veicolo, nessuna maggiorazione;
b) da 1,5 a 1,8 dipendente/veicolo, maggiorazione del 15 per cento;
c) da 1,8 a 2 dipendente/veicolo, maggiorazione del 20 per cento;
d) da 2 a 2,5 dipendente/veicolo, maggiorazione del 25 per cento;
e) oltre 2,5 dipendente/veicolo, maggiorazione del 30 per cento;
f) maggiorazione del 20 per cento per le percorrenze relative a corse postalizzate.

Dette maggiorazioni sono corrisposte dietro presentazione di dichiarazione giurata o certificazione amministrativa con l'indicazione del numero dei veicoli utilizzati per il normale svolgimento del servizio di linea e del numero dei dipendenti adibiti al servizio stesso.

Art. 4

I costi tecnici indicati nel presente articolo sono calcolati al netto dell'IVA.
Il costo chilometrico del carburante è calcolato sulla base del consumo di 1 litro/3 Km. per le linee extraurbane e di 1 litro/1,8 Km. per le linee urbane.
I lubrificanti ed i grassi sono calcolati sulla base del consumo di gr. 3/Km. per le linee extraurbane e di gr. 6/Km. per le linee urbane.
Il costo chilometrico dei pneumatici ridotto dello sconto commerciale è riferito alla somma dei costi di sei coperture nuove, di sei camere d'aria e di sei coperture ricostruite, per una percorrenza complessiva di Km. 130.000 per le linee extraurbabe e di Km. 140.000 per le linee urbane.
Le spese di manutenzione sono distinte in ordinarie e straordinarie e sono aumentate per le linee urbane del 20 per cento.
Per i servizi filoviari sono assunti a base di calcolo gli stessi costi di cui ai commi precedenti con una maggiorazione di L. 50/Km. per la manutenzione degli impianti fissi e della linea aerea.
Il costo di esercizio degli ascensori pubblici viene calcolato complessivamente sulla base dei costi effettivi riferiti all'anno precedente.

Art. 5

Le spese generali comprendono gli oneri relativi alle tasse di circolazione, assicurazione RC ed incendi, energia elettrica, forza motrice, telefono, acqua, interessi passivi ed altri oneri finanziari previsti dalle norme vigenti.
Il costo per l'affitto dei locali di rimessa, officina ed uffici, è sostituito, nel caso di proprietà degli immobili, dalle spese di manutenzione e di ammortamento.

Art. 6

L'imposta IVA, per i materiali di consumo e per le spese generali, è calcolata nella sua percentuale d'incidenza, ragguagliata al chilometro, in misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA.

Art. 7

La giunta regionale entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'organico del materiale rotabile necessario all'espletamento del servizio sulle linee di concessione regionale e comunale, comprensivo dei veicoli di scorta e distinto per tipo di servizio.
Qualora un'azienda abbia un numero di veicoli superiore a quello previsto dall'organico, nella determinazione delle quote di ammortamento ammissibili si tiene conto soltanto dei veicoli dell'organico costituito dai mezzi di minore vetustà .
Per i veicoli eccedenti l'organico è revocata l'autorizzazione a circolare in servizio pubblico sulle linee di concessione regionale e comunale entro un anno dalla definizione dell'organico.
Allo scopo di stabilire le quote di ammortamento ammissibili si tiene conto del costo di un veicolo nuovo di fabbrica a listino Fiat, esclusa la IVA, secondo i seguenti tipi:
- autobus extraurbani di lunghezza fino a 10 m.;
- autobus extraurbani di lunghezza oltre 10 m.;
- autobus urbani di lunghezza fino a 10 m.;
- autobus urbani di lunghezza oltre 10 m.;
- autobus autosnodati di lunghezza oltre 12 m.;
- filobus di lunghezza 12 m.

Per gli ascensori pubblici si tiene conto del costo medio di mercato in relazione alle loro dimensioni.
Per ogni singolo veicolo in organico è riconosciuta una quota di ammortamento pari al 10 per cento degli importi di cui al quarto comma del presente articolo per una vetustà fino a 10 anni.
Per i veicoli in organico con vetustà eccedente i 10 anni è ammessa, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una percentuale di ammortamento del 3 per cento a copertura delle maggiori spese di manutenzione e per consentire all'azienda una rapida possibilità di rinnovo.
Per i veicoli in organico acquistati con sovvenzione regionale nell'anno 1982 e seguenti, la parte sovvenzionata viene riportata nella voce " ricavi" del conto economico nella misura del 10 per cento per 10 anni.

Art. 8

Il ricavo del traffico presunto è determinato maggiorando il ricavo effettivo medio, dedotto dai rendiconti o bilanci consuntivi presentati dalle aziende, con l'eventuale aumento delle tariffe, ivi comprese quelle comunali, disposto con legge regionale con il concorso degli enti locali interessati, al fine di conseguire la copertura del costo effettivo nella misura stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, le imprese o esercizi di trasporto devono presentare una certificazione amministrativa o una dichiarazione giurata, redatta ai sensi di legge, a seconda che si tratti di azienda pubblica o privata, attestante l'esatto ammontare dei ricavi relativi alle autolinee regionali e comunali.
Le imprese o esercizi di trasporto devono presentare i propri rendiconti o bilanci consuntivi entro il 30 giugno di ogni anno redatti secondo lo schema di bilancio tipo definito dal Ministro del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuto anche conto di quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 7.
Tali bilanci debbono essere certificati da società di revisione appositamente autorizzate.
Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci una tabella di raffronto tra i propri costi e quello economico standardizzato di cui agli articoli precedenti, redatta secondo uno schema predisposto dalla giunta regionale.

Art. 9

Nelle allegate tabelle A, B e C sono indicati i parametri da utilizzare per la determinazione del costo medio standardizzato.
Alla determinazione del costo standardizzato provvede la giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, con valore per l'anno successivo, sentita la commissione consiliare competente e un comitato tecnico composto da rappresentanti delle aziende concessionarie, delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il comitato tecnico è nominato dalla giunta regionale su designazione delle aziende e delle organizzazioni predette.

Art. 10

In attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, i contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono maggiorati del 5 per cento per le linee che si svolgono per almeno il 50 per cento in zona montana e per le imprese che svolgono una percorrenza annua inferiore ai 100.000 Km.

Art. 11

La giunta regionale approva entro il 31 dicembre di ogni anno il piano di riparto dei contributi di esercizio per gli enti e le imprese di trasporto sulla base delle disposizioni di cui ai precedenti articoli e li eroga con rate bimestrali anticipate.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, viene effettuato un conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate ed ai ricavi effettivi risultanti dalle attestazioni di cui al secondo comma dell'articolo 8.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali, come sopra determinati, restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.
Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Sono ammesse al contributo di cui alla presente legge le variazioni dei servizi comunali in aumento rispetto a quelli in atto alla data dell'1 gennaio 1982, qualora dette variazioni siano state attuate con il parere favorevole della giunta regionale.

Art. 13

I contributi di cui alla presente legge sono concessi a favore degli enti o imprese di trasporto, i quali:
a) osservino le disposizioni vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico locale;
b) effettuino regolarmente la gestione delle linee.

Gli enti e le imprese di cui al comma precedente debbono, a pena di decadenza:
1) presentare alla giunta regionale domanda di contributo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento corredata da copia del bilancio preventivo o stato previsionale relativo all'esercizio in corso e da ogni altra documentazione espressamente richiesta;
2) presentare, per i servizi di nuova istituzione, domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo del nuovo servizio;
3) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro.

I comuni, le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, i consorzi e le imprese private che gestiscono servizi di linea che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia della deliberazione comunale di assunzione del servizio, ovvero copia della deliberazione e del disciplinare di concessione, accompagnati dagli orari di servizio e da un'idonea certificazione amministrativa o dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'azienda, attestante la percorrenza effettiva svolta complessivamente.

Art. 14

La giunta regionale predispone strumenti di controllo e di informazione sullo svolgimento dei servizi in relazione ai disciplinari di concessione ed ai contributi concessi per l'equilibrio economico dei bilanci delle aziende.
La giunta regionale può procedere alla verifica dei documenti contabili presentati dalle imprese e dagli enti anche attraverso società di revisione specializzate nella certificazione dei bilanci.
Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli enti e le imprese che non forniscono la documentazione richiesta, che ostacolano gli eventuali accertamenti predisposti dalla Regione o che forniscono dati non corrispondenti alla reale situazione tecnica ed economico-finanziaria.

Art. 15

Per ciascun dipendente delle linee di concessione regionale e comunale che cessa dal servizio successivamente al primo gennaio 1981 è concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal vigente contratto di lavoro e l'accantonamento dell'1,50 per cento previsto dai precedenti contratti di lavoro degli autoferrotranvieri, fino al 31 dicembre 1980, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18.

Art. 16

Per i contributi di gestione relativi all'anno 1982, viene concesso a tutte le aziende esercenti linee di concessione regionale un conguaglio sulle anticipazioni già corrisposte che tenga conto delle percorrenze effettivamente autorizzate e svolte nell'anno 1982 e dell'importo chilometrico finale corrisposto per l'anno 1981.
L'eventuale differenza residua tra il Fondo attribuito dallo Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e il conguaglio come sopra determinato viene ripartita in proporzione a quanto già erogato come acconto a tutte le imprese esercenti linee di concessione comunale e regionale.
TITOLO II
Contributi per investimenti


Art. 17

La Regione eroga agli enti ed alle imprese di trasporto pubblico collettivo di persone contributi per investimenti:
a) per acquisto di autobus e filobus di tipo unificato, ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone;
b) per acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologia di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.


Art. 18

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone piani triennali di investimento a partire dal 1982, con articolazioni annuali, tenendo conto delle precedenti assegnazioni di contributi.

Art. 19

I piani triennali per l'acquisto dei mezzi di trasporto sono formulati sulla base dei seguenti criteri di preferenza, nell'ordine elencato:
- completamento del numero organico dei veicoli ritenuti necessari per il regolare svolgimento dei servizi pubblici, ivi compresi i veicoli di scorta;
- rinnovo dei mezzi di maggiore vetustà , compresi nell'organico, fino all'eliminazione in ogni azienda di tutti i veicoli con più di 10 anni di vetustà ;
- sostituzione dei veicoli con altri di caratteristiche idonee a consentire riduzioni dei costi di esercizio, in relazione al tipo di servizio svolto;
- incremento del parco mezzi per adeguare, ove necessario, le percorrenze annue dei veicoli alle medie standards;
- dotazione a bordo dei mezzi di trasporto di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio;
- modificazioni atte a garantire l'accessibilità agli invalidi non deambulanti come previsto dall'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 151.


Art. 20

I contributi di cui all'articolo 17, lettera a), sono commisurati al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto del materiale rotabile, IVA inclusa nella misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA.

Art. 21

La domanda per ottenere i contributi è presentata alla giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'elenco del numero e del tipo dei veicoli che si intende acquistare con il contributo regionale nell'arco dei successivi tre anni, ripartito per ogni singolo anno. La domanda è altresì corredata dall'elenco del materiale rotabile di proprietà del soggetto richiedente, con l'indicazione per ciascun mezzo della data di prima immatricolazione.
In caso di rinnovo del parco rotabile, nella domanda sono indicati i veicoli che si intendono sostituire ogni anno e dei quali, in caso di assegnazione di contributi per acquisto di nuove unità , deve essere revocata l'autorizzazione a circolare su linee comunali e regionali delle Marche.
In caso di potenziamento del parco rotabile deve essere presentata una relazione tecnico-amministrativa sulla effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell'organizzazione dei servizi.
La domanda per ottenere i contributi di cui ai precedenti commi deve contenere altresì una dichiarazione di impegno da parte del legale rappresentante dell'ente o impresa di trasporto di adibire i veicoli acquistati con il contributo regionale esclusivamente al servizio di trasporto pubblico locale e di non alienarli a terzi prima di 10 anni, salvo diversa autorizzazione della giunta regionale.
Le dichiarazioni di impegno relative all'uso di veicoli acquistati con contributo regionale ai sensi della legge 10.4.1981, n. 151, prima e dopo l'entrata in vigore della presente legge, unitamente alla certificazione dei contributi ricevuti, sono iscritte, da parte delle aziende o imprese di trasporto, a cura del conservatore del PRA sul foglio complementare.
I veicoli acquistati con contributo regionale ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono individuati con decorrenza 1 gennaio 1982 mediante l'apposizione obbligatoria, prima della loro immatricolazione, sulle due fiancate della carrozzeria, dello stemma della Regione Marche con la scritta "veicolo adibito esclusivamente al servizio di trasposto pubblico locale" a cura del destinatario del contributo. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.
Le dimensioni e le caratteristiche dello stemma di cui al comma precedente sono descritte nell'allegato " D".
La domanda di cui al primo comma del presente articolo deve infine contenere l'impegno di non apportare, ai mezzi di trasporto acquistati con i contributi di cui alla presente legge, modificazioni costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione delle caratteristiche.
L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo rispetto al periodo durante il quale è fatto divieto di alienare il mezzo stesso.

Art. 22

Sulla base dei piani di cui al precedente articolo 18, la giunta regionale approva annualmente l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 17, lettera a), la cui erogazione è disposta direttamente a favore dei beneficiari con decreto del presidente della Regione all'atto della presentazione delle fatture d'acquisto.
In sede di assegnazione annuale la giunta regionale adotta i criteri per il rispetto delle norme di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 10.4.1981, n. 151.
Gli atti contrattuali per l'acquisto dei mezzi di trasporto devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia alla giunta regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei contributi.
Decorso il termine di cui al precedente comma, i beneficiari decadono dai contributi ed il relativo ammontare viene concesso, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

Art. 23

I piani triennali per la concessione di contributi per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi e sedi sono predisposti sulla base dei seguenti criteri di preferenza, nell'ordine elencato:
- acquisto, costruzione ed ammodernamento di rimesse per autoveicoli, nei casi in cui le imprese non ne dispongano o vi sia necessità di opere di ammodernamento e di ampliamento;
- costruzione ed ammodernamento di officine per la manutenzione del materiale rotabile;
- costruzione ed ammodernamento di impianti fissi e linee aeree per servizi a trazione elettrica;
- costruzione di pensiline e di infrastrutture similari per la protezione dei viaggiatori;
- acquisto di attrezzature di officina e di tecnologie di controllo per consentire la massima economicità gestionale;
- costruzione di sedi nei limiti di quanto necessario ad assicurare l'attività direzionale ed amministrativa dell'impianto;
- realizzazione di centri di elaborazione dati da parte di aziende singole o associate che abbiano complessivamente più di 500 dipendenti ed almeno 200 mezzi previsti dall'organico di cui all'articolo 7, adibiti al trasporto pubblico locale.


Art. 24

I contributi di cui al precedente articolo 23 sono commisurati al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, IVA inclusa nella misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA.

Art. 25

La domanda per ottenere i contributi è presentata alla giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione tecnico-finanziaria recante la descrizione delle opere e del materiale per i quali si richiede il contributo, riferita ad un periodo di tre anni, e l'illustrazione della necessità , della convenienza e dell'economicità dell'intervento.
La domanda deve contenere altresì un atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione della giunta regionale, da destinazione d'uso per 25 anni degli impianti fissi, depositi, sedi ed infrastrutture.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di concessione prima del termine di scadenza previsto dal comma precedente, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione.
L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.

Art. 26

Sulla base dei piani di cui al precedente articolo 18, la giunta regionale approva annualmente l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 23 della presente legge e l'erogazione è disposta direttamente a favore dei beneficiari, con decreto del presidente della Regione, alla presentazione del titolo idoneo, secondo quanto previsto dal comma successivo.
Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia alla giunta regionale entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi.
Decorso il termine di cui al precedente comma i beneficiari decadono dai contributi che vengono concessi, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.
In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione si applica quanto disposto dal precedente articolo 21, ultimo comma.


Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 con la disponibilità di lire 6.802.386.314 compresa nello stanziamento del capitolo n. 2222120 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983;
b) per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e di cui ai precedenti articoli da 2 a 15, con le somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, in ciascun anno, dall'articolo 9 della stessa legge n. 151/1981 ed iscritte, per l'anno 1983, a carico del capitolo n. 2222120 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti, nonchè con i proventi derivanti dall'applicazione dei proventi fiscali previsti da leggi dello Stato con destinazione vincolata al settore dei trasporti;
c) per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della medesima legge n. 151/1981 e di cui al titolo II della presente legge, con le somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, per ciascun anno, dall'articolo 11 della stessa legge n. 151, ed iscritte, per l'anno 1983, a carico del capitolo n. 2222207 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.


Allegati



























































































































































Allegato A

PERSONALE - COSTO MEDIO AL 31/ 12/ 1982 DI UN AUTISTA DI SETTIMO LIVELLO CON ANZIANITA' DI QUATTRO SCATTI
Minimo conglobato L.
Indennità di contingenza L.
Scatti di anzianità L.
Competenze accessorie unificate L.
Indennità di mensa L.
Contrattazionae aziendale L.
Terzo elemento L. ___________
  L.
  L.
Oneri riflessi  
Costo medio annuo per 14 mensilità L.
Accantonamento per indennità di quiescenza L.
Trasferta L.
Concorso pasto o diaria L.
Straordinario festivo L.
Straordinario feriale L.
Festività soppresse L.
Massa vestiario L.
Carenza malattia L.
Indennità di presenza e di turno L.
   
Costo totale annuo L.
   
Percorrenza media annua km./dipendente  
Linee extra urbane km. 24.000
Linee urbane in comuni con più di 100.000 abitanti km. 15.000
Linee urbane in comuni fino a 100.000 abitanti km. 18.000
Linee extra urbane con fermate pari o superiori a km. 0,500 calcolate sull'intera linea km. 20.000
   
Conseguentemente il costo del personale è:  
Per le linee extra urbane L.
Per le linee urbane in comuni con più di 100.000 abitanti L.
Per le linee urbane in comuni fino a 100.000 abitanti L.
Per le linee extra urbane ad alta frequenza di fermate L.
   
a meno dei correttivi previsti dall'articolo 4 della legge.  


Allegati

Allegato B
































































































































































































































































I costi dei consumi per autobus e filobus possono essere ritenuti complessivamente assimilabili.
     
CONSUMI PER TRAZIONE    
     
Costo del gasolio nazionale    
Costo netto dedotta la tassa IVA    
Costo per le linee extra urbane con un consumo di lt/km. 3    
Costo per linee urbane con un consumo di lt/km. 1,8    
     
LUBRIFICANTI E GRASSI    
     
Costo del lubrificante al netto di sconti e di IVA    
Costo linee extra urbane: consumo di gr. 3/km.    
Costo linee urbane: consumo di gr. 6/km.    
     
PNEUMATICI    
     
Costo di una gomma 11.00.20 PR 16 al netto di IVA    
Costo di una camera di uguale misura    
Costo della ricostruzione    
     
Totale costo    
     
Gomme 6 - sconto del 18%    
Linee extra urbane: percorrenza km. 130.000    
Linee urbane km. 140.000    
     
MANUTENZIONE ORDINARIA    
     
Cinghie e controlli ordinari km. 10.000
Impianto elettrico km. 20.000
Pompa iniezionee controlli km. 50.000
Sostituzione iniettori km. 100.000
Sostituzione ferodi km. 50.000
     
Totale    
     
MANUTENZIONE STRAORDINARIA    
Motore km. 800.000
Organi trasmissione km. 1.000.000
Organi guida e sospensioni km. 200.000
Carrozzeria km. 300.000
Tappezzeria km. 400.000
Tamburi dei freni km. 300.000
Incidenti km. 1.000.000
     
Totale    
     
Totale costo al km.    
     
Per le linee urbane il costo al km. è aumentato del venti per cento per una maggiore manutenzione degli autonus e per le linee filoviarie di L. 50/km. per la manutenzionae delle linee aeree e degli impianti fissi.


Allegati

Allegato C














































































SPESE GENERALI              
     
Tassa circolazione annuale km. 40.000 L.  
Assicurazioni R.C. ed incendi km. 40.000 L.  
Tassa sorveglianza e rilascio concessioni L.  
Rimessa o affitti km. 40.000 (1) L.  
Energia elettrica, forza motrice, telefono, acqua per lavaggi L.  
Interessi passivi, acquisto effetti, interessi su mutui a breve e lungo termine, altri oneri finanziari L.  
Spese di rappresentanza L.  
Spese legali, postali, pulizia uffici, cancelleria, tipografiche, acquisto carte bollate, spese per trasporto ricambi L.  
     
Totale km. L.  
     
__________________    
(1) Rimessa o affitto: nel caso di prorpiretà dell'immobile l'importo rpevisto copre le spere di manutenzione e l'ammortamento dell'immobile stesso.


Allegati

Allegato C




Lo stemma da apporre sulle due fiancate della carrozzeria degli autobus, di cui al sesto comma dell'articolo 21, deve avere le caratteristiche indicate nell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 13, e cioè , come sotto rappresentato, è costituito da un picchio che si sovrappone in parte alla lettera maiuscola M, di colore nero, in campo bianco, delimitato da una striscia verde in forma di scudo.

L'altezza dello stemma deve essere di cm. 25. Segue lo stemma.


 


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