Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 2 marzo 1984, n. 3
Titolo:Norme per la promozione e la diffusione della cultura e della informazione locale.
Pubblicazione:(B.u.r. 7 marzo 1984, n. 20)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche riconosce il ruolo della stampa nello sviluppo della informazione e della formazione culturale dei cittadini e concorre a promuovere la diffusione nelle scuole della regione di periodici e di quotidiani di interesse nazionale e locale.
Agli effetti della presente legge sono considerati di interesse locale i quotidiani che dedicano spazio alla cronaca regionale.

Art. 2

Alla scelta dei quotidiani e dei periodici, da effetturasi in modo da consentire la più ampia possibilità di confronto tra le diverse testate e comunque tale da assicurare a ciascuna scuola l'acquisto di almeno 5 tra quotidiani e periodici, procedono gli organi collegiali nelle seguenti modalità:
a) scuole medie di primo grado: un numero di acquisti non superiore al numero dei corsi di ciascuna scuola;
b) scuole medie di secondo grado: un contributo non superiore al 50 per cento della spesa necessaria per effettuare un numero di acquisti pari al numero delle classi di ciascuna scuola;
c) centri di formazione professionale: numero 5 acquisti per ogni centro;
d) i corsi per lavoratori delle 150 ore utilizzano gli acquisti assegnati alle scuole medie inferiori di primo grado.


Art. 3

Gli organi collegiali che intendono usufruire dei contributi di cui all'articolo precedente, trasmettono al comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici.

Art. 4

La giunta regionale, con proprio atto, assegna fondi ai comuni nel rispetto dei criteri stabiliti nel precedente articolo 2 e nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Art. 5

Gli organi collegiali della scuola inviano annualmente alla giunta regionale e ai comuni relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 6

Per la concessione ai comuni dei finanziamenti di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 120 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980 n. 25.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvedde:
a) per l'anno 1984, mediante riduzione, per l'importo di lire 120 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali", elenco n. 2 - partita n. 11 - parte;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e succcessive modificazioni e integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1984, a carico del capitolo n. 4113101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Spese per la promozione e la diffusione della cultura e della informazione locale nella scuola" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 120 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.