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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 3
Titolo:Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 gennaio 1974, n. 3)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 24 ottobre 1978, n. 19.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti o che si costituiscono nella regione entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è fissato:
a) in L. 20.000 per ogni socio iscritto alla cooperativa dopo il 1º aprile 1972 e comunque non oltre i tre mesi stabiliti nel comma precedente, purché abbia effettivamente versato almeno una quota di capitale sociale;
b) in L. 10.000 per ogni socio iscritto alla cooperativa fino al 31 marzo 1972, purché abbia effettivamente versato almeno una quota di capitale sociale.


Art. 2

La domanda per ottenere il contributo di cui all'art. 1 deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno 1974.
Gli uffici competenti della Regione possono richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritengono necessaria per valutare la esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo.
Il contributo è concesso dalla giunta che ne dà comunicazione alla commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio.

Art. 3

Per ottenere il contributo di cui all'art. 1 della presente legge le cooperative devono essere costituite e regolate, alla data di cui all'art. 2, secondo lo statuto - tipo approvato con DM 12.2.1959, pubblicato nella GU n. 97 del 23 aprile 1959.
Prima della richiesta di contributo, le cooperative devono provvedere a uniformare il loro statuto alle norme di cui all'art. 6.
Il contributo sarà accordato anche alle cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto - tipo, purchè gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Il contributo è corrisposto alle cooperative costituite con almeno cinquanta soci.

Art. 4

La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.
Il contributo per il pagamento degli interessi sui crediti di esercizio concessi ai sensi dell'art. 5 fino a L. 2.000.000 e per la durata massima di 24 mesi, sarà corrisposto nella misura del 5 per cento annuo, in relazione alle operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella regione.
Il contributo per il pagamento degli interessi sarà concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle difejussioni prestate dalle cooperative di garanzia operanti nella regione con almeno cinquanta soci.
Sono escluse dal contributo di cui al presente articolo le operazioni che godano di altri contributi o di agevolazioni.

Art. 5

Le domande per la concessione del contributo regionale, rivolte al presidente della Regione, dovranno essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci.
Le cooperative inoltreranno alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano e dal conteggio predisposto dagli istituti bancari.
La giunta regionale sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative interessate.
La liquidazione dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.
Il pagamento viene effettuato direttamento a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Art. 6

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire del contributo di cui all'art. 1 della presente legge dovranno, in sostituzione delle norme previste agli articoli 31 secondo comma, 35 secondo comma lettera b), 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello statuto - tipo approvato con DM 12- 2.1959, uniformare i propri statuti, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:
a) del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;
b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;
c) in caso di scioglimento della società , i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività , dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, avrà la facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.


Art. 7

Spetta al consiglio regionale esercitare le funzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.
Le altre funzioni sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 8

In ogni caso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, saranno considerati decaduti.

Art. 9

L'onere derivante dagli interventi di cui agli artt. 1 e 4 della presente legge è determinato, per l'anno 1972, nella misura di L. 50.000.000 e, per l'anno 1973, nella misura di L. 100.000.000.
Alla copertura degli oneri per l'esercizio finanziario 1972 si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo 2422.
Per l'esercizio finanziario 1973 la Regione provvede con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 16402 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1973.
Le somme disponibili alla fine di ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario 1974.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.