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Atto:LEGGE REGIONALE 03 marzo 1984, n. 4
Titolo:Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell'art. 15 della L. 5 luglio 1982, n. 441.
Pubblicazione:( B.U. 07 marzo 1984, n. 20 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





La presente legge regionale disciplina, secondo i principi di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei:
a) consiglieri regionali;
b) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al consiglio regionale, alla giunta o al presidente della giunta regionale delle Marche;
c) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione Marche concorra in qualsiasi forma, in misura superiore al 20%;
d) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui finanziamento la Regione Marche concorra in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di lire 500.000.000.



Entro tre mesi dalla nomina i soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società , con l'apposizione delle formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) per i soli consiglieri regionali: una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.


Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni fisiche, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una attestazione concernente le variazioni della loro situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
Si applica altresì la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.


Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.
Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi lo consentono.
Le disposzioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica, alla scadenza della stessa.


Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli sono effettuate sugli schemi di modulo allegati alla presente legge.


Ove i soggetti di cui all'articolo 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 8, il presidente del consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida medesima.
Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), il presidente del consiglio regionale dà notizia dell'inadempienza all'assemblea.
Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettere b), c), e d), il presidente del consiglio regionale ne dà notizia nel bollettino ufficiale della Regione.


Le dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
Nello stesso bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.


I soggetti di cui alle lett. b), c) e d) dell'articolo 1 che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nell'articolo 2 entro tre mesi dalla data di approvazione della stessa.


All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.