Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 16 |
Titolo: | Controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 12 luglio 1984, n. 66) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Enti a carattere regionale |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
Il controllo sulle deliberazioni dell'Inrca (Istituto nazionale ricovero e cura anziani a carattere scientifico di diritto pubblico) concernenti le materie indicate ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 16 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 č esercitato, relativamente all'attivitŕ delle strutture presenti nel territorio della Regione Marche, dal comitato regionale di controllo previsto dalla legge regionale 7 maggio 1982, n. 15.
Le norme della legge regionale 7 maggio 1982, n. 15 si applicano agli atti di cui all'articolo precedente anche se dichiarati provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 617/1980.
Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 617/1980, ferma restando la competenza del comitato regionale di controllo per il controllo di legittimitŕ, viene espresso dalla giunta regionale entro i termini previsti.
La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.