Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 16
Titolo:Controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 luglio 1984, n. 66)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Enti a carattere regionale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il controllo sulle deliberazioni dell'Inrca (Istituto nazionale ricovero e cura anziani a carattere scientifico di diritto pubblico) concernenti le materie indicate ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 16 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 č esercitato, relativamente all'attivitŕ delle strutture presenti nel territorio della Regione Marche, dal comitato regionale di controllo previsto dalla legge regionale 7 maggio 1982, n. 15.

Art. 2

Le norme della legge regionale 7 maggio 1982, n. 15 si applicano agli atti di cui all'articolo precedente anche se dichiarati provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 617/1980.

Art. 3

Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 617/1980, ferma restando la competenza del comitato regionale di controllo per il controllo di legittimitŕ, viene espresso dalla giunta regionale entro i termini previsti.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.