Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 20
Titolo:Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
Pubblicazione:( B.U. 06 agosto 1984, n. 73 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale spetta una indennità mensile di carica o un'indennità di presenza stabilita annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti fissati dalla allegata tabella "A" e dalle disponibilità dei rispettivi bilanci di previsione.
Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di cui al primo comma, spetta un'indennità pari a quella stabilita per i presidenti degli enti medesimi.

Art. 2

Ai componenti di commissioni, comitati o collegi di cui alla allegata tabella "B" spetta un'indennità di presenza nella misura a fianco di ciascuno indicata.

Art. 3

L'indennità di presenza di cui ai precedenti articoli compete per ogni seduta dell'organo collegiale.
Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolti nell'arco di una giornata, anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale è costituito.
Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome l'indennità di presenza compete anche per la partecipazione alle sedute dell'assemblea plenaria di cui all'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 25.
Ai soli fini della corresponsione delle indennità di presenza, per il comitato regionale e le sue sezioni autonome, il numero annuo massimo delle sedute non può essere superiore a centottanta.
Ai singoli componenti del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali l'indennità di presenza compete anche per l'assistenza alle riunioni degli organi delle unità sanitarie locali svolte ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1983, n. 9.

Art. 4

Agli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale; agli stessi è corrisposta, inoltre, una indennità di missione forfettaria di lire 20.000 per ogni seduta, qualora risiedano in comuni della Regione distanti più di venticinque chilometri.
Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedano nei comuni della Regione è corrisposta per ogni seduta l'indennnità di missione prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico.

Art. 5

Ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente salvo quanto previsto dal comma successivo.
Ai componenti del comitato urbanistico regionale che, nell'esercizio di attività istruttorie, si rechino fuori del comune ove ha sede il comitato, spettano una indennità di missione forfettaria di lire 40.000 per ogni sopralluogo ed il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.
Le missioni sono autorizzate dagli organi competenti dell'ente amministrato per i soggetti di cui all'articolo 1 e dai presidenti degli organi collegiali per i soggetti di cui all'articolo 2
Gli organi collegiali di cui all'articolo 2 autorizzano le missioni dei rispettivi presidenti.
Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in materia di trattamento economico di missione previste per i dipendenti regionali.

Art. 6

Le indennità di carica di cui all'articolo 1 sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.
L'indennità di presenza non spetta agli amministratori per i quali, ai sensi dell'articolo 1, è corrisposta l'indennità di carica.

Art. 7

Agli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennità stabilite dalla presente legge possono essere liquidate nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.
Per le finalità di cui al precedente comma l'amministrazione competente alla liquidazione delle indennità deve preventivamente acquisire dall'ente di appartenenza del pubblico dipendente formale attestazione dei modi e delle condizioni di liquidazione delle indennità ove spettanti.
Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 4 non spetta ai dipendenti pubblici per le sedute che si svolgono nei giorni in cui prestano servizio presso gli uffici aventi sede nello stesso comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui sono componenti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendendi regionali.

Art. 8

Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute fiscali.
Agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 90 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, connessi alla liquidazione delle indennità e rimborsi spese a carico del bilancio regionale provvede il servizio personale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario dei rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni.
La liquidazione delle spese di cui al presente articolo è disposta dalla giunta regionale.

Art. 9

La presente legge si applica anche al collegio dei revisori di cui alla legge regionale 19 aprile 1983, n. 9, e alle commissioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, le cui spese di funzionamento permangono a carico del bilancio delle unità sanitarie locali.
Per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, restano a carico del bilancio regionale le maggiorazioni delle competenze previste dalla presente legge.
Le spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione venatoria restano a carico delle province ai sensi della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8.


Art. 10

Le indennità e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non spettano ai componenti che ricoprono la carica di consigliere regionale.
Le indennità previste dalla presente legge spettano dal 1º gennaio 1984.

Art. 11

Sono abrogati:
- l'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41;
- l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 1980, n. 16;
- la legge regionale 9 aprile 1980, n. 19 e le norme di rinvio alla medesima legge contenute nelle leggi regionali;
- il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 37;
- il quarto e il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 10;
- la legge regionale 13 luglio 1981, n. 15;
- il penultimo comma dell'articolo 6 e l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1981, n. 30;
- l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34;
- il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 21 e l'ultimo comma dell'articolo 37 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7;
- il primo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13;
- il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 46;
- le parole da "Ai componenti" fino alle parole "non superiore a L. 30.000" del settimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8;
- il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1983, n. 34;
- il settimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 35;
- il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 36

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 21 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai componenti medici non dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto inoltre un compenso di L. 4.000 per ogni soggetto sottoposto a visita.
Per le visite a domicilio il compenso previsto dal comma precedente è elevato a L. 10.000".

Cessano di avere applicazione le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di cui alla tabella "A" in contrasto con la presente legge.

Art. 12

Per la corresponsione delle indennità di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, comitati o collegi di cui alla tabella "B" allegata alla presente legge, le cui spese sono a carico del bilancio della Regione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 647.000.000. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 1340128 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 "Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti di commissioni, comitati o collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 647.000.000 - Spesa obbligatoria.
Alla copertura della spesa si provvede mediante la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1340101 L. 4.000.000 - capitolo 1340103 L. 15.000.000 - capitolo 1340104 L. 1.000.000 - capitolo 1340105 L. 13.000.000 - capitolo 1340106 L. 10.000.000 - capitolo 1340111 L. 12.000.000 - capitolo 1340113 L. 1.000.000 - capitolo 1340114 L. 10.000.000 - capitolo 1340115 L. 5.000.000 - capitolo 1340116 L. 25.000.000 - capitolo 1340117 L. 10.000.000 - capitolo 1340120 L. 10.000.000 - capitolo 1340121 L. 5.000.000 - capitolo 1340122 pm - capitolo 1340123 L. 10.000.000 - capitolo 1340125 L. 100.000.000 - capitolo 1340126 L. 30.000.000 - capitolo 1340127 L. 15.000.000 - capitolo 1410101 L. 300.000.000 - capitolo 2133104 L. 6.000.000 - capitolo 3242101 L. 15.000.000 - capitolo 4111101 L. 15.000.000 - capitolo 4251102 L. 35.000.000

I capitoli numeri 1340101, 1340103, 1340104, 1340105, 1340106, 1340109, 1340110, 1340111, 1340113, 1340114, 1340115, 1340116, 1340117, 1340120, 1340121, 1340122, 1340123, 1340125, 1340126, 1340127, 1410101, 2133104, 3242101, 4111101 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 sono dichiarati capitoli aggiunti e, ai sensi dell'articolo 100 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono utilizzati per il trasporto dei residui passivi ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 100.


Le norme che attribuiscono indennità commisurate a quella del consigliere regionale rimangono in vigore fino alla scadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegati

Allegato A in formato Pdf

Allegati

Allegato B in formato Pdf