Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1984, n. 36
Titolo:Promozione del turismo regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 novembre 1984, n. 115)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 5, l.r. 15 febbraio 1993, n. 10.

Sommario




Art. 1

La Regiona elabora ed attua, ogni anno, un programma di promozione del turismo regionale, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione regionale e nazionale.
Il programma prevede i seguenti interventi:
1) iniziative promozionali e pubblicitarie;
2) ospitalità e pubbliche relazioni, intese a favorire la chiarificazione dell'immagine e la commercializzazione del prodotto turistico regionale;
3) partecipazione a manifestazioni turistiche, incontri operativi, iniziative speciali e sondaggi di mercato all'interno e all'estero, avvalendosi, normalmente, delle strutture dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo;
4) incentivazione, per la commercializzazione del prodotto turistico a dimensione regionale, organismi rappresentativi dell'associazionismo e della cooperazione a dimensione regionale nonchè a imprese di viaggio specializzate nella pianificazione, realizzazione, promozione e vendita di viaggi-vacanze;
5) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la regione.


Art. 2

A partire dal 1985, i programmi di cui al precedente articolo 1 sono predisposti dalla giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno precedente quello cui si riferiscono e sono approvati dal Consiglio regionale.
Gli stessi programmi vengono attuati dalla giunta regionale con il concorso degli organismi tecnico-operativi strumentali della Regione che realizzano tutte quelle iniziative utili a proporre un prodotto differenziato e peculiare alla offerta delle singole aree di competenza.
La fase di commercializzazione conseguente all'attuazione del programma promozionale è riservata, previa verifica del prodotto offerto, ai soggetti individuati al precedente articolo 1, punto 4).

Art. 3

Per l'anno 1985 il programma di cui al precedente articolo 1 è predisposto dalla giunta regionale entro il 30 novembre 1984 ed è approvato dal consiglio regionale.

Art. 4

Contestualmente al programma annuale da presentarsi entro il termine di cui al precedente articolo 2, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sull'andamento del movimento turistico, nonchè una analisi dei risultati conseguiti in relazione ai costi sostenuti per quanto riguarda l'anno precedente e una relazione concernente le attività relative all'anno in corso.

Art. 5

Sono abrogate la legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28, e le successive leggi di modificazione ed integrazione.

Art. 6

Per l'attuazione dei programmi promozionali di cui agli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.600 milioni. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:
a) per l'anno 1985, sull'apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione "Spese per l'attuazione del piano promozionale turistico" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.600 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego di una quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale 1984/1986, nel quale le spese per il detto intervento sono ascritte al programma 3.2.3.1.