Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 marzo 1985, n. 7
Titolo:Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 marzo 1985, n. 35)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 34 della predetta l.r. 6/2005 medesima.

Sommario





In adempimento della norma di cui all'articolo 5, secondo comma, dello Statuto regionale, in tutta la regione è vietata, senza la specifica autorizzazione dell'ufficio foreste competente per territorio, l'abbattimento delle piante di alto fusto delle seguenti specie, siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi o misti: querce di tutte le specie, compreso il leccio, pino di tutte le specie, cipresso, castagno, ippocastano, abete, tasso, faggio, tiglio di tutte le specie, platano, acero di monte e acero riccio, frassino, carpino bianco e carpino nero.


Nella nozione di abbattimento vietato, di cui al precedente articolo, rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie della pianta, anche se causate da una potatura errata o eseguita con modalità difformi da quelle indicate, su richiesta dell'interessato, dall'ufficio foreste competente per territorio.
E' consentito, nei casi di interogabile necessità , l'abbattimento di piante ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del T.U. 17 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici e dell'articolo 2.1.06, lettera h), del D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, che fissa le distanze delle linee elettriche dai rami degli alberi, previa autorizzazione del competente ufficio foreste.
Le norme della presente legge non si applicano ai vivai.


L'autorizzazione, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo articolo 4, è concessa soltanto nei casi:
a) di inderogabili esigenze attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) di abbattimento indispensabile per l'edificazone di costruzioni edilizie;
c) di realizzazione di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria;
d) di sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o in gruppi quando sia reso necessario o opportuno per consentire alle singole piante e al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo;
e) di abbattimento di piante il cui diametro a metri 1,30 da terra non superi i centimetri 15, quando per la loro conformazione o per la posizione del terreno non diano garanzia di raggiungere la conformazione d'alto fusto;
f) di consistenza di piante d'alto fusto delle specie tutelate, nel complesso delle particelle catastali costituenti un fondo rustico, tale da consentire una utilizzazione turnaria.

Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche, per le costruzioni edilizie e per opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria devono essere indicate le piante che si intende abbattere. Gli organi chiamati all'approvazione dei progetti debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante.
Per l'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente primo comma l'autorizzazione è concessa previo parere dell'ufficio regionale agricoltura e alimentazione competente per territorio.
Per le ipotesi di cui alle lettere d) e f) del precedente primo comma l'autorizzazione è subordinata rispettivamente alla presentazione della domanda di sfoltimento o di utilizzazione turnaria.
Il piano di sfoltimento o di utilizzazione turnaria è predisposto dal competente ufficio foreste e approvato dal sindaco su deliberazione della giunta comunale. Le piante da abbattere devono essere marcate con martello forestale.

L'autorizzazione è negata in tutti i casi nei quali l'abbattimento richiesto abbia come scopo: lo sfruttamento del legname ricavabile, l'eliminazione di difficoltà, altrimenti superabile, nell'impiego di macchine agricole, la maggiore produttività della porzione di fondo sulla quale insiste l'albero e della relativa zona d'ombra.


E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o valutati di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'articolo 1, salvo il solo caso di inderogabili esigenze attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.
Sono considerati secolari gli alberi la cui origine è valutabile in epoca anteriore di oltre 75 anni rispetto alla richiesta di autorizzazione.
L'autorizzazione all'abbattimento nella fattispecie di cui al primo comma è rilasciata dal presidente della giunta regionale, previa dimostrazione dell'impossibilità di adottare soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante.
Le valutazioni necessarie ai sensi dei commi precedenti sono compiute dall'ufficio foreste della Regione, competente per territorio, in sede di richiesta di autorizzazione ovvero su segnalazione degli organi e soggetti incaricati dell'accertamento.


Per bosco si intende una superficie di terreno non inferiore a mq. 5.000 in cui sono presenti piante forestali legnose o arbustive, determinanti a maturità un'area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome delle piante) di almeno il 50% della superficie.
E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'articolo 1 anche se appartenenti a boschi, salvo il caso in cui l'abbattimento si rende opportuno o necessario per un migliore utilizzo naturalistico e biologico del bosco.
L'utilizzazione di tutti i boschi, puri o misti, costituiti dalle specie di cui all'articolo 1 della presente legge, è soggetta all'autorizzazione del presidente della giunta regionale, sulla base di un verbale di verificazione, redatto dall'ispettore regionale foreste e dal servizio regionale tutela e risanamento ambientale che valuti la situazione ecologica generale, lo stato del terreno e della vegetazione sia boschiva, sia arbustiva ed erbacea.
Le piante da abbattere devono essere marcate con martello forestale.

Fatta salva in ogni caso l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento, nel caso di disboscamento di boschi puri o misti di essenze protette si applica agli autori la sanzione di cui all'articolo 7, terzo comma, della presente legge; nei casi di riduzione dei boschi d'alto fusto, puri o misti di essenze protette in cedui composti o cedui semplici, nonchè in qualsiasi altro caso di degradazione della fustaia, si applica agli autori la sanzione di cui all'articolo 7, quarto comma.


L'autorizzazione all'abbattimento degli alberi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è concessa altresì quando siano stati irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti. Se minacciano rovina e rappresentano pericolo, il sindaco può ordinarne l'abbattimento.
I cittadini non dovranno sopportare alcun onere per le necessarie certificazioni e per gli accessi sopralluoghi degli uffici ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, ferma restando l'osservanza delle norme in materia fiscale.


Chiunque, proprietario o possessore a qualsiasi titolo, abbatta direttamente o tramite opera altrui alberi sottoposti a tutela della presente legge, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pari a lire 1 milioni per ogni albero abbattuto ed a lire 10 milioni per ogni albero abbattuto per i casi di cui agli articoli 4 e 5.
Alla stessa sanzione è soggetto chiunque, anche non proprietario o possessore, di propria iniziativa, direttamente o tramite opera altrui, sempre in trasgressione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, abbatta alberi sottoposti alla tutela della presente legge.
Chiunque procede a disboscamento vietato a norma dell'ultimo comma, prima ipotesi, dell'articolo 5 è assoggettato alla sanzione amministrativa di lire 20 milioni per ogni ettaro - o frazione inferiore - di superficie disboscata.
Chiunque procede a riduzione o degradazione di boschi di alto fusto vietate a norma dell'ultimo comma, seconda ipotesi, dell'articolo 5 è assoggettato alla sanzione amministrativa di lire 10 milioni per ogni ettaro - o frazione inferiore - di superficie degradata.
L'area su cui insiste la proiezione della chioma delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata a fini edificatori.


Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di alto fusto di cui alla presente legge, è soggetto, oltre alla sanzione di cui al precedente articolo 7, all'obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall'ufficio foreste della Regione competente per territorio.
Coloro che non ottemperano all'obbligo previsto dal precedente comma entro sei mesi dalla notifica dell'ordine di reimpianto, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pari ad un decimo di quelle sancite dal precedente articolo 7.
La posa a dimora di nuove piante comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.
L'inadempienza di tale obbligo comporta le sanzioni amministrative previste dal secondo comma, oltre al divieto di consentire altri tagli di sfoltimento o di utilizzazione turnaria.


Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applica la legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati dai comuni al reimpianto arboreo ed alle cure colturali dell'alberatura pubblica esistente nel territorio comunale, con particolare riferimento a quegli appezzamenti di terreno che, per loro naturale vocazione, non si prestino ad altre colture o ad impiego diverso.
Alla vigilanza nonchè all'accertamento delle trasgressioni procedono il corpo forestale e gli organi di polizia locale, urbana e rurale; possono altresì procedervi gli altri organi di polizia operanti nella regione, i cantonieri comunali e provinciali, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, le guardie ecologiche di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16; cooperano gli enti e le associazioni di cui al terzo comma della legge regionale medesima.


E' istituita in ogni comune la commissione per la protezione della natura che è presieduta dal sindaco ed è composta da rappresentanti del consiglio comunale, della commissione edilizia, degli studenti e insegnanti, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni naturalistiche, culturali e turistiche, designati dagli organi interessati.
La composizione della predetta commissione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in modo da garantire il funzionamento della stessa e l'adeguata rapresentanza delle categorie di cui al comma precedente. La commissione svolge compiti di suggerimenti di iniziative volte alla sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti dei problemi della protezione della natura e può segnalare le infrazioni agli organi incaricati dell'accertamento delle trasgressioni.
La commissione dura in carica cinque anni e si rinnova, comunque, in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.


All'individuazione dei boschi di cui al precedente articolo 5 procede la Regione tramite il servizio regionale tutela e risanamento ambientale in collaborazione con l'ispettorato regionale foreste.
Ai fini di una esatta individuazione delle piante di alto fusto di cui al precedente articolo 4, il corpo forestale operante nella regione competente per territorio ne effettua il censimento con le modalità stabilite dalla giunta regionale, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali.
I relativi registri sono tenuti dagli uffici regionali foreste competenti per territorio e dai comuni interessati.


Sono abrogate le leggi regionali 22 febbraio 1973, n. 6, e 20 maggio 1975, n. 39.