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Atto:LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 8
Titolo:Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per le Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 marzo 1985, n. 35)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
Note:Abrogata dall'art. 25, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.

Ai sensi del citato art. 25, l.r. 60/1997, il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico (CRIAM) continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in funzione dell'ARPAM e comunque non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione.

Sommario




Art. 1

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico - Cria - esercita le funzioni consultive in materia di inquinamento atmosferico e acustico previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, e dall'articolo 101 del D.P.R. 2 luglio 1977, n. 616, promuovendo su tali temi anche studi e ricerche.
Il comitato esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico ed acustico nell'ambito regionale ed esprime altresì parere su problemi specifici posti dagli enti interessati.
La giunta regionale, sentito il Cria, riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato dell'inquinamento atmosferico e sull'attività svolta evidenziando i problemi emersi.

Art. 2

Nell'ambito della Regione Marche le disposizioni dettate dall'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, si applicano a tutti gli stabilimenti industriali, che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, anche se ubicati in comuni non compresi nelle zone di controllo previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
La giunta regionale su conforme e motivato parere del Cria può assoggettare al regime di controllo di cui al comma precedente anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizio che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danni ai beni pubblici e privati.

Art. 3

Il comitato regionale contro l'inquinamento è così composto:
A) - dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato;
B) - dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale del capoluogo regionale;
- dal responsabile di area chimica del laboratorio di sanità pubblica dell'unità sanitaria locale del capolugo regionale;
- dal responsabile di area fisica del laboratorio di sanità pubblica dell'unità sanitaria locale del capoluogo regionale;
C) - da un esperto di impiantistica industriale;
- da un esperto in acustica;
- da un esperto in meteorologia;
D) - dal responsabile del servizio tutela e risanamento ambientale dell'Ente Regione Marche;
- dal responsabile del servizio sanità dell'Ente Regione Marche;
E) - da un rappresentante del servizio regionale antincendio;
- dal rappresentante dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- da un rappresentante dell'ufficio motorizzazione civile del capoluogo regionale;
- da un rappresentante della sezione regionale dell'UNCEM;
- da un rappresentante della sezione regionale dell'UPI;
- da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;
- da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori maggiormente rappresentantive;
- da un rappresentante delle organizzazioni regionali sindacali maggiormente rappresentative;
- da un rappresentante delle associazioni naturalistiche regionali;
- da un rappresentante della USL interessata a ciascuno degli argomenti da trattare.

La nomina dei componenti del comitato è effettuata dalla giunta regionale.
I componenti di cui al punto C) del precedente primo comma sono nominati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono scelti tra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o enti di ricerca, ovvero tra esperti di riconosciuta competenza.
I componenti di cui al punto E) del precedente primo comma sono nominati su designazione dei rispettivi organismi e associazioni.
I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura regionale, comunque, fino alla loro sostituzione; possono altresì essere riconfermati.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte, su incarico della giunta regionale, da un funzionario regionale del servizio tutela e risanamento ambientale.
Ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 4

Alle sedute del comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.
A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del Cria.
I pareri del comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai commi precedenti.
Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri che senza giustificazione rimangono assenti tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

Art. 5

Il comitato può organizzare al proprio interno gruppi di lavoro per l'esame delle singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

Art. 6

Le spese per la corresponsione, ai membri del comitato delle competenze di cui al precedente articolo 3, ultimo comma, fanno carico, per l'anno 1985 al capitolo n. 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.