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Atto:LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1974, n. 8
Titolo:Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1973 (Variazione n. 5).
Pubblicazione:(B.u.r. 19 febbraio 1974, n. 8)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Sono istituiti nel titolo VI "Contabilità speciali" - parte prima - "Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" - settore secondo - "Trasferimento di fondi in conto capitale" - categoria prima - "Ministero dell'Agricoltura" - e quinta - "Ministero della Sanità " - dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1973, i capitoli:
- 61123 con la denominazione " Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate in ordine agli artt. 5 e 7 della legge 25.5.1970 n. 634", con una dotazione di L. 256.000.000;
- 61524, con la denominazione "Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione Marche dal Ministero della Sanità - Propaganda veterinaria agli allevatori", con una dotazione di L.12.000.000;
- 61525, con la denominazione "Assegnazione di fondi per la profilassi della brucellosi ovina e caprina - legge 23.1.1968 n. 33 e successive modificazioni", con una dotazione di L. 51.787.000;
- 61526 con la denominazione " Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione Marche dal Ministero della Sanità - Piani di profilassi per la difesa e il risanamento degli allevamenti del carbonchio ematico dei bovini, ovini e caprini" (DM del 10.5.1973), con una dotazione di L. 26.530.


Art. 2

In corrispondenza dei capitoli di cui all'articolo precedente sono istituiti al titolo IV " Contabilità speciali" - parte prima - "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" - categoria prima - "Ministero dell'Agricoltura" - e quinta - "Ministero della Sanità" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, i capitoli:
- 41213 con la denominazione "Spese per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 5 e 7 della legge 25.5.1970 n. 364", con una dotazione di L. 256.000.000;
- 41255, con la denominazione "Spese per le funzioni delegate alla Regione Marche dal Ministero della Sanità - Propaganda veterinaria agli allevatori", con una dotazione di L. 12.000.000;
- 41256, con la denominazione "Spese per la profilassi della brucellosi ovina e caprina - legge 23.1.1968, n. 33 e successive modifiche", con una dotazione di L. 51.787.000;
- 41257, con la denominazione "Spese per l'attuazione di piani di profilassi per la difesa e il risanamento degli allevamenti del carbonchio ematico dei bovini, ovini e caprini" (DM del 10.5.1973), con una dotazione di L. 26.530.


Art. 3

Il capitolo 30901 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1973 "Entrate eventuali e diverse" è aumentato di L. 233.900.000; in corrispondenza alla maggiore entrata di cui al precedente comma la dotazione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 è aumentata per l'importo di contro indicato:

TABELLA RISTRUTTURATA
cap. 11103:
dotazione 222.000.000;
aumento 100.260.000;
totale 322.260.000;
cap. 11105:
dotazione 77.400.000;
aumento 133.640.000;
totale 211.040.000.


Art. 4

I capitoli 61122 in entrata e 41212 in uscita di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22 del 20.8.1973, sono incrementati della somma di L. 11.615 milioni assegnati dal Ministero dell'Agricoltura per contributi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1972.

Art. 5

L'art. 6 della legge regionale n. 22 del 20- 8.1973 è sostituito dal seguente: "Nei limiti degli stanziamenti dei capitoli 41212 e 41213 per l'anno 1973 o corrispondenti per gli anni successivi, la giunta regionale è autorizzata ad attuare sotto la direzione del presidente, gli interventi contributivi e creditizi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge 25.5.1970 n. 364 specificatamente indicati nei singoli decreti interministeriali, in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale e nei limiti delle somme assegnate alla Regione per singolo intervento".

Art. 6

Alle spese di cui ai capitoli 41255 e 41256 si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Art. 7


Le disponibilità non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1973 possono essere utilizzate negli anni successivi.


Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.