Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. 12
Titolo:Credito agevolato per la coltura della barbabietola da zucchero.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 aprile 1985, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Al fine di migliorare le condizioni di produttività della barbabietola da zucchero la Regione concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione concessi, oltre quelli ammessi con la L.R. 30 maggio 1977, n. 21, titolo I, sezione I e successive modificazioni, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 2

Il concorso è concesso sui prestiti d'importo fino a 1 milione di lire per ogni ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero, risultante dai contratti di coltivazione stipulati dai richiedenti i prestiti con le società saccarifere operanti nella Regione. L'importo massimo concedibile a prestito è stabilito nella misura massima di 10 milioni di lire.

Art. 3

Le domande di prestito sono presentate agli istituti di credito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scadenza dei prestiti è stabilita al 31 marzo 1986.

Art. 4

Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra il tasso d'interesse globale e quello a carico dei beneficiari stabiliti con D.P.C.M. 2 aprile 1982.

Art. 5

Per la concessione del concorso regionale negli interessi, previsto dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.900 milioni.
La somma occorrente risulta stanziata al capitolo 3124104 del bilancio di previsione 1985, denominato "Concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali di esercizio" con la dotazione di competenza di lire 1.900 milioni.
Alla copertura si provvede mediante impiego di una quota parte della somma assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130.