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Atto:LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. 14
Titolo:Procedure speciali per la copertura dei posti vacanti della seconda qualifica funzionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 aprile 1985, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

I posti disponibili della seconda qualifica funzionale, per un contingente non superiore a 15 unità , sono ricoperti secondo le procedure di seguito specificate:
- ammissione a un corso finalizzato alla formazione dei soggetti di cui al successivo comma;
- prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Al corso di formazione sono ammessi i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche inseriti in attività lavorative nei servizi dell'ente Regione Marche e che tale attività abbiano svolto continuativamente dal 1º giugno 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione al pubblico impiego, fatta salva l'elevazione del limite di età nei termini di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
Il corso di formazione ha la durata di due mesi.
I soggetti di cui al secondo comma debbono presentare domanda di ammissione al corso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 120 milioni si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 e, per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico del corrispondente capitolo.