Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. 14 |
Titolo: | Procedure speciali per la copertura dei posti vacanti della seconda qualifica funzionale. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 aprile 1985, n. 52) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
I posti disponibili della seconda qualifica funzionale, per un contingente non superiore a 15 unità , sono ricoperti secondo le procedure di seguito specificate:
- ammissione a un corso finalizzato alla formazione dei soggetti di cui al successivo comma;
- prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.
Al corso di formazione sono ammessi i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche inseriti in attività lavorative nei servizi dell'ente Regione Marche e che tale attività abbiano svolto continuativamente dal 1º giugno 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione al pubblico impiego, fatta salva l'elevazione del limite di età nei termini di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
Il corso di formazione ha la durata di due mesi.
I soggetti di cui al secondo comma debbono presentare domanda di ammissione al corso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 120 milioni si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 e, per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico del corrispondente capitolo.