Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 22 |
Titolo: | Rifinanziamento di interventi in materia di elettrificazione agricola, della telefonia e della proprietà diretto coltivatrice. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 3 maggio 1985, n. 56) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
Art. 1 (Elettrificazione e telefonia nelle zone agricole)
Art. 2 (Proprietà diretto-coltivatrice)
Art. 3 (Completamento opere di bonifica)
Art. 4 (Redazione dei piani zonali agricoli)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 6
Art. 2 (Proprietà diretto-coltivatrice)
Art. 3 (Completamento opere di bonifica)
Art. 4 (Redazione dei piani zonali agricoli)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 6
Al fine di continuare l'attuazione di interventi nel territorio agricolo già avviati con precedenti leggi regionali, sono autorizzate per l'anno 1985 le seguenti ulteriori spese:
1) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di programmi di allacci e potenziamenti elettrici in zone agricole per le utenze singole e collettive di cui alla L.R. 17 agosto 1984, n. 22 e per il completamento degli allacci e potenziamenti elettrici di cui all'allegato "B" della deliberazione amministrativa n. 73/1982;
2) lire 700 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per la diffusione del servizio telefonico nelle zone agricole di cui alla L.R. 9 marzo 1981, n. 5, art. 2.
Per favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice di cui alla L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di lire 750 milioni, recante un onere di lire 15.000 milioni.
Per le finalità previste dall'articolo 1 della L.R. 9 marzo 1981, n. 5 è autorizzata per l'anno 1985 l'ulteriore spesa di lire 270 milioni.
Per la redazione dei piani zonali agricoli, di cui alla L.R. 15 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l'anno 1985 l'ulteriore spesa di lire 110 milioni.
Alla copertura degli oneri recati della presente legge, pari complessivamente a lire 3.330 milioni, si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1985:
1) per gli interventi di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, pari a lire 2.200 milioni, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo" elenco n. 4, partite nn. 1 e 2;
2) per gli interventi di cui all'articolo 3, pari a lire 1.020 milioni, mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali" elenco n. 3, partite nn. 1 bis e 5;
3) per gli interventi di cui all'articolo 4, pari a lire 110 milioni, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali" elenco n. 2, partita n. 1 ter;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1985 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa con le dotazioni di competenza e di cassa come di seguito indicate:
- capitolo 2224201 "Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di elettrificazione agricola per utenze singole e collettive", competenza lire 1.500 milioni, cassa lire 4.500 milioni;
- capitolo 2224203 "Finanziamenti per la installazione nelle zone agricole di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori", competenza lire 700 milioni, cassa lire 750 milioni;
- capitolo 3122221, da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 con la seguente denominazione "Concorso regionale negli interessi dei mutui contratti per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice", stanziamento di competenza e cassa lire 750 milioni;
- capitolo 2141203 "Finanziamento per il completamento, ripristino e manutenzione straordinaria di opere di bonifica di cui all'articolo 1, punto 2, della L.R. 13 marzo 1975, n. 10 e L.R. 9 marzo 1981, n. 5", stanziamento di competenza e di cassa lire 612.089.500;
- capitolo 3111101 "Contributi regionali a comprensori, comunità montane o associazioni di comuni per la redazione di piani agricoli di zona (LR n. 6/1978), competenza lire 245 milioni, cassa lire 295 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
Il termine fissato dall'articolo 9 della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 per la presentazione delle domande di concessione dei benefici previsti dall'articolo 7 della citata legge, è elevato a 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.