Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 28 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, concernente: "Disciplina delle indennitŕ spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale" |
Pubblicazione: | (B.u.r. 9 maggio 1985, n. 60) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
All'articolo 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente amministrato e corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato.
Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma č corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non puň superare la somma corrispondente ad un massimo di 15 presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione.
Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente".