Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1986, n. 2
Titolo:Modifiche ed integrazioni della L.R. 3 marzo 1982, n. 7 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833".
Pubblicazione:(B.u.r. 23 gennaio 1986, n. 8)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario





La lettera b) di cui al punto 1 dell'articolo 15 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7 è sostituita dalla seguente:
"b) un docente universitario di medicina o un medico che svolga funzioni di primario o aiuto corresponsabile, preferibilmente residente in una comune della Regione".

Dopo il quarto comma dello stesso articolo 15 della L R. 3 marzo 1982, n. 7, è aggiunto il seguente:
"La giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi pervenuti, può istituire più sezioni delle commissioni di cui al presente articolo, determinandone la sede e l'ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più unità sanitarie locali".