Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1986, n. 7
Titolo:Irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica ed integrazioni e modifiche alla L.R. 30 gennaio 1983, n. 38, relativa alla disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 aprile 1986, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 75, l.r. 3 marzo 1990, n. 9.

Sommario


TITOLO I Sanzioni pecuniarie amministrative
Art. 1 (Rinvio alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16)
Art. 2 (Cessione abusiva)
Art. 3 (Occupazione senza titolo)
Art. 4 (Variazioni d'uso)
Art. 5 (Attività illecite)
Art. 6 (Mancata occupazione o restituzione dell'alloggio)
Art. 7 (Danni all'alloggio, pertinenze e parti condominiali)
Art. 8 (Modificazioni all'alloggio e alle sue pertinenze)
Art. 9 (Violazioni particolari e norme contrattuali)
Art. 10 (Ostacolo al funzionamento dell'autogestione)
Art. 11 (Mancata presentazione della documentazione per l'anagrafe della utenza e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell'anagrafe stessa)
Art. 12 (Irrogazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi)
TITOLO II Modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 38
Art. 13 (Elementi oggettivi)
Art. 14 (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)

TITOLO I
Sanzioni pecuniarie amministrative



La irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si attua secondo la disciplina generale prevista dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.


L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.


Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54 della legge regionale 30 novembre 1983, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad attività illecite è punito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.


Chiunque non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine fissato dall'ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.


L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti modifiche all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione del comune o dell'Ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall'ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000 a lire 300.000.


L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo IV, capo III, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, in particolare omettendo il rimborso agli organi dell'autogestione stessa, ovvero gli enti gestori, dei costi diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.


L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, la documentazione richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000.


Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal sindaco del comune ove è ubicato l'alloggio previo accertamento dell'infrazione anche su segnalazione dell'ente gestore.
TITOLO II
Modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 38



All'articolo 33 della L.R. 30 novembre 1983, n. 38, è aggiunta la seguente lettera "g":
" g) costo base: per gli immobili adibiti ad uso abitazione ultimati prima del 31 dicembre 1976, il costo base è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 392/1978. Per quelli ultimati dopo il 31 dicembre 1976, la giunta regionale stabilisce, anno per anno, riduzioni del costo base nella percentuale massima del 10% a fronte dell'accertata compatibilità finanziaria di tale riduzione con le esigenze stabilite dal Comitato per l'Edilizia Residenziale (C.E.R.), in ordine al gettito dei canoni locativi del settore E.R.P.. Quanto sopra in riferimento alle disposizioni contenute nel successivo articolo 38".



L'ultimo comma dell'articolo 54 della L.R. 30 novembre 1983, n. 38, è così modificato:
"Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, purchè l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o clandestina, è disposta l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 28.
L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 12;
c) all'impegno da parte dell'occupante del pagamento, anche rateale, di tutti i canoni, quote e debiti a qualsiasi titolo dovuti all'Ente gestore".