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Atto:LEGGE REGIONALE 14 aprile 1986, n. 8
Titolo:Provvidenze a favore dei soggetti in trattamento radioterapico.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 aprile 1986, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 3, l.r. 18 giugno 1987, n. 30.

Sommario




Art. 1

I cittadini residenti nei comuni della Regione Marche che necessitano di trattamento di radioterapia in strutture pubbliche fuori del territorio regionale hanno diritto:
a) al rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza a quello di cura effettuato con mezzi pubblici e con autoambulanza.
La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
b) al rimborso, nella misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni purchè adeguatamente documentate. L'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di lire 1.500.000;
c) al rimborso totale delle spese di trasporto, effettuato con mezzi pubblici, dal luogo di residenza a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore purchè la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente Unità Sanitaria Locale;
d) al rimborso, all'eventuale accompagnatore di cui alla precedente lettera c), nella misura massima del 70% della spesa di soggiorno con gli stessi limiti stabiliti dalla precedente lettera b).

Le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dai precedenti commi dietro presentazione della relativa documentazione.
La giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.
Le provvidenze previste dalla presente legge decorrono dal 1º gennaio 1985.
Tali benefici sono erogati fino a che il servizio di trattamento di radioterapia della Unità Sanitaria Locale n. 12 non sia in grado di assicurare le prestazioni.

Art. 2

Per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente sono autorizzate le seguenti spese:
a) per gli interventi previsti dalle lettere a) e b), L. 600 milioni di cui L. 300 milioni per il rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 1985;
b) per gli interventi previsti dalle lettere c) e d), L. 400 milioni di cui L. 200 milioni per il rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 1985.

Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1986:
- quanto a L. 300 milioni, mediante riduzione per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221151 a carico del quale sono reiscritte le quote del F.S.N. di parte corrente - anno 1985 -, non impegnate entro il 31 dicembre 1985;
- quanto a L. 300 milioni, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 4221152;
- quanto a L. 200 milioni mediante impiego delle disponibilità del fondo globale di parte corrente dell'anno 1985 - capitolo 5100101 - utilizzato ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25;
- quanto a L. 200 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del fondo globale di parte corrente - capitolo 5100101 - del bilancio per l'anno 1986, partita n. 20 dell'elenco n. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del presente articolo sono iscritte:
- per l'anno 1986, a carico dei capitoli 4222108 e 4222109 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa con le denominazioni "Rimborsi e contributi nella spesa sostenuta dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori del territorio regionale" e " Rimborsi e contributi nella spesa sostenuta dagli accompagnatori dei soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche, site fuori del territorio regionale" con stanziamenti di competenza e di cassa rispettivamente di lire 600 milioni e L. 400 milioni.


Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.