Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 maggio 1986, n. 11
Titolo:Modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 avente ad oggetto "Istituzione delle associazioni dei comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L. 23 dicembre 1978, n. 833".
Pubblicazione:(B.u.r. 29 maggio 1986, n. 57)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'articolo 6 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato, in relazione al numero degli abitanti dei comuni associati, nel modo che segue:
- da 10.001 a 60.000 abitanti: 30 componenti;
- da 60.001 a 100.000 abitanti: 40 componenti;
- oltre i 100.000 abitanti: 50 componenti.
Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presenge legge il presidente della Regione determina il numero dei rappresentanti di ciascun comune in seno all'assemblea dell'associazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) nelle assemblee delle associazioni i cui ambiti territoriali comprendono meno di venti comuni:
a) un rappresentante per ogni comune associato;
b) i restanti rappresentanti con il sistema proporzionale tra il numero degli abitanti dei comuni associati e il numero degli abitanti di ciascun comune, con il metodo del quoziente e dell'attribuzione dei seggi residui ai comuni che hanno i più alti resti;
2) nelle assemblee delle associazioni i cui ambiti territoriali comprendono venti o più comuni:
a) un rappresentante per ogni comune con un numero di abitanti inferiore al quoziente risultante dalla divisione del numero degli abitanti di tutti i comuni associati con il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione;
b) i restanti rappresentanti per i comuni diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), con il sistema proporzionale tra il numero complessivo degli abitanti dei comuni medesimi e quello degli abitanti di ciascun comune, con il metodo del quoziente e dell'attribuzione dei seggi residui ai comuni che hanno i più alti resti, garantendo comunque una rappresentanza ad ogni comune.
Il numero degli abitanti è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I rappresentanti di ciascun comune sono eletti dal consiglio comunale, in unica votazione, tra i propri componenti secondo le seguenti modalità:
- ove si elegge un solo rappresentante, l'elezione avviene a maggioranza dei votanti;
- ove si eleggono 2 rappresentanti, con voto limitato a uno;
- ove si eleggono 3 o più rappresentanti, con voto limitato a 1/3, aumentato a numero intero, garantendo comunque la rappresentanza della minoranza.
Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'elezione dei rappresentanti avviene a votazione su liste concorrenti e la ripartizione dei seggi si effettua secondo il sistema proporzionale, con il metodo del quoziente e dell'attribuzione dei seggi residui alle liste che ottengono i più alti resti.
La sostituzione per qualunque causa di un rappresentante eletto in seno all'assemblea avviene su designazione del gruppo consiliare cui il rappresentante da sostituire appartiene".


Art. 2

I primi due commi dell'articolo 12 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10, modificata con L.R. 9 marzo 1982, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:
"Il comitato di gestione è composto oltre che dal presidente:
a) da 4 membri se la popolazione dei comuni associati è pari o inferiore a 50.000 abitanti;
b) da 6 membri se la popolazione dei comuni associati è superiore a 50.000 abitanti.
Il presidente e gli altri membri del comitato di gestione sono eletti a maggioranza e con separate votazioni, dall'assemblea dell'associazione anche fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nell'assemblea dell'associazione cinque giorni prima dell'elezione.
Tale curriculum deve indicare:
1) il luogo e la data di nascita;
2) il comune di residenza;
3) il titolo di studio posseduto;
4) le esperienze professionali acquisite ed il tipo di attività lavorativa attualmente svolta;
5) l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato o altri enti pubblici, presso società a partecipazione pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.
La convocazione dell'assemblea dell'associazione per procedere alle nomine di cui al secondo comma del presente articolo è comunicata all'assemblea almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Di tale convocazione è data notizia al pubblico con idonei sistemi di pubblicità ".


Art. 3

L'articolo 13 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Il comitato di gestione:
a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dell'associazione e li trasmette all'ufficio di presidenza per la conseguente iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea stessa;
b) adotta ed esegue tutti i provvedimenti a esso attribuiti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e ogni altro provvedimento non espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea.
Il comitato presenta ogni anno all'assemblea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi nonchè sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.
Il comitato di gestione comunica al presidente dell'assemblea l'ordine del giorno delle proprie sedute almeno cinque giorni prima della trattazione.
Il coordinamento e l'integrazione dei servizi della USL con i servizi sociali esistenti sul territorio, secondo gli indirizzi dell'assemblea e le disposizioni dello Statuto, vengono svolti dai comuni.
Su iniziativa dell'ufficio di presidenza, o di almeno un quarto dei componenti dell'assemblea, il comitato di gestione riferisce a essa su argomenti determinati".


Art. 4

L'articolo 14 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Il presidente del comitato di gestione predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l'attività, ha la rappresentanza legale e processuale per gli atti di competenza dell'unità sanitaria locale, esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo statuto.
Il presidente adotta altresì, in casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione necessari per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, e lo sottopone a ratifica nella prima seduta del comitato.
In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci un componente del comitato di gestione indicato mediante atto di delega del presidente stesso. L'atto di delega è comunicato al presidente della Regione entro quindici giorni dalle elezioni del comitato di gestione".


Art. 5

L'articolo 15 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Nel settore dei servizi sanitari l'assemblea dell'associazione, su proposta del comitato di gestione, delibera in materia di:
a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
c) adozione complessiva delle piante organiche;
d) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
e) articolazione dei distretti sanitari di base;
f) programmi d'attuazione del piano socio-sanitario regionale.
L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte.
Nei casi di cui ai punti a), c), e), si procede alla preventiva consultazione dei comuni dell'associazione con le modalità stabilite dallo statuto.
Il parere dei comuni deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere s'intende favorevole.
L'assemblea dell'associazione esercita altresì tutte le funzioni conferitegli dalle leggi statali e dalle leggi regionali".


Art. 6

L'articolo 20 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Ai componenti dell'assemblea è corrisposta un'indennità di presenza, per ogni seduta cui hanno effettivamente partecipato, nella misura corrispondente a quella prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i consiglieri del comune con maggior numero di abitanti dell'unità sanitaria locale.
Al presidente del comitato di gestione e al suo delegato è corrisposta un'indennità mensile di carica nella misura pari a quella prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, rispettivamente per il sindaco e l'assessore delegato del comune con maggior numero di abitanti dell'unità sanitaria locale.
Ai componenti del comitato di gestione è corrisposta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante al presidente del comitato di gestione.
Ai componenti dell'assemblea, ai componenti del comitato di gestione, e al suo presidente e al delegato di questi, sono dovuti il rimborso spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Le indennità di carica di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con le indennità di carica derivanti da altre cariche elettive.
Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
Lo statuto, in armonia con le disposizioni del presente articolo, determina la misura delle indennità spettanti al presidente e agli altri componenti l'ufficio di presidenza".


Art. 7

L'articolo 22 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Il controllo sugli atti delle associazioni dei comuni è esercitato dalla sezione speciale del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell'associazione.
Il controllo sugli atti relativi alla gestione associata dei servizi sanitari è esercitato, in unica sede, dal comitato regionale di controllo integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro".


Art. 8

Le assemblee delle associazioni intercomunali e gli organi di gestione delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Le associazioni intercomunali adeguano i propri statuti alle norme contenute nella presente legge entro sei mesi dal rinnovo delle assemblee.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.