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Atto:LEGGE REGIONALE 12 giugno 1986, n. 13
Titolo:Modifiche e integrazioni della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 e della L.R. 2 aprile 1985, n. 10 sulla disciplina della pesca nelle acque interne.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 giugno 1986, n. 65)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 33, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Sommario




Art. 1

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 19 della L.R. 29 agosto 1983, n. 28, modificato dall'articolo 1 della L.R. 2 aprile 1985, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
"L'amministrazione provinciale competente per territorio qualora sia ritenuto indispensabile per la tutela della fauna ittica in rapporto alla capacità, consistenza e pescosità del corpo idrico interessato, provvede a fare inserire nell'atto di concessione l'obbligo di munire le bocche di presa delle derivazioni delle relative acque pubbliche, di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di mm. 20 o di altre apparecchiature idonee a impedire il passaggio del pesce, fatta eccezione per le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni degli impianti per la produzione di energia elettrica e per quelli a uso irriguo dei consorzi di irrigazione e bonifica.
Ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma sarà anche provveduto a inserire altre norme che siano necessarie per la tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario".


Art. 2

L'articolo 21 della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 è sostituito dal seguente:
"Le concessioni di acquicoltura o piscicoltura, rilasciate ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'articolo 51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e del D.M. 14 gennaio 1949, in atto al primo gennaio 1986, sono prorogate per cinque anni alle stesse condizioni stabilite dai relativi disciplinari".