Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 22 |
Titolo: | Modificazioni al terzo comma dell'articolo 20 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 25 agosto 1986, n. 88) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
Il terzo comma dell'articolo 20, della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è abrogato e sostituito dal seguente:
"In presenza di esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza ai lavori del consiglio regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio, delle commissioni consiliari e della giunta regionale e riguardanti un numero di dipendenti non superiore al due per cento dell'organico, o per fronteggiare eventi e situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del limite ore complessivo e dell'ammontare della spesa previsti al secondo comma del presente articolo e con divieto in ogni caso di autorizzare ed effettuare mensilmente lavoro straordinario per un numero di ore superiore a quaranta; tale limite può essere elevato per la categoria degli autisti fino ad un massimo di 60 ore mensili".