Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 agosto 1986, n. 23
Titolo:Norme in materia di prevenzione e sicurezza stradale.
Pubblicazione:( B.U. 04 settembre 1986, n. 92 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dalla l.r. 21 marzo 2014, n. 4

Sommario





La Regione, nell'ambito delle proprie attività di promozione culturale, educativa, sportiva e di prevenzione sanitaria nonchè nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di polizia locale urbana e rurale, favorisce la salvaguardia della sicurezza delle persone nei confronti della strada, considerata come ambiente di vita.


Per le finalità di cui all'articolo precedente, la Regione predispone interventi volti a concorrere alla prevenzione di fatti dannosi e alla rimozione di cause che determinano incidenti, stimolando, tra l'altro, la conoscenza delle norme di sicurezza stradale, dell'uso corretto di mezzi di trasporto e delle modalità fondamentali per interventi di immediato soccorso ai cittadini.
Gli interventi, in particolare, si attuano mediante:
a) sostegno a iniziative educative ed informative predisposte dagli enti locali e dagli organi collegiali della scuola, finalizzate alla conoscenza delle norme di comportamento stradale;
b) riserva di aree da attrezzare per l'addestramento all'uso dei motocicli e ciclomotori.



Nell'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, la Regione promuove la collaborazione delle USL delle autorità di polizia e degli organi di protezione civile, dell'ACI, del Touring club, del CONI, nonchè delle formazioni sociali interessate.
A tal fine la Regione può stipulare convenzioni o finanziare direttamente, attraverso contributi specifici, i progetti presentati dagli enti o organismi suddetti.


Gli organi collegiali della scuola che intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 2, lettera a) trasmettono al comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, richiesta scritta corredata da una relazione illustrativa.
Entro la scadenza del 31 ottobre, i comuni trasmettono altresì alla giunta regionale le richieste e le relazioni degli organi collegiali della scuola ai sensi del primo comma.
Sempre entro il termine del 31 ottobre, gli enti e organismi interessati trasmettono alla giunta regionale le proposte di convenzioni e i progetti di cui all'art. 3.


La giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, assegna i fondi di cui al precedente art. 4 nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge.


Per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di L. 100 milioni. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1986, mediante riduzione, per l'importo di L. 100 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali" elenco n. 2 partita n. 13;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del pirmo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1986, a carico del cap. 4113112 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con la denominazione "Spese per la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di vita - La strada" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 100 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.