Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 giugno 1974, n. 13
Titolo:Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 giugno 1974, n. 21)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.

Sommario




Art. 1

La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo zootecnico, in attesa della definizione del programma regionale, favorisce l'allevamento degli animali destinati alla riproduzione e finanzia programmi aziendali di trasformazione e sviluppo zootecnico, con particolare riguardo alle zone classificate montane ai sensi della legislazione vigente.
Le agevolazioni previste nella presente legge sono concesse con preferenza alle cooperative a larga base associativa, di cui i coltivatori diretti e mezzadri rappresentino la maggioranza dei soci e la maggioranza dei conferimenti, ai coltivatori diretti singoli e associati e ai mezzadri.

Art. 2

Agli imprenditori agricoli, singoli e associati, il cui programma aziendale di sviluppo zootecnico sia stato approvato a norma del successivo art. 6:
- è concesso un concorso della Regione sui prestiti e mutui contratti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con gli istituti prescelti dai richiedenti tra quelli autorizzati al credito agrario sia di esercizio che di miglioramento, allo scopo di:
a) acquistare bestiame giovane di sesso femminile da riproduzione da destinare all'incremento della normale dotazione delle aziende esistenti o alla prima dotazione delle aziende, delle stalle sociali o dei centri di allevamento interaziendali di nuova costituzione. Il prestito è altresì concesso al mezzadro che, in occasione della trasformazione del contratto di mezzadria in affitto, acquisti la quota parte di bestiame giovane da riproduzione di proprietà del concedente;
b) adeguare strutture esistenti o costruire nuovi ricoveri per gli animali, comprese la sistemazione e la recinzione dei relativi spazi all'aperto;
c) costituire prati - pascoli, migliorare e attrezzare terreni pascolivi;
d) realizzare stalle sociali o centri di allevamento a carattere interaziendale, ivi compreso l'acquisto di terreno per una superficie e per il prezzo ritenuti congrui dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ai fini di una più funzionale gestione dell'impresa cooperativa o associata;
e) adeguare o costruire depositi per gli alimenti e i foraggi;
f) realizzare altre opere di miglioramento, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 5.7.1928 n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 43 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni strettamente connesse con il programma aziendale di sviluppo zootecnico;
g) migliorare e attrezzare i terreni pascolivi siti in zone classificate montane di proprietà dei comuni e di altri enti, ivi comprese le comunanze e università agrarie. Le provvidenze possono essere concesse direttamente ai comuni, agli altri enti e a quelli costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6.6.1973 n. 12.

E' data altresì preferenza nella concessione di prestiti agevolati per le operazioni previste dal fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia di cui all'art. 13 della legge 27.10.1966 n. 910, nonchè per le operazioni previste dal fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione di cui all'art. 12 della stessa legge, allorchè tali operazioni si riferiscano alla utilizzazione di macchina agricole connesse con il programma aziendale di sviluppo zootecnico.

Art. 3

Per i prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di cui al primo comma, lettera a), del precendente articolo, l'interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 2 per cento con durata dell'ammortamento in cinque anni oltre il periodo di preammortamento.
Ove trattasi di bovine di razza marchigiana, iscritte al libro genealogico, l'addebito ai beneficiari è limitato all'80 per cento della quota capitale, fermo restando l'interesse del 2 per cento sulla intera somma avuta in prestito.
La concessione del prestito per l'acquisto di bestiame di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo, è subordinata alla condizione che gli animali abbiano la certificazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
I mutui per le opere di cui al primo comma, lettere b), c), d), e), f), g), del precedente articolo, sono estinguibili in 20 anni oltre il periodo di preammortamento. L'interesse a carico del beneficiario per il periodo di preammortamento è stabilito nella misura del 3 per cento.
La rata annua di ammortamento del mutuo a carico del beneficiario, comprensiva del rimborso del capitale, degli interessi e di tutti gli altri oneri, è stabilita nella misura del 6,50 per cento, ridotta al 5 per cento nelle zone montane e per i coltivatori associati. La rata annua di ammortamento è ridotta al 3,50 per cento per le stalle sociali realizzate e gestite da cooperative aventi i requisiti di cui all'art. 1, secondo comma.
Gli istituti di credito, divenuto esecutivo il contratto condizionato di mutuo, concedono una anticipazione fino al 40 per cento su richiesta dell'interessati. Ulteriori anticipazioni sono concesse su stati di avanzamento fino all'80 per cento della somma mutuata e il saldo a collaudo.
Il beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente i mutui attualizzando il concorso della Regione.

Art. 4

E' assunto a carico della Regione l'onere pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni di prestito e di mutuo di cui al precedente art. 3 e l'onere a carico del beneficiario, oltre alla quota capitale del 20 per cento non addebitata ai sensi del comma secondo del precedente art. 3. Il costo effettivo delle operazioni è stabilito annualmente in relazione ai tassi fissati dallo Stato per le operazioni di credito agrario.
Il costo effettivo delle operazioni è stabilito annualmente in relazione ai tassi fissati dallo Stato per le operazioni di credito agrario.
La quota di concorso della Regione è corrisposta direttamente agli istituti di credito in misura costante, allo scadere delle annualità di prestito o di mutuo.
La giunta è delegata a stabilire le modalità di liquidazione del concorso regionale ai predetti istituti.

Art. 5

I prestiti e i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere assistiti, su richiesta motivata dell'istituto mutuante, dalla garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo nelle Marche, per la quota non coperta dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2.6.1961, n. 454.

Art. 6

La domanda con il relativo programma aziendale di sviluppo zootecnico, da redigersi in duplice copia, va presentata all' ufficio agricolo di zona competente per territorio.
Copia della domanda e del relativo programma aziendale è trasmessa, dall' ufficio agricolo di zona, al comune ove ha sede l' azienda.
Il comune, entro venti giorni, ha la facoltà di far pervenire all' ufficio agricolo di zona le eventuali osservazioni del comitato di cui all' art. 10 della legge regionale n. 1 del 14- 1- 1974.
Il programma deve:
- contenere notizie sulle caratteristiche dell' azienda, sulla consistenza zootecnica, sulle produzioni foraggere, sui ricoveri per animali e su altre attrezzature esistenti;
- indicare l' incidenza della produzione zootecnica su quella complessiva e il previsto incremento della consistenza numerica delle fattrici. In funzione di tale obiettivo, il programma deve altresì descrivere analiticamente gli investimenti che si reputino necessari, i relativi costi e i dati riguardanti gli eventuali prestiti e i mutui che si richiedono ai sensi della presente legge, degli artt. 12 e 13 della legge 27.10.1966 n. 910, e secondo le modalità stabilite dall' ultimo comma dell' art. 2.

L' ufficio agricolo di zona istruisce la pratica, accertando:
- la rispondenza del programma aziendale all' indirizzo produttivo della zona o dei piani zonali;
- la convenienza tecnico - economica e finanziaria delle singole operazioni proposte.

Accerta altresì che la produzione di alimenti foraggeri conseguibili nella azienda assicuri almeno il 60 per cento del fabbisogno dell' allevamento.
Sulla base di tale istruttoria, gli ispettorati provinciali dell' agricoltura approvano il programma aziendale di sviluppo zootecnico stabilendo il termine massimo della esecuzione delle singole operazioni e lo trasmettono all' istituto di credito agrario, il quale assume l' impegno al finanziamento dandone comunicazione ai suddetti uffici e all' interessato.
La giunta regionale approva contestualmente il finanziamento del programma aziendale e il limite di impegno complessivo a carico della Regione.
Agli adempimenti conseguenti, ivi compresi la concessione e liquidazione del concorso regionale e l' accertamento dell' avvenuta esecuzione delle operazioni finanziarie, provvedono gli ispettorati provinciali dell' agricoltura.

Art. 7

L'ente di sviluppo nelle Marche e gli uffici agricoli di zona sono tenuti a prestare, su richiesta e indicazione degli interessati, l'assistenza gratuita per la redazione dei programmi aziendali a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle cooperative che intendano usufruire dei benefici della presente legge.

Art. 8

All'atto della domanda, il richiedente deve assumere l'impegno di non diminuire la prevista consistenza numerica degli animali da allevamento per la riproduzione per almeno 10 anni, nonchè l'impegno a non mutare la destinazione degli immobili realizzati con i mutui di cui alla presente legge per la durata dell'ammortamento e comunque per un periodo di almeno 10 anni dalla data di collaudo delle singole opere, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

Art. 9

In caso di vendita dei terreni, nei quali ricadono le opere realizzate con le agevolazioni di cui alla presente legge, prima del termine di anni 10 dal loro collaudo, si ha la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che la vendita avvenga in attuazione delle direttive della comunità europea n. 159 e 160 del 1972 e fatti salvi i casi previsti dalla legge 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Trascorso il periodo vincolativo di 10 anni o nei casi previsti dal comma precedente, il residuo mutuo di favore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 10

Per favorire l'incremento numerico delle bovine a prevalente attitudine alla produzione di carne e al fine di integrare il reddito degli allevatori, è concesso a favore degli imprenditori agricoli singoli e associati, un premio di L. 80.000 per ogni bovina allevata fino al primo parto avvenuto.
Per beneficiare del premio, l'imprenditore presenta all'ufficio agricolo di zona la domanda allegando il certificato di fecondazione con suindicato il numero di riconoscimento della bovina, la dichiarazione che la giovenca è dotata delle attitudini di cui al precedente comma e il certificato di avvenuto parto, rilasciati dal veterinario comunale.
Per favorire la selezione di riproduttori della razza bovina marchigiana è concesso un premio di L. 60.000 per ciascun torello iscritto al libro genealogico, allevato fino al dodicesimo mese dallo stesso allevatore e che abbia ottenuto l'iscrizione al registro genealogico tori con un punteggio non inferiore a 80 punti.
Per beneficiare del premio l'allevatore presenta la domanda all'ufficio agricolo di zona, corredata dei certificati di iscrizione al registro genealogico del giovane bestiame e dei tori.
Le domande devono essere corredate anche della relativa certificazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia di risanamento degli allevamenti.
Alla concessione e contestuale liquidazione dei premi di cui ai commi precedenti provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 11

Sono ammesse alle agevolazioni creditizie previste per le operazioni di cui all'art. 2, primo comma, lettere b), c), d), e), f), g), le opere di miglioramento connesse con lo sviluppo zootecnico, per le quali sono state presentate le domande ai sensi delle leggi 27.10.1966 n. 910 e 25 luglio 1952 n. 991, e che, a seguito del parere favorevole espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'ispettorato ripartimentale delle foreste, siano state iniziate entro il 31 dicembre 1973.
Limitatamente al suddetto caso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono al completamento della pratica, in deroga alle procedure di cui all'art. 6, emettendo i conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 12

La giunta regionale è autorizzata ad assumere iniziative per favorire:
- il miglioramento e l'incremento degli allevamenti da carne attraverso la fecondazione artificiale per la diffusione massale delle caratteristiche produttive dei bovini di razza marchigiana;
- la sperimentazione e dimostrazione della validità e convenienza dei sistemi di allevamento e di alimentazione degli animali allo stato brado e semibrado nei vari ambienti attraverso anche l'organizzazione di aziende dimostrative;
- lo studio e la sperimentazione di interventi idonei a ridurre il periodo di interparto delle fattrici con particolare riferimento a quelle di razza marchigiana;
- la ricerca di riproduttori della razza bovina marchigiana idonei a incroci di miglioramento di razze indigene di paesi esteri;
- la conoscenza e la diffusione della razza bovina marchigiana anche al di fuori della attuale area in cui è presente;
- l'organizzazione di rassegne, manifestazioni e iniziative ritenute idonee al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio zootecnico.


Art. 13

Per la concessione del concorso regionale sui prestiti di cui al primo comma, lettera a), dell' art. 2, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di L. 50 milioni per l' esercizio finanziario 1973 e di L. 400 milioni per l' esercizio 1974.
Le annualità relative da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono così determinate:
- L. 500 milioni per l' anno 1974, comprensive della prima e seconda annualità del primo limite di impegno e della prima annualità del secondo limite;
- L. 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977;
- L. 400 milioni per l' anno 1978.

Per la concessione del concorso regionale sui mutui di cui al primo comma, lettere b), c), d), e), f), g), dell' art. 2, è autorizzato un limite di impegno ventennale di L. 200 milioni per l' esercizio finanziario 1973, e di L. 800 milioni per l' esercizio 1974.
Le annualità relative da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono così determinate:
- L. 1.200 milioni per l' anno finanziario 1974, comprensive della prima e seconda annualità del primo limite di impegno e della prima annualità del secondo limite;
- L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1992;
- L. 800 milioni per l' esercizio 1993.

Per la concessione del premio in conto capitale di cui all' art. 10 è autorizzata la spesa di L. 1.600 milioni per l' esercizio finanziario 1974.
Per gli interventi previsti dall' art. 12 è autorizzata la spesa di L. 50 milioni per l' anno finanziario 1974 e per ciascuno degli anni successivi.

Art. 14

Per far fronte agli oneri di cui all'art. 13 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2101202 " Concorso sui prestiti per bestiame (art. 2, primo comma, lettera a) della legge regionale sui prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico" con la dotazione di L. 500.000.000 comprensiva della prima e seconda annualità del limite di impegno afferente all'anno 1973 e della prima annualità del limite di impegno afferente all'anno 1974;
b) 2101203 " Concorso sui mutui di cui alle operazioni previste dall'art. 2 primo comma lettera b) e seguenti della legge regionale sui prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico" avente la dotazione di L. 1.200 comprensiva della prima e seconda annualità del limite di impegno afferente all'anno 1973 e della prima annualità del limite di impegno afferente all'anno 1974;
c) 2101204 " Concessione in conto capitale di premi per lo sviluppo zootecnico" di cui all'art. 10 con uno stanziamento di L. 1.600 milioni;
d) 2101205 " Spese per gli interventi di cui all'art. 12" con uno stanziamento di L. 50 milioni.

All'onere complessivo di L. 3.350.000.000 si fa fronte: per L. 250.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 27101 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1973 - legge 27.2.1955 n. 64 - e per le restanti L. 3.100.000.000 mediante riduzione del cap. 2147001 del bilancio di previsione dell'anno 1974 "Finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso".

Art. 15

Al termine di ogni esercizio finanziario saranno pubblicati, a cura della giunta regionale, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, distinti per comune.

Art. 16

In allegato al bilancio della Regione, la giunta regionale presenta annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge.