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Atto:LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1986, n. 26
Titolo:Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle unità sanitarie locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 dicembre 1986, n. 130)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario




Art. 1

Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale delle unità sanitarie locali sono dovuti i seguenti compensi lordi:
a) L. 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
b) L. 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
c) L. 300.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui al punto d);
d) L. 200.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame siano in numero superiore a 100, ma inferiore a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di lire 100.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300 l'assegno integrativo è di L. 200.000; quando superino comunque le 300 unità, l'assegno integrativo è di L. 300.000.
Qualora vengano istituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corrensponsione dell'assegno integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alla sottocommissione.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni ovvero delle sottocommissioni esamiminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
Il compenso lordo, previsto dal primo comma, punto a), del presente articolo, viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della commissione prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Art. 2

Ai componenti, nonchè ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge, spetta, altresì, se ed in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Art. 3

Le norme della presente legge si applicano alle commissioni dei concorsi indetti sia ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e relative disposizioni di attuazione di cui alla legge regionale 26 aprile 1984, n. 10, che della legge 20 maggio 1985, n. 207.

Art. 4

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le unità sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.
Le spese relative alle commissioni di concorsi nominate dalla Regione ai sensi della L.R. 26 aprile 1984, n. 10 fanno carico alla quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente destinata al finanziamento delle spese di competenza della Regione.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.