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Atto:LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 27
Titolo:Finanziamento all'Artigiancassa ai sensi della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, articolo 9.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 dicembre 1986, n. 130)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 č autorizzato, per l'anno 1986, un limite di impegno di lire 350 milioni di durata decennale con decorrenza dall'anno 1986 e termine nell'anno 1995 comportante una spesa complessiva di lire 3.500 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono erogate annualmente alla cassa per il credito alle imprese artigiane e saranno da questa utilizzate per le finalitŕ previste dai punti 1) e 2) del primo comma dell'articolo 9 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, con le stesse modalitŕ stabilite nella convenzione stipulata in data 9 luglio 1985 n. 17595 per la gestione delle somme relative ai conferimenti per il decennio 1985/1996.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1986, mediante riduzione, per l'importo di lire 350 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento n. 2 dell'elenco n. 3;
b) per gli anni successivi, con impiego di una quota parte dell'assegnazione di fondi spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1986, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3222204 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.