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Atto:LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1987, n. 1
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1987.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 gennaio 1987, n. 4)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato, per l'anno 1987 e per un periodo massimo di un mese, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1986, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio.
Il detto limite puň essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Le limitazioni di cui al primo e secondo comma non si applicano per gli stanziamenti di cassa, per le spese da pagare in conto dei residui.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione.