Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1987, n. 10
Titolo:Celebrazione del 250° anniversario della morte di Giambattista Pergolesi.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 gennaio 1987, n. 8)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, nella ricorrenza del 250° anniversario della morte, promuove un programma di iniziative volte alla conoscenza e alla divulgazione dell'opera del musicista Giambattista Pergolesi.

Art. 2

Per attuare il programma di iniziative di cui alla presente legge è costituito il "Comitato per la celebrazione del 250° anniversario della morte di G.B. Pergolesi".
Il comitato, che ha sede presso il comune di Jesi, è composto:
- dal presidente della giunta regionale o da un assessore, da lui delegato, che lo presiede;
- da n. 3 consiglieri regionali eletti dal consiglio:
- dal presidente dell'amministrazione provinciale di Ancona o da un assessore da lui delegato;
- dal sindaco di Jesi o da un assessore da lui delegato;
- da n. 3 consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale di Jesi;
- da n. 3 esperti in materia musicale, di riconosciuto valore nazionale, designati dal consiglio comunale di Jesi;
- dal direttore del conservatorio di Pesaro;
- da un rappresentante italiano del "Pergolesi Research Center" di New York;
- da un rappresentante del teatro di tradizione Pergolesi di Jesi.

All'organizzazione e attuazione dei programmi e delle attività, stabiliti dal comitato di cui al primo comma del presente articolo, provvede un ufficio di segreteria con sede presso il teatro comunale di Jesi.
Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale, d'intesa con il comune di Jesi.
Il presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art. 3

Il comitato di cui al precedente articolo 2:
a) promuove convegni di studi, ricerche, pubblicazioni, edizioni discografiche e programmi televisivi sulla vita e sull'opera di Pergolesi;
b) cura l'organizzazione di mostre, concerti, anche di carattere didattico, finalizzati alla divulgazione della produzione artistica del musicista jesino;
c) promuove ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge, ivi compreso l'avvio di una ricerca per l'eventuale istituzione di un "Centro di studio e documentazione G.B. Pergolesi".

Il comitato nella predisposizione e attuazione dei programmi può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica di enti, associazioni e personalità altamente qualificate sotto il profilo storico e artistico.

Art. 4

Alla copertura delle spese necessarie per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i contributi degli enti locali e degli organismi interessati alle iniziative.
Per la finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento del fondo globale di parte corrente - capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1986 - all'uopo utilizzando, per lire 100 milioni, l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 8 dell'elenco n. 2 e per le restanti lire 100 milioni, l'accantonamento di pari importo di cui alla partita n. 4 dello stesso elenco n. 2, denominata "Garanzie fidejussorie e copertura del rischio di cambio sui mutui contratti con la BEI da parte dei concessionari di autolinee".
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del secondo comma sono iscritte, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nel bilancio per l'anno 1987 a carico di apposito capitolo avente la seguente denominazione "Celebrazione del 250° anniversario della morte di Giambattista Pergolesi" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni.
Il comitato dovrà rimettere alla giunta regionale documentato rendiconto delle spese sostenute con i detti finanziamenti entro 90 giorni dal termine delle attività celebrative previste dalla presente legge.