Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 1974, n. 4
Titolo:Regolamento per la corresponsione di indennità al personale comandato a titolo di rimborso spese.
Pubblicazione:(B.U. 17 agosto 1974, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogato dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Ai dipendenti degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato, comandati, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, a prestare servizio presso la Regione, in sede diversa da quella dell'ufficio di appartenenza, che abbiano superato o che supereranno, nei termini di validità del presente regolamento, i 180 giorni di comando, è corrisposta l'indennità, con decorrenza 1° gennaio 1974 e fino al 31.8.1974, prevista nel successivo articolo.

Art. 2

Al personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso uffici regionali con sede distante dai 20 ai 30 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza e dalla località di residenza propria, compete una indennità mensile nella misura di:
- L. 45.000 per il personale della carriera direttiva;
- L. 40.000 per il personale della carriera di concetto;
- L. 35.000 per il personale della carriera esecutiva e ausiliaria.

Se la sede degli uffici regionali presso i quali presta servizio è distante oltre i 30 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza e dalla località di residenza propria, al personale di cui all'art. 1 compete una indennità mensile nella misura di:
- L. 170.000 per il personale della carriera direttiva;
- L. 145.000 per il personale della carriera di concetto;
- L. 110.000 per il personale della carriera esecutiva e ausiliaria.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata di L. 40.000 per i comandati che prestano servizio presso uffici regionali con sede distante oltre i 70 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza e dalla residenza propria.
La maggiorazione di cui sopra non compete ai comandati che hanno stabilito la residenza o la dimora propria nella sede di comando o a una distanza non superiore ai 70 chilometri.
Le indennità previste nei commi precedenti non sono dovute al personale che all'atto del comando aveva l'abituale dimora nella sede degli uffici regionali presso i quali presta servizio.

Art. 3

Le indennità mensili previste dal presente regolamento sono ridotte in misura proporzionale alle assenze dal servizio.
Per il computo delle distanze è fatto riferimento alle distanze tra stazioni ferroviarie.
Al fine dell'individuazione delle carriere si tiene conto delle qualifiche del personale presso l'amministrazione di provenienza.

Art. 4

La spesa derivante dall'esecuzione del presente regolamento calcolata in L. 70.000.000 farà carico per L. 20.000.000 al capitolo 1010104 e per L. 50.000.000 al capitolo 1010315 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, il cui stanziamento e integrato fino a L. 49.865.890 mediante prelevamento della maggiore somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - capitolo 1144001 ai sensi dell'art. 7 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1974, deliberata dal consiglio regionale nella seduta n. 191 dell'1.4.1974.
È autorizzata, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità generale dello Stato, l'assunzione di impegno di L. 70.000.000 a carico dei capitoli 1010104 e 1010315 per il finanziamento degli oneri di cui sopra.