Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 06 ottobre 1987, n. 34
Titolo:Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi.
Pubblicazione:( B.U. 08 ottobre 1987, n. 104 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 22 luglio 2003, n. 16.

Il titolo della presente legge e' stato cosi' modificato dall'art. 15, l.r. 25 luglio 2001, n. 17.

Ai sensi del citato art. 26, l.r. 16/2003, fino alla data di emanazione del regolamento di cui all'ar. 6 della predetta l.r. 16/2003 continuano ad applicarsi le disposizioni della presente legge.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 22, l.r. 3 aprile 2013, n. 5, fino al 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi l'art. 16 della presente legge.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Raccolta dei funghi e diritto di riserva)
Art. 3 (Limiti e modalità di raccolta dei funghi)
Art. 4 (Deroghe ai limiti e divieti di raccolta dei funghi)
Art. 5 (Periodi di ricerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 6 (Divieti temporanei di ricerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 7 (Ricerca, raccolta dei tartufi e divieto di riserva)
Art. 8 (Tartufaie controllate)
Art. 9 (Tartufaie coltivate)
Art. 10 (Riconoscimento delle tartufaie)
Art. 11 (Consorzi volontari)
Art. 12 (Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale)
Art. 13 (Modalità e divieti di ricerca e raccolta dei tartufi)
Art. 14 (Autorizzazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi)
Art. 15 (Prova di esame per il rilascio dell'autorizzazione)
Art. 16 (Tassa di concessione regionale)
Art. 17 (Sanzioni)
Art. 18 (Vigilanza e devoluzione proventi delle sanzioni)
Art. 19 (Denominazione di origine dei tartufi)
Art. 20 (Impiego dei proventi derivanti dalla tassa di concessione)
Art. 21 (Direttive e potere sostitutivo)
Art. 22 (Disposizioni finanziarie)
Art. 23 (Norme finali)
Allegati



1. La Regione disciplina con la presente legge la tutela, la valorizzazione, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi e dei funghi.
2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai comuni che le esercitano mediante le associazioni di cui alla L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e le comunità montane che ne assumono le funzioni ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale.
3. I comuni i cui territori sono ricompresi nelle zone "G" ed "N" esercitano le funzioni di cui al comma 2 tramite le comunità montane.


1. La raccolta dei funghi spontanei è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le superfici utilizzate da bestiame al pascolo sono terreni coltivati.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni di cui al comma 1 o coloro che ne hanno la disponibilità hanno diritto di riservarsi la proprietà dei funghi, purchè manifestino tale volontà esplicitamente e chiaramente con l'apposizione di apposite tabelle con la scritta prestampata, ben visibile da terra, "Raccolta dei funghi riservata".
3. Le tabelle, di dimensioni minime di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, sono poste su pali ad almeno m. 2,50 di altezza dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo.
4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.


1. La raccolta dei funghi è consentita ai titolari o conduttori dei fondi e a persone munite di apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalle comunità montane o associazioni dei comuni, nel cui ambito territoriale è ricompreso il comune di residenza, per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona. I funghi raccolti devono essere collocati in cesti di vimini o di altro materiale naturale rigido e arieggiato.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. E' fatto divieto di danneggiare le fungaie e i funghi, di usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento dello strato umifero del suolo; i funghi debbono essere sommariamente ripuliti sul posto di raccolta.
4. Le associazioni dei comuni e le comunità montane possono stabilire, con proprio regolamento, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta.
5. Le associazioni dei comuni e le comunità montane possono porre il divieto di raccolta, per periodi determinati, in quelle parti del territorio nelle quali si prevedano nell'ecosistema profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante.
Tale divieto può essere posto previo parere dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze biologiche e naturali dell'università. Del divieto è data pubblicità anche con manifesti affissi nelle zone interessate.



1. Le associazioni dei comuni e le comunità montane, possono autorizzare coloro per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro stagionale a raccogliere una quantità di funghi superiore ai due chilogrammi giornalieri per persona.
2. La condizione di cui al comma 1 è attestata dal sindaco del comune di residenza del richiedente l'autorizzazione, che è rilasciata previo esame presso la commissione di cui al successivo articolo 15, all'uopo integrata da un esperto micologo.
3. Le limitazioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano ai funghi prodotti da coltivazione.


1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.
2. In presenza di particolari situazioni climatiche le associazioni dei comuni e le comunità montane possono stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in corso, purchè non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie. Le variazioni al calendario di raccolta, che comunque non possono anticipare l'apertura, sono deliberate sentite le categorie interessate e previo parere del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o del centro per lo studio della micologia del terreno del consiglio nazionale delle ricerche di Torino o degli istituti delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze biologiche e naturali. Alle variazioni al calendario di raccolta è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.


1. Le associazioni dei comuni e le comunità montane possono vietare, per periodi determinati, la ricerca e la raccolta dei tartufi in quei territori in cui vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo. Tale divieto è posto, sentito il parere dei centri di ricerca specializzati di cui al comma 2 dell'articolo 5, fatta eccezione per le tartufaie coltivate e controllate quando le condizioni di idoneità siano comprovate.
2. Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono a dare pubblicità al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.


1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione di tabelle di cui al comma 3. Le superfici utilizzate da bestiame al pascolo sono terreni coltivati.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. Le tabelle, di dimensioni minime di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, devono essere poste su pali ad almeno m. 2,50 di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta prestampata, ben visibile da terra, "Raccolta di tartufi riservata", con l'aggiunta degli estremi dell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 10.
4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.


1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, sottoposta a miglioramenti colturali e incrementata con la messa a dimora di idonee piante preventivamente micorrizate.
2. E' considerato incremento della tartufaia la copertura delle aree aperte mediante messa a dimora di piante micorrizate secondo un sesto di impianto non superiore a 12x12 metri e a 6x6 metri, rispettivamente per alto fusto e piante arbustive.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione;
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
f) graticciate trasversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario e comunque ogni dieci anni;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie.

4. I miglioramenti sono eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita.
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna comunità montana ed associazione dei comuni interessata istituirà una apposita commissione che, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, provvederà, entro due mesi, al rilascio dei pareri per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
6. Ciascuna commissione di cui al comma 5 è composta da:
a) il presidente dell'ente delegato o sostituito;
b) un dipendente del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione;
c) un dipendente del corpo forestale dello Stato;
d) un tecnico dipendente dall'ente delegato con funzioni di segretario.

7. La commissione è strumento tecnico consultivo dell'ente delegato per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.


1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante micorrizate di qualunque specie secondo un sesto di impianto non superiore a 12x12 metri e a 6x6 metri per le piante di nocciolo o altre specie di analoghe dimensioni.


1. Il presidente dell'ente delegato competente per territorio, su richiesta di coloro che ne hanno titolo e su parere conforme della commissione di cui al precedente articolo 8, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 sono revocate dall'ente delegato in seguito all'accertamento del venir meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.
3. L'ente delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, può richiedere la consulenza del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado; i rapporti tra la Regione e il centro sono regolati da apposita convenzione.
4. Le richieste di riconoscimento delle tartufaie già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e sulle quali i proprietari si erano riservati il diritto di raccolta in base alla L.R. 14 dicembre 1982, n. 46, sulle quali si intende mantenere il diritto di riserva e di raccolta, devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; i proprietari o gli altri aventi titolo possono riservarsi il diritto di ricerca e raccolta dei tartufi fino alla data del rilascio dell'attestazione; le attestazioni di riconoscimento devono essere rilasciate entro due mesi dalla richiesta. In caso di inadempienza da parte dell'ente delegato provvede la giunta regionale.


1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai fini della tabellazione del rispettivo comprensorio consorziato, debbono ottenere il riconoscimento ai sensi del precedente articolo 10 per i tartufi e ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 per i funghi.


1. La giunta regionale individua le foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie coltivate o controllate.
2. Le associazioni dei comuni e le comunità montane competenti per territorio provvedono ad autorizzare e disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale, stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.
3. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo.
4. Per la specifica ricerca e raccolta del tartufo albiduan pico o "bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale "Cesane" potranno essere rilasciati permessi che non siano limitati ad un numero prestabilito per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.
5. Le autorizzazioni sono concesse prioritariamente su proposta delle associazioni e delle cooperative nominativamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare, ad eccezione dei conduttori a qualsiasi tipo di tartufaie coltivate o controllate.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, l'autorizzazione è rilasciata dal presidente della comunità montana direttamente agli interessati.
7. I permessi di cui al comma 6 sono riferiti al periodo in cui è consentita la raccolta del tartufo prevalente espressamente indicato.
8. E' fatto divieto di rilasciare permessi differenziati o riferiti a periodi predeterminati.
9. La giunta regionale, sentita la comunità montana competente, individua le tartufaie coltivate, che insistono nella foresta del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione e alla micorrizazione delle piante. La raccolta dei tartufi è effettuata dal centro sperimentale di S. Angelo in Vado.
10. Quando una foresta ricade negli ambiti territoriali di due o più comunità montane, queste determinano d'intesa il numero massimo di autorizzazioni e permessi che possono essere rilasciati; con lo stesso atto individuano la comunità montana che rilascia le autorizzazioni per la raccolta dei tartufi nell'intera foresta demaniale.
11. La comunità montana da individuarsi ai sensi del precedente comma 10 è quella sul cui territorio insiste la maggior parte della foresta con piante tartufigene, sulla base di apposite attestazioni del corpo forestale dello Stato.


1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate con l'ausilio del cane.
2. Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il "vanghetto" o la "vanghella".
3. Le buche nel terreno possono essere aperte soltanto dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo.
4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere regolarmente conguagliato.
5. Sono vietate la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
6. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
7. La ricerca e la raccolta dei tartufi possono essere effettuate soltanto nei periodi stabiliti in base all'articolo 5.
8. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante.
9. La ricerca e la raccolta dei tartufi non possono essere effettuate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14.


1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
2. Il tesserino è conforme ad un modello approvato e distribuito dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del raccoglitore.
4. L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore a quattordici anni.
5. Ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale escluse le tartufaie coltivate o controllate.
6. I tesserini sono rilasciati dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane.
7. Il proprietario del terreno o chi ne ha la disponibilità non può opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti dell'autorizzazione che, se richiesta, deve essergli esibita.
8. Alla domanda di rilascio del tesserino, di cui ai commi precedenti devono essere allegati:
a) il certificato di residenza;
b) la documentazione relativa al superamento della prova di cui al successivo articolo 15;
c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
d) la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

9. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al presidente della associazione dei comuni o della comunità montana nel cui ambito territoriale è compreso il territorio del comune di residenza dei richiedenti.
10. Le autorità di cui al comma 9 provvedono al rilascio dell'autorizzazione.
11. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate non sono soggetti ad autorizzazione per la raccolta nelle tartufaie di competenza.


1. Il rilascio del tesserino di cui all'articolo 14 è subordinato all'esito favorevole di una prova rivolta ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi e delle modalità della raccolta, con particolare riferimento all'esperienza ed alla capacità pratica da sostenersi dinanzi ad una commissione provinciale integrata dal rappresentante della comunità montana o dell'associazione dei comuni.
2. La domanda di partecipazione all'esame di idoneità deve essere presentata al presidente della associazione dei comuni o comunità montana nel cui territorio è compreso il comune di residenza del candidato.
3. A tale domanda deve essere allegato il certificato di residenza.
4. A coloro che hanno superato la prova, il presidente dell'associazione dei comuni o comunità montana rilascia un certificato attestante che il candidato è abilitato alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
5. La commissione è composta da:
a) il presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato;
b) due esperti in materia;
c) un funzionario del servizio decentrato agricoltura e foreste competente per territorio, designato dalla giunta regionale;
d) da un funzionario del corpo forestale.

6. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale spetta il gettone di presenza previsto dalla tabella B della L.R. 2 agosto 1984, n. 20.
7. L'amministrazione provinciale provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione.
8. La commissione può svolgere le prove di esame anche in sedi decentrate.
9. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già muniti del tesserino ai sensi della L.R. 14 dicembre 1982, n. 46.
10. Il rinnovo delle autorizzazioni è concesso su presentazione della domanda e della ricevuta di versamento di cui al successivo articolo 16.


1. E' istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di lire 18.000.
2. La tassa di concessione non è dovuta dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, nè dai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, esercitino la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
3. La tassa è corrisposta mediante versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria della Regione.
4. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce ed è disciplinata dalla L.R. 15 aprile 1980, n. 20.
5. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi s'intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 4, della tassa annuale. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.


1. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca e raccolta dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:
a) raccolta in periodo di divieto: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
b) raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
c) apertura di buche in soprannumero non riempite con la stessa terra rimossa: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
d) raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di anni otto dalla messa a dimora delle piante: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
e) ricerca e raccolta dei tartufi senza ausilio del cane: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
f) raccolta con attrezzo diverso dal "vanghetto o "vanghella": da lire 100.000 a lire 1.000.000;
g) ricerca e raccolta senza tesserino prescritto: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
h) raccolta durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
i) raccolta dei tartufi non maturi o avariati: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
l) raccolta dei tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 8 e 9: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
m) raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate del demanio regionale senza la specifica autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 12: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
n) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
o) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da lire 5.000.000 a lire 20.000.000;
p) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
q) commercio dei tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un anno a due anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.
4. Le sanzioni amministrative e pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca e raccolta di funghi nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:
a) collocazione dei funghi in contenitori diversi da cesti di vimini o di altro materiale naturale rigido e arieggiato: da lire 50.000 a lire 500.000;
b) raccolta di una quantità giornaliera di funghi superiore a quella consentita: da lire 50.000 a lire 500.000;
c) raccolta di funghi nei periodi non consentiti: da lire 50.000 a lire 500.000;
d) danneggiamento di funghi e delle fungaie e raccolta con mezzi che possono provocare danni allo strato umifero del suolo: da lire 100.000 a lire 1.000.000.

5. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale copia del verbale è trasmessa dall'ente delegato alla pretura competente per territorio.


1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del corpo forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applica la L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
5. L'80 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versato dai comuni alle associazioni dei comuni e alle comunità montane a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.


1. Le province competenti per territorio curano la redazione di una cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo.
2. Le province, per ogni zona, prevedono una specifica denominazione geografica di origine dei tartufi.
3. Sui contenitori dei tartufi posti in vendita, provenienti dalle zone di cui al comma 1, deve essere apposta l'etichettatura indicante la denominazione di origine.
4. Le province, per l'esercizio delle funzioni loro delegate, si avvalgono del servizio agricolo decentrato della Regione.


1. Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale vengono destinate come segue:
a) nella misura del 50% a favore delle comunità montane per il finanziamento di interventi rivolti a potenziare la vigilanza, la promozione della valorizzazione del prodotto e l'applicazione della presente legge.
La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle autorizzazioni rilasciate e rinnovate in ciascuna comunità montana;
b) nella misura del 50% per iniziative di interesse regionale rivolte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sul tartufo, per il miglioramento e l'incremento delle tartufaie che insistono nelle foreste del demanio regionale, per la micorrizazione delle piante nei vivai di proprietà della Regione. I relativi interventi sono deliberati dalla giunta regionale.



1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 59 dello Statuto, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui devono attenersi gli enti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma della presente legge.
2. La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.
3. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.


1. I proventi della tassa di concessione di cui all'articolo 16, valutati per l'anno 1987 in lire 600 milioni, affluiscono, per il detto anno, al capitolo 1001002 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1987 denominato "Tassa sulle concessioni regionali".
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, sono iscritte:
a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
1) capitolo 3112111: "Finanziamenti alle comunità montane per interventi rivolti a potenziare la vigilanza sull'applicazione della presente legge ed alla promozione della valorizzazione del tartufo", lire 300 milioni;
2) capitolo 3112110: "Spese per il miglioramento e l'incremento delle tartufaie, per la micorrizazione delle piante, nonchè per iniziative rivolte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sul tartufo", lire 300 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Qualora gli stanziamenti iscritti annualmente a carico dei capitoli di cui al comma 2 risultassero superiori alle somme accertate nello stesso anno a titolo di tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, si provvederà a compensare la differenza riducendo, per lo stesso importo, gli stanziamenti del bilancio per l'anno successivo.


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. E' abrogata la L.R. 14 dicembre 1982, n. 46.
3. Le disposizioni della presente legge rendono inapplicabili, ai soggetti autorizzati a norma dell'articolo 14, i divieti e le limitazioni di accesso pedonale ai luoghi e alle zone diversi da quelli di cui agli articoli 7 e 12.

Allegati

tabella allegata



La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei periodi:



  • dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

  • dal 1° dicembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

  • dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

  • dal 1° maggio al 31 agosto e dal 1o ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

  • dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

  • dal 1° gennaio al 15 marzo; Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

  • dal 15 gennaio al 30 aprile: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

  • dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

  • dal 1° ottobre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.