Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 6
Titolo:Norme in materia di artigianato in attuazione della L. 8 agosto 1985, n. 443.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 marzo 1988, n. 38)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 40, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Capo I Albo delle imprese artigiane
Art. 2 (Domanda d'iscrizione all'albo)
Art. 3 (Pubblicità dell'iscrizione all'albo)
Art. 4 (Consorzi artigiani iscrivibili nella separata sezione dell'albo)
Art. 5 (Tutela della denominazione artigiana)
Art. 6 (Cancellazione dall'albo)
Art. 7 (Revisione dell'albo)
Art. 8 (Ricorsi)
Capo II Organi di tutela, di promozione e di autogoverno del settore artigiano
Art. 9 (Composizione della commissione provinciale per l'artigianato)
Art. 10 (Funzioni della commissione provinciale per l'artigianato)
Art. 11 (Personale e sede delle commissioni provinciali per l'artigianato)
Art. 12 (Indennità)
Art. 13 (Commissione regionale per l'artigianato)
Art. 14 (Programmi di attività della commissione regionale per l'artigianato)
Art. 15 (Funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)
Art. 16 (Diritti di segreteria e diritti annuali)
Art. 17 (Vigilanza)
Capo III Artigianato artistico, tipico e tradizionale
Art. 18 (Determinazione dei mestieri artistici, tipici e tradizionali)
Capo IV Elezioni
Art. 19 (Svolgimento delle operazioni elettorali)
Art. 20 (Elettorato e ricorsi avverso le liste elettorali)
Art. 21 (Liste dei candidati)
Art. 22 (Modalità delle votazioni)
Art. 23 (Modalità per l'espressione del voto)
Art. 24 (Proclamazione dei risultati)
Art. 25 (Ricorsi avverso le operazioni elettorali)
Art. 26 (Rinvio)
Capo V Irrogazione delle sanzioni
Art. 27 (Irrogazione delle sanzioni)
Capo VI Disposizioni finali
Art. 28 (Disposizioni finanziarie)
Art. 29 (Disposizioni transitorie)



1. La Regione, al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, nonchè la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni artigiane, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, individua e disciplina, con la presente legge, le funzioni relative alle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, all'approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tipici, tradizionali e dell'abbigliamento.
Capo I
Albo delle imprese artigiane



1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, l'albo provinciale delle imprese artigiane che è tenuto dalla commissione provinciale per l'artigianato.
2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su domanda del titolare dell'impresa. Le imprese già iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono iscritte di diritto.
3. Tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che hanno sede nel territorio della provincia, sono tenute ad iscriversi all'albo secondo le formalità ed i termini previsti per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 630.
4. La domanda di iscrizione e le successive denuncie di modifica e di cessazione esimono dagli obbighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e sono riportate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base di una comunicazione della commissione provinciale. Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione all'istituto nazionale della previdenza sociale e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento al comune ove ha sede l'impresa ed alla commissione provinciale competente.
6. L'istruttoria, svolta dal comune, è diretta a certificare:
a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci.

7. Il comune trasmette i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale entro venti giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.
8. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti, sulla base degli elementi attestati dall'autorità comunale o di quelli acquisiti direttamente dalla commissione.
9. L'iscrizione all'albo decorre dalla data del provvedimento di riconoscimento dello status d'impresa artigiana assunto dalla commissione provinciale.
10. La decisione della commissione provinciale viene notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.
11. La decisione di rigetto della domanda deve essere motivata.
12. L'omissione della denuncia di inizio dell'attività artigiana comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000.


1. Le iscrizioni all'albo sono rese pubbliche mediante affissione delle relative deliberazioni, per quindici giorni consecutivi, presso la sede della commissione provinciale per l'artigianato.
2. Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano, possono prendere visione dell'albo provinciale delle imprese artigiane secondo modalità stabilite dalla commissione provinciale per l'artigianato.
3. Copie dell'albo sono rilasciate gratuitamente dalla commissione provinciale al servizio artigianato e industria della Regione, nonchè all'INPS, all'INAIL ed alle amministrazioni comunali competenti per territorio, qualora ne facciano richiesta. Copia dell'albo può altresì essere rilasciata, una volta l'anno, alle organizzazioni sindacali artigiane a struttura nazionale operanti nel territorio regionale, ad enti e associazioni o ad istituti di ricerca operanti nel settore.
4. Tutte le informazioni contenute negli albi provinciali sono di proprietà della Regione.
5. La giunta regionale stabilisce la istituzione e le modalità di gestione di una banca-dati regionale per l'artigianato, in relazione all'attuazione delle disposizioni delle leggi regionali per il settore artigiano.
6. L'accesso all'albo per tutte le operazioni relative alla gestione, alla certificazione, all'aggiornamento ed alla revisione è esclusivamente riservato alla segreteria della commissione provinciale per l'artigianato.
7. L'accesso e l'utilizzo delle notizie contenute nella banca-dati regionale di cui al comma 5, è riservato al servizio artigianato e industria della Regione, alle commissioni regionale e provinciali dell'artigianato.
8. Per esigenze amministrative ed informative di enti pubblici e previdenziali e di associazioni di categoria, la giunta regionale può autorizzare l'utilizzo dei dati.


1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, previsti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti in separata sezione dell'albo e ad essi sono estese le agevolazioni per le imprese artigiane nei modi e nei limiti previsti dal secondo comma dello stesso articolo 6.
2. Ai fini previsti dal comma 1 i consorzi e le società consortili presentano domanda di iscrizione alla competente commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla loro costituzione.
3. Gli stessi consorzi e società consortili sono altresì tenuti a presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle imprese associate, nonchè a comunicare alla commissione le modifiche di fatto e di diritto intervenute successivamente e la cessazione del consorzio.
4. L'iscrizione, nella separata sezione dell'albo dei consorzi e delle società consortili di cui al presente articolo, è condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti direttamente accertata dalla commissione provinciale per l'artigianato.
5. Le modalità ed i termini per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo sono quelli indicati dal precedente articolo 2, commi 9, 10 ed 11.
6. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, la Regione può disporre con apposita legge agevolazioni a favore dei soggetti di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 443/1985.


1. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorranno riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili di cui al precedente articolo 4 che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo.
2. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per fruire delle agevolazioni riservate al settore artigiano.
3. Ai trasgressori della disposizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.


1. I titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo ed i soggetti di cui al precedente articolo 4 devono comunicare alla commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venire meno dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti o la cessazione dell'attività e ogni altra variazione della stessa, della ragione sociale e della sede.
2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o la presentazione di dichiarazioni e documentazioni non veritiere, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
3. La dichiarazione e le documentazioni prodotte dagli interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e della modifica o della cancellazione dall'albo contenenti dati inesatti, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
4. La commissione provinciale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo e quinto comma della legge n. 443/1985, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio o su specifica richiesta degli ispettorati del lavoro e degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7 della legge n. 443/1985.
5. La cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione provinciale, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento effettuato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. La cancellazione dall'albo decorre dalla data di notifica della delibera della commissione provinciale.


1. La commissione provinciale per l'artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo.
2. A tal fine la commissione invia ai singoli comuni, sei mesi prima del previsto termine di scadenza, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che esercitano la propria attività nel loro territorio.
3. Il sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'elenco, dispone gli accertamenti necessari e comunica alla commissione le notizie raccolte per la conferma dell'iscrizione o per la cancellazione delle imprese.
4. La commissione provinciale può disporre, in ogni tempo, la cancellazione d'ufficio delle imprese che abbiano perduto uno o più requisiti di legge o abbiano cessato l'attività .
5. Della cancellazione viene data notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
6. Ultimata la revisione, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della commissione provinciale per l'artigianato.


1. Le decisioni di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo possono essere impugnate dai soggetti interessati nelle forme e nei termini stabiliti dai commi quinto e sesto dell'articolo 7 della legge n. 443/1985.
Capo II
Organi di tutela, di promozione e di autogoverno del settore artigiano



1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, una commissione provinciale per l'artigianato.
2. La Commissione provinciale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da 16 imprenditori artigiani eletti dagli iscritti all'albo provinciale tra gli imprenditori inseriti nell'albo da almeno tre anni, in base a quanto disposto dal successivo articolo 23;
b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione. Ciascuna organizzazione non può designare più di un rappresentante;
c) da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;
e) da tre esperti in materia giuridico - economica e finanziaria, con riferimento al settore artigiano, scelti dal presidente della giunta regionale tra i designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale facenti parte del CNEL ed in modo che tutte le organizzazioni a struttura regionale siano rappresentate. A tal fine i candidati devono produrre idonea documentazione e curriculum professionale.

3. La designazione dei componenti indicati alle lettere b), c), d), e) del presente articolo deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine il presidente della giunta regionale può provvedere egualmente alla costituzione della commissione purchè sia stata designata almeno la metà dei componenti previsti dalle lettere b), c), d) ed e).
4. Tutti i componenti non possono essere riconfermati per più di due quinquenni.
5. La commissione può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti, funzionari regionali, del credito e di altri enti; per tale partecipazione non spetta alcun compenso.
6. I componenti aventi diritto al voto eleggono il presidente ed il vice presidente della commissione.
Il presidente è scelto tra i membri di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo.

7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita della qualifica posseduta o dei requisiti prescritti o in caso di assenza ingiustificata alle sedute per almeno tre riunioni consecutive.
10. La decadenza è dichiarata dal presedente della giunta regionale su proposta del presidente della commissione provinciale per l'artigianato.
11. I componenti di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo, qualora risultino deceduti, dimissionari o decaduti, sono sostituiti, con le stesse modalità di cui al comma 1, dal primo dei candidati non eletti della stessa lista dei componenti sostituiti.
12. I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), comma 2 del presente articolo, qualora risultino deceduti, dimissionari o decaduti, sono sostituiti, con le stesse modalità di cui al comma 1, su designazione degli stessi enti e istituti che li avevano originariamente indicati.


1. La commissione provinciale per l'artigianato ha il compito di:
a) curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, disponendo le relative iscrizioni, variazioni e cancellazioni;
b) rilasciare la relativa certificazione e notificarla agli interessati, anche ai fini della preposizione dell'eventuale ricorso alla commissione regionale di cui al successivo articolo 13;
c) provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge;
d) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico e professionale delle imprese concorrendo alla elaborazione dei programmi di intervento nel settore artigiano per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, anche attraverso la comunicazione di ogni utile elemento conoscitivo alla commissione regionale per l'artigianato;
e) concorrere, sotto la direzione e il coordinamento della commissione regionale per l'artigianato, allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigiane, pubblicando annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori.

2. Le spese relative al funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.


1. La Regione provvede a dotare le commissioni provinciali per l'artigianato delle strutture e del personale necessari allo svolgimento dei loro compiti.
2. La giunta regionale è autorizzata a costituire, presso ciascuna commissione provinciale, una unità operativa organica, quale articolazione del servizio regionale artigianato e industria, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.
3. L'unità operativa di cui al comma 2 è parificata alle sezioni previste dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 50 ed è dotata di un organico di personale non superiore alle 10 unità .
4. L'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale di cui al comma 3 è determinata previa acquisizione del parere espresso da ciascuna commissione entro i termini previsti dal successivo articolo 15, conformemente alla L.R. 50/1980 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nelle provincie ove le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, apposita convenzione regolamenta i rapporti fra la Regione e le camere di commercio. La convenzione assicura altresì il collegamento fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte di cui all'articolo 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
6. Nella convenzione devono essere inoltre previsti il periodo di transizione tra la pubblicazione della legge 443/1985 e l'inizio dell'attività delle nuove segreterie.
7. Le segreterie operano alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni e sono coordinate dalla giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di artigianato.


1. Ai componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianto, estranei all'amministrazione regionale, competono le indennità di presenza fissate per i componenti del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla tabella "B" allegata alla L.R.2 agosto 1984, n. 20, nonchè le competenze stabilite dall'articolo 4, primo comma, della stessa L.R. 20/1984.
2. Ai presidenti delle commissioni indicate nel comma 1, competono le indennità di presenza nella stessa misura prevista per il presidente del comitato regionale di controllo e sue sezioni autonome, di cui alla medesima tabella "B", nonchè le competenze stabilite dall'articolo 4, primo comma della stessa L.R. 20/1984.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, l'indennità di cui al comma 2 compete al vice presidente che lo sostituisce.


1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici del servizio artigianato e industra della Regione.
2. E 'costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale facenti parte del CNEL e operanti nella regione. I candidati devono produrre idonea documentazione attestante la specifica competenza e il curriculum professionale.

3. La commissione può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti, funzionari regionali, del credito e di altri enti; per tale partecipazione non spetta alcun compenso.
4. La commissione dura in carica 5 anni ed elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
5. La commissione può organizzare al suo interno sezioni permanenti di lavoro con competenze istruttorie specifiche ed ha altresì facoltà di consultare esperti esterni, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.
6. Le spese inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio regionale.
7. Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale del servizio regionale artigianato e industria al cui interno la giunta regionale è autorizzata a costituire una unità operativa organica parificata alle sezioni previste dalla L.R. 50/1980 e nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.
8. La commissione regionale per l'artigianato ha il compito di:
a) decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;
b) provvedere allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigianali regionali e pubblicare annualmente una relazione sulla situazione del settore artigiano nella regione, anche coordinando l'attività delle commissioni provinciali per l'artigianato;
c) proporre ogni utile iniziativa diretta a tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane esistenti nel territorio regionale, sentite le commissioni provinciali e coordinando altresì le attività di queste ultime in materia;
d) partecipare alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale attraverso la nomina di rappresentanti in seno alle competenti commissioni regionali;
e) svolgere ogni altro compito che le sia attribuito da leggi vigenti.



1. La commissione regionale per l'artigianato presenta alla giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, proponendo un programma di attività per l'anno successivo.
2. Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere locale predisposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.


1. La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato, entro sei mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti e trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.


1. Dall'entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani, ai sensi della normativa vigente, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le certificazioni di competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato, sono devoluti alla Regione.
2. Al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore del settore, la Regione, nell'ambito della convenzione richiamata al precedente articolo 11, concerta con le camere di commercio l'utilizzo delle somme provenienti dai diritti annuali di cui all'articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali.
3. Le somme di cui al comma 1 sono riscosse secondo modalità indicate dalla giunta regionale.


1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale, che può disporre ispezioni e indagini sul loro funzionamento.
2. Nel caso in cui la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato vengano a trovarsi nella impossibilità di regolare funzionamento, commettano gravi e reiterate irregolarità, ovvero non provvedano al compimento degli atti o delle operazioni elettorali ad esse demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina con proprio decreto un commissario straordinario la cui durata in carica è stabilita nello stesso decreto di nomina.
3. Nei primi due casi previsti dal comma 2 il presidente della giunta regionale può altresì procedere allo scioglimento della commissione provinciale per l'artigianato ed alla sua ricostituzione a norma del precedente articolo 9. In questo caso la nuova commissione durerà in carica fino allo scadere del quinquennio dalla prima istituzione.
4. Nell'ipotesi del mancato compimento delle operazioni elettorali, entro i termini prescritti, la nomina del commissario, che ha il compito di provvedere alle operazioni stesse, è effettuata entro i cinque giorni successivi e non richiede la previa diffida.
5. Al commissario straordinario sono corrisposte, con onere a carico del bilancio regionale, l'indennità di carica stabilita dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 per il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, nonchè le competenze previste dall'articolo 4, primo comma, e dell'articolo 5, primo comma, della medesima L.R. 20/1984.
6. Le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti al commissario sono a totale carico della Regione.
Capo III
Artigianato artistico, tipico e tradizionale



1. Sono considerati artistici, tipici e tradizionali, ai fini dell'applicazione della normativa vigente, i mestieri individuati ai sensi dell'articolo 4, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, della stessa legge.
2. Al fine di tutelare e valorizzare l'artigianato marchigiano, la giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle organizzazioni di categoria, dalle commissioni provinciali per l'artigianato, e secondo quanto previsto anche dai contratti nazionali di lavoro del settore artigiano, può individuare le attività artigiane artistiche, tipiche e tradizionali comprese fra quelle indicate ai sensi del comma 1 che possono fruire, in via prioritaria, delle agevolazioni regionali; i criteri di priorità sono stabiliti dal consiglio regionale.
3. Fino alla individuazione dei settori artigianali di cui al comma 1, rimane in vigore l'elenco approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 3059 del 30 luglio 1981.
Capo IV
Elezioni



1. Allo svolgimento delle operazioni relative alla elezione degli imprenditori artigiani di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 9 della presente legge provvede la commissione provinciale per l'artigianato.


1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultano iscritte all'albo almeno centoventi giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Qualora l'impresa sia costituita in forma di società semplice, ovvero in nome collettivo ed in forma cooperativa, sono elettori tutti i soci che partecipano personalmente al lavoro.
3. Sono eleggibili gli elettori che siano titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
4. Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni è ammesso il ricorso al presidente della commissione provinciale per l'artigianato avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l'albo per il periodo indicato al comma 1. Il presidente della commissione provinciale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.
5. Il riconoscimento del diritto a partecipare alle elezioni deve essere seguito dall'iscrizione nelle liste degli elettori.


1. Le elezioni sono indette dal presidente della giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della data delle votazioni e spetta al presidente della commissione provinciale per l'artigianto lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie ivi compresa la pubblicazione da effettuarsi con manifesto da pubblicare per quindici giorni negli albi dei comuni, della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed in appositi spazi murali, nonchè sulla stampa.
2. Nel manifesto sono indicati il termine ed il luogo per il deposito delle liste dei candidati.
3. Il deposito delle liste deve avvenire presso la segreteria della commissione provinciale per l'artigianato, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.
4. Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di 16 nominativi, devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte all'albo e da almeno 150 elettori nelle altre province. Il numero dei presentatori non può superare di oltre la metà le cifre anzidette.
5. La presentazione di ciascuna lista può avvenire su uno o più fogli, purchè in ciascuno di essi risultino le generalità dei candidati presentati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal giudice conciliatore, oppure dal segretario comunale o dal notaio.
6. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
7. La commissione provinciale per l'artigianato entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito, procede alla verifica delle liste respingendo quelle che non presentano i requisiti indicati nei precedenti commi. Nel caso che una lista contenga errori od omissioni di carattere formale, la commissione, sentita la persona che ha depositato la liste stessa, assegna un termine di due giorni per provvedere alla sua regolarizzazione.


1. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, dispone la pubblicazione di un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi dei comuni, della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:
a) la data e l'orario delle votazioni con inizio dopo l'effettuazione delle operazioni di bollatura delle schede e comunque non oltre le ore 8 e termine alle ore 20 del giorno stabilito;
b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di deposito;
c) la sede delle sezioni elettorali;
d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi albi dei comuni e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, fino al giorno delle votazioni.

2. Le votazioni possono aver luogo a decorrere dal trentesimo giorno antecedente a quello di scadenza del quinquennio di durata in carica delle commissioni provinciali per l'artigianato. La data delle votazioni, che si devono svolgere contemporaneamente in tutto il territorio regionale, è fissata con decreto del presidente della giunta regionale.
3. La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della commissione provinciale per l'artigianato d'intesa con i comuni, in modo che ogni comune abbia un seggio elettorale con un numero di elettori non superiore a 700. La commissione ha facoltà, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, di raggruppare gli elettori di più comuni confinanti.
4. In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa.
5. I certificati elettorali sono consegnati, a cura dei comuni con onere a carico della Regione a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
6. Le sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.
7. Il presidente della giunta regionale provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente a quello della votazione, un presidente per ciscuna sezione elettorale, scegliendolo tra gli elettori, ed un segretario, scegliendolo fra i dipendenti della Regione, ovvero, su designazione dei rispettivi organi competenti, fra i dipendenti della camera di commercio e dei comuni.
8. Il presidente della sezione, entro il terzo giorno antecedente a quello della votazione, nomina tre scrutatori segliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione stessa, garantendo la più ampia rappresentatività dell'elettorato.
9. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali; le relative spese sono a carico della Regione.
10. I presentatori delle liste, all'apertura della sezione, comunicano al presidente il nome dei propri rappresentanti di lista effettivo e supplente.
11. Alle ore 6,30 del giorno fissato per le elezioni presso ciascuna sezione il presidente insedia il seggio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.
12. Il presidente e gli scrutatori provvedono quindi a bollare ed autenticare le schede in numero corrispondente agli elettori iscritti alla sezione.
13. Terminate le operazioni il presidente ammette gli elettori al voto. Alla chiusura delle operazioni di voto il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio e ne certifica il risultato nel verbale, riportando i voti conseguiti da ciscuna lista, le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
14. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati che siano stati o meno attribuiti e delle decisioni adottate dal presidente.
15. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti il seggio.
16. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne visione.
17. L'altro esemplare, chiuso con tutte le schede in piego sigillato e firmato dal presidente e dal segretario del seggio, è trasmesso immediatamente al presidente della commissione provinciale per l'artigianato.


1. L'elezione dei componenti le commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 9 è fatta a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.
2. Il voto è personale, libero e segreto.
3. L'elettore deve esibire al seggio elettorale un valido documento di riconoscimento.
4. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
5. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro, scelti esclusivamente fra i candidati della lista da lui votata.
6. All'interno delle singole liste, che abbiano ottenuto non meno del 10% dei voti validi, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. I consiglieri eletti che siano dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.


1. La commissione provinciale per l'artigianato entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per la verifica dei voti delle sezioni e per la proclamazione degli eletti.
2. Il presidente della commissione comunica i risultati alla giunta regionale.


1. In materia di operazioni riguardanti le elezioni è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, alla commissione provinciale per l'artigianato. I medesimi interessati possono ricorrere, nei venti giorni successivi alla notifica della decisione della commissione provinciale, al presidente della giunta regionale.


1. Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo V
Irrogazione delle sanzioni



1. Per l'irrogazone delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applica la L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
Capo VI
Disposizioni finali



1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, prevista dall'articolo 7, lire 1.025 milioni;
b) per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani, previste dall'articolo 19, lire 600 milioni.

2. Alle spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, si provvede, per l'anno 1988, con i fondi iscritti a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
3. Con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci o con la legge di assestamento sono autorizzate, per ciascun anno, le spese per le finalità di cui al comma 1, nonchè le spese per:
a) l'istituzione e la gestione della "banca dati regionale per l'artigianato" prevista al comma 5 dell'articolo 3;
b) gli oneri di funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, anche in convenzione con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ivi compresi gli oneri di personale, le finalità prevista dagli articoli 10, 11 e 13;
c) le attività di documentazione e di rilevazione statistica nel settore dell'artigianato, previste dall'articolo 13.

4. Le spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai commissari straordinari di cui all'articolo 17 e per l'elezione delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono dichiarate obbligatorie.
5. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 1 dell'articolo 16, valutati, per l'anno 1988, in lire 800 milioni, sono introitati all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, denominato "Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane".
6. Alla copertura degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 ammontanti a lire 1.625 milioni per l'anno 1988 si provvede come segue:
a) quanto a lire 800 milioni con le entrate di cui al comma 5;
b) quanto a lire 825 milioni con impiego parziale dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1987.

7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto delle lettere a) e b) del comma 1, sono iscritte, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, con le sottoindicate denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) capitolo 3221101 "Spese per la revisione degli albi dell'artigianato nonchè per le indagini ad esso connesse", lire 1.025 milioni;
b) capitolo 3221107 "Spese per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali e nella commissione regionale per l'artigianato", lire 800 milioni.



1. Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni degli imprenditori di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 9, hanno luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i termini stabiliti dal capo IV per gli adempimenti elettorali.