Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 aprile 1988, n. 12
Titolo:Provvedimenti tributari.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 maggio 1988, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, gli importi delle tasse sulle concessionei regionali sono aumentate del 10%.


1. Il punto n. 16 del titolo II della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20, come modificato con l'articolo 8 della L.R. 20 ottobre 1983, n. 32, č sostituito dal seguente:
"Concessione di costituzione di:
1) azienda faunistica-venatoria:
a) ubicata in ambiti territoriali montani o classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero in ambiti territoriali classificati particolarmente depressi ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1965, n. 717, per ogni ettaro o frazione di ettaro, TASSA DI RILASCIO lire 215, TASSA ANNUA lire 215
b) ubicata in ambiti territoriali da quelli di cui alla precedente lettera a), per ogni ettaro o frazione di ettaro, TASSA DI RILASCIO lire 1.720, TASSA ANNUA lire 1.720
2) centro privato di produzione di selvaggina, TASSA DI RILASCIO lire 240.000, TASSA ANNUA lire 240.000
NOTA: oltre alla tassa di concessione regionale commisurata ad ettaro, le aziende faunistico-venatorie sono soggette alla soprattassa di lire cento per ogni cento lire o frazione di cento lire della tassa medesima. La tassa annua e la relativa soprattassa dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie, nonché la tassa annua dovuta per le concessioni dei centri privati di produzione di selvaggina, debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1988.