Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 luglio 1974, n. 18
Titolo:Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalitità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 agosto 1974, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione assume a proprio carico per intero l'onere dei gettoni di presenza da corrispondere fino a quattro sedute mensili che ciascuna delle commissioni sanitarie provinciali e la commissione sanitaria regionale terranno in eccedenza alle 12 sedute previste dalla legge 11.1.1956, n. 5.

Art. 2

A decorrere dalla stessa data e per lo stesso periodo di un anno il gettone di presenza ai singoli componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile viene integrato nella misura di L. 2.000 per ogni seduta con onere a carico della Regione.

Art. 3

L'onere derivante dalla presente legge, previsto, in L. 11.000.000 per l'anno 1973, farà carico al capitolo 15139 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, con la denominazione "Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.3.1971, n. 118" con lo stanziamento di L. 11.000.000. Lo stanziamento del capitolo 17801 (n. 6) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" è ridotto dell'importo di L. 11.000.000.
Per gli oneri relativi all'applicazione della presente legge nel periodo di vigenza dell'anno successivo all'entrata in vigore della stessa, si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello che si istituisce ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 4

La presente legge cesserà comunque di essere in vigore non appena lo Stato abbia altrimenti provveduto a far fronte alle finalità cui la medesima ha inteso rispondere.