Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 19 |
Titolo: | Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 8 giugno 1988, n. 65) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ENERGIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)
Art. 3 (Domanda di autorizzazione)
Art. 4 (Istruttoria)
Art. 5 (Autorizzazioni)
Art. 6 (Concessione edilizia)
Art. 7 (Autorizzazione provvisoria)
Art. 8 (Procedura abbreviata)
Art. 9 (Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere)
Art. 10 (Obblighi conseguenti all'autorizzazione)
Art. 11 (Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie)
Art. 12 (Nomina del collaudatore)
Art. 13 (Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche)
Art. 14 (Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti)
Art. 15 (Occupazione d'urgenza)
Art. 16 (Asservimento definitivo)
Art. 17 (Determinazione delle indennità)
Art. 18 (Indennità a Regione, province e comuni)
Art. 19 (Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse)
Art. 20 (Norme transitorie)
Art. 21 (Sanzioni amministrative e norme finanziarie)
Art. 2 (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)
Art. 3 (Domanda di autorizzazione)
Art. 4 (Istruttoria)
Art. 5 (Autorizzazioni)
Art. 6 (Concessione edilizia)
Art. 7 (Autorizzazione provvisoria)
Art. 8 (Procedura abbreviata)
Art. 9 (Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere)
Art. 10 (Obblighi conseguenti all'autorizzazione)
Art. 11 (Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie)
Art. 12 (Nomina del collaudatore)
Art. 13 (Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche)
Art. 14 (Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti)
Art. 15 (Occupazione d'urgenza)
Art. 16 (Asservimento definitivo)
Art. 17 (Determinazione delle indennità)
Art. 18 (Indennità a Regione, province e comuni)
Art. 19 (Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse)
Art. 20 (Norme transitorie)
Art. 21 (Sanzioni amministrative e norme finanziarie)
1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 volt.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano:
a) le norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e successive modifiche ed integrazioni;
b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL, e successive leggi modificatrici ed integratrici;
c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.
1. In materia di studi per la compilazione dei progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi di proprietà privata, si osserva quanto disposto dall'articolo 110 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. A tal fine all'ufficio del genio civile si intende sostituito il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente, mentre la cauzione prevista al quarto comma del citato articolo 110 non è richiesta quando si tratti dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate.
1. Le domande di autorizzazione a costruire nuove linee e relative opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al presidente della giunta regionale e vanno presentate al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio. Qualora l'impianto interessi più servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo, le domande vanno presentate a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.
2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, punti 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonchè le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.
3. Gli enti di cui all'articolo 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.
4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati, nonchè alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1 del successivo articolo 13.
1. Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, dispone:
a) la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione di un avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonchè l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;
b) l'affissione dell'avviso e della relativa corografia, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato e l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 111 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè all'ENEL ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente eventuali osservazioni ed opposizioni.
3. I comuni, le amministrazioni e gli enti, di cui al comma 1 del successivo articolo 13, devono comunicare allo stesso servizio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme statali, qualora tale termine trascorra senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, si intende che venga espresso parere favorevole.
4. In caso di contrasto fra le condizioni indicate da due o più enti ed amministrazioni, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli enti e alle amministrazioni stesse, invitandole ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito.
5. Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonchè le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del comma 4, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.
6. Sul merito delle osservazioni e delle opposizioni, nonchè delle eventuali controdeduzioni pervenute, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo riferisce in sede istruttoria al presidente della giunta regionale, fatta salva la facoltà di richiedere direttamente le modificazioni sotto il profilo tecnico.
7. Lo stesso servizio, accertato l'adempimento delle procedure di cui al precedente articolo 3 e del presente articolo, entro trenta giorni dal conseguimento dell'ultimo adempimento necessario, esperisce l'esame sulle caratteristiche tecniche dell'impianto e trasmette gli atti al presidente della giunta regionale.
1. Spetta al presidente della giunta regionale autorizzare la costruzione degli impianti indicati all'articolo 1.
2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt. che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.
3. Qualora, a seguito della presentazione delle osservazioni e delle opposizioni di cui all'articolo 4, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonchè nel caso in cui gli organi e gli enti indicati dai successivi commi del presente articolo, o il comune, nell'ipotesi prevista al comma 4 dell'articolo 6, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, il presidente della giunta regionale emana il provvedimento di autorizzazione previo parere del servizio lavori pubblici che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico, a vincolo paesaggistico o ai vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente legge non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito il parere degli organi e degli enti preposti alla relativa tutela. Tale parere, se favorevole, sostituisce le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie.
5. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o archeologico.
6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.
7. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, versando alla tesoreria regionale le somme a tal fine determinate dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo. L'ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo servizio decentrato, che lo comunica al richiedente provvedendo alla esazione di quanto dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.
8. Qualora sia necessario apportare modifiche alle linee senza alternarne sostanzialmente il tracciato e senza interessare beni pubblici, i termini, indicati nell'articolo 4 per la formulazione delle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni da parte degli enti e delle amministrazioni ivi indicati, sono ridotti della metà .
9. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.
1. La concessione edilizia necessaria per la realizzazione di stazioni o cabine elettriche viene rilasciata ai sensi della lettera f), articolo 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.
3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie, di cui ai comma 1 e 2, non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità dei lavori, il comune, interpellato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, per il seguito dell'istruttoria. Trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al comma 3, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico vigente. Il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente per l'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.
5. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità con il parere già espresso dal comune interessato.
1. Nei casi d'urgenza, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 3, dal comma 1 dell'articolo 4 e dal comma 5 dell'articolo 5, dal presidente della giunta regionale per gli impianti a tensione superiore a 30.000 volt o per impianti con tensione inferiore ma i cui tracciati interessino territori di più province, e dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio per gli impianti a tensione fino a 30.000 volt.
2. La cauzione, prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 113 del R.D. 1775/1933, deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale.
3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'ente medesimo.
4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorchè particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda, producendo la relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'ENEL, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente, omettendo le pubblicazioni di cui all'articolo 4, trasmette tutti gli atti ricevuti al presidente della giunta regionale unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante, con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il presidente della giunta regionale non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.
1. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma 1 dell'articolo 3, compresi quelli inferiori a 1.000 volt indicati nel comma 2 dell'articolo 5 e per quanto altro necessario all'occupazione delle aree interessate dagli impianti stessi.
2. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli elettrodotti da costruirsi da parte dell'ente nazionale per l'energia elettrica, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
3. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
4. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.
1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.
1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, ad accezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 volt, costruiti dall'ENEL o da aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.
2. In sede di collaudo debbono accertarsi:
a) l'ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 10.
3. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, e successive modificazioni, gli accertamenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 2 sono sostituiti da un attestato dell'esercente.
4. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti comma 2 e 3.
1. La nomina del collaudatore spetta al presidente della giunta regionale.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.
3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5.
5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.
1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione di tratti di linee elettriche che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste pubbliche, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle F.S. a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire, con le amministrazioni e gli enti interessati, le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione, sia di quelli di manutenzione.
2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.
1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 120.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.
2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 120.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il dispositivo del comma 1 dell'articolo 19.
3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'articolo 122 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 7 della presente legge.
1. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria promuove, contro le ditte proprietarie con le quali non ha raggiunto un accordo sulla servitù di elettrodotto, il procedimento amministrativo rivolto ad occupare temporaneamente in via d'urgenza le proprietà interessate. A tal fine:
a) richiede ai comuni sui cui territori sono le proprietà da occupare, ognuno per la propria competenza, l'emissione dell'ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17;
b) adempie a quanto prescritto nell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, una volta ottenuto il provvedimento di cui alla lettera a).
1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattive. Tali piani debbono essere composti:
a) da una planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti indicazioni delle aree da asservire al tracciato autorizzato;
b) dall'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.
2. Il piano particolareggiato deve essere corredato dalla somma offerta come indennità alle ditte proprietarie.
3. Successivamente, l'ente esercente promuove, contro le ditte proprietarie con le quali non ha ancora raggiunto un accordo sulla servitù, il procedimento amministrativo rivolto ad ottenere gli asservimenti coattivi.
A tal fine:
a) l'ente esercente invia ai comuni interessati, unitamente alla domanda di emissione dell'ordinanza di fissazione dell'indennità di asservimento, i seguenti documenti:
a1) elenco delle ditte con indicate le indennità offerte;
a2) piano parcellare delle zone da asservire;
a3) verbali di consistenza di cui alla lettera b), comma 1, del precedente articolo 15;
a4) stralcio dei beni urbanistici;
a5) decreto di autorizzazione definitiva;
b) i comuni interessati, entro trenta giorni dalla richiesta, emettono le ordinanze di cui alla lettera a) e ne inviano copia all'ente esercente;
c) l'ente esercente pubblica le ordinanze ottenute negli albi pretori dei comuni stessi e notifica contemporaneamente le ordinanze medesime alle ditte interessate;
d) le ditte interessate nel termine di trenta giorni dalla data di notifica possono convenire la servitù bonaria, accettando le indennità offerte;
e) scaduti i termini di cui alla lettera d) l'ente esercente richiede ai comuni interessati le ordinanze di deposito delle indennità definitive per quelle ditte che non hanno accettato le indennità offerte;
f) i comuni richiedono alla competente commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le stime delle indennità definitive di asservimento;
g) i comuni, ottenute le stime, emettono le ordinanze di deposito delle indennità e le inviano all'ente esercente;
h) l'ente esercente notifica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, effettua le necessarie pubblicazioni, provvede ai depositi delle indennità per le somme stabilite dalle ordinanze presso la cassa depositi e prestiti ed invia ai comuni le quietanze comprovanti l'avvenuto deposito, chiedendo l'emissione delle ordinanze di asservimento;
i) i proprietari interessati possono proporre opposizione alle indennità di cui alla lettera e) a norma della legislazione statale vigente in materia, davanti al giudice competente;
l) i comuni, accertati gli adempimenti di cui alla lettera h), emettono le ordinanze di asservimento e le trasmettono all'ente esercente;
m) l'ente esercente provvede agli adempimenti successivi, quali: notifica alle ditte interessate, pubblicazioni, registrazione e trascrizione dei provvedimenti.
1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, da corrispondersi in base all'articolo 123 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma dello stesso articolo, è commisurata:
a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni, da cavi interrati e da cabine o altre costruzioni, aumentate, ove occorra, da adeguata zona di rispetto;
b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;
c) per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate alle lettere a) e b):
c1) ad un ventesimo del valore dell'area: se la servitù interessa terreno sterile, incolto o pascolo;
c2) ad un decimo del valore dell'area: se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, uliveto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea. Nel caso di bosco di alto fusto o di altra coltura incompatibile con la linea dovendosi procedere al taglio o all'estirpazione degli stessi per la larghezza della striscia da asservire e destinare quindi a tale striscia di terreno ad altra destinazione agricola, si calcola la differenza di valore fra le due colture e ad essa si aggiunge la quota relativa alla servitù sulla seconda coltura.
2. Nel caso di servitù amovibile al concedente viene corrisposta l'indennità calcolata in base a quanto stabilito dal comma 1. Nel caso di servitù inamovibile il valore di cui sopra può essere aumentato fino ad un massimo del 50 per cento.
3. Qualora l'indennità venga corrisposta successivamente all'effettiva esecuzione dei lavori di costruzione delle opere elettriche, alle ditte proprietarie verranno versate anche le indennità di occupazione, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità di servitù è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Per i beni del patrimonio disponibile è in facoltà della Regione, delle province e dei comuni di richiedere la corresponsione del canone anzichè l'indennità di servitù determinata secondo i criteri di cui al precedente articolo 17.
3. Il pagamento dei canoni e delle tasse previste dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 123, quinto comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
1. Il presidente della giunta regionale può ordinare lo spostamento e la modifica di opere elettriche, autorizzate ai sensi della presente legge, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità.
2. L'esercente ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori.
1. I proprietari degli impianti aventi tensione inferiore a 30.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al presidente della giunta regionale presentando, al competente servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, un'apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;
b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate tale relazione può essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni stesse.
2. Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente trasmette, entro trenta giorni, l'istanza al presidente della giunta regionale, che approva l'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Per gli impianti aventi tensione fino a 30.000 volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate, e che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dal comma 4 dell'articolo 11, viene redatto dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in servizio, nè ha dato origine a contestazione da parte di terzi. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo si applica la sanzione prevista nel successivo articolo 21.
1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 50.000 a L. 500.000.
2. Per l'irrogazione di tale sanzione si applica la L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
3. Salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione può eseguire d'ufficio ed a spese del proprietario, la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa.
4. Alle spese di cui al comma 3 si provvede a carico del capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 e successivi con la denominazione: "Anticipazioni di spesa a carico dei proprietari di linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt per l'esecuzione d'ufficio della demolizione o della riduzione a conformità delle opere realizzate dai proprietari medesimi senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa. Spesa obbligatoria".
5. I recuperi delle spese sostenute per effetto del comma 3 sono accertati a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1988 e successivi con la denominazione: "Rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio della demolizione o della riduzione a conformità delle opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt realizzate dai proprietari senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa".