Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 23
Titolo:Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali.
Pubblicazione:( B.U. 23 giugno 1988, n. 73 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Farmacie
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino allÂ’adozione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallÂ’art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico.


Sommario




Art. 1

1. A decorrere al 1° gennaio 1988 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla L.R. 2 maggio 1985, n. 26, per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:
a) L. 3.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) L. 2.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) L. 1.900.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

2. Ai comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazione di cura, soggiorno e turismo.
4. Al farmacista gestore, cui è affidata la conduzione di un dispensario farmaceutico, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un'indennità, comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'articolo 3 della citata legge, determinata nella misura di L. 1.000.000 annue.

Art. 2

1. Ai titolari, ai direttori responsabili ed ai gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è concesso, a decorrere dall'1 gennaio 1988, un contributo aggiuntivo annuo diversificato in relazione al volume degli affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:
a) L. 5.000.000, se il volume di affari non ha superato L. 120.000.000;
b) l'importo di cui alla lettera a) diminuito di L. 60.000 per ogni milione di lire eccedente la somma di L. 120.000.000, se il volume di affari è compreso tra la somma di L. 120.000.000 e quella di L. 220.000.000.

2. Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle unità sanitarie locali, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Art. 3

1. I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle indennità e ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'USL competente per territorio corredata da:
a) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;
b) un certificato del sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente nel comune, distinta per centri o agglomerati rurali con soluzioni di continuità di abitati, in cui è ubicata la farmacia o il dispensario alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
c) copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dall'ufficio provinciale IVA competente.


Art. 4

1. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo per i titolari, per i direttori responsabili e per i gestori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonchè i limiti del volume di affari di cui al precedente articolo 2, sono fissati annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'istituto centrale di statistica.

Art. 5

1. Le indennità e i contributi previsti dalla presente legge sono erogati dalle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali ed i dispensari farmaceutici interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221, in quanto applicabili.

Art. 7

1. La L.R. 7 settembre 1982, n. 35 e l'articolo 39 della L.R. 2 maggio 1985, n. 26 sono abrogati.

Art. 8

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità provenienti dal fondo sanitario nazionale inserite in apposito capitolo del bilancio regionale.