Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 19
Titolo:Provvedimenti per migliorare la produttività delle zone collinari.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 agosto 1974, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di favorire la conservazione e il miglioramento delle condizioni di produttività della superficie agraria arabile, in particolare nelle zone collinari, nonchè per integrare il reddito dei coltivatori, è autorizzata, sull'esercizio 1974, la spesa di L. 1.300.000.000 per la concessione, a favore delle aziende agricole, di un contributo di L. 50 mila ad ettaro e per un massimo di L. 300 mila per l'aratura profonda e conseguente sistemazione dei terreni, eseguita per l'annata agraria 1973.74.
Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle lavorazioni di cui al precedente comma si fa riferimento alla superficie destinata in ciascuna azienda alle colture da rinnovo più importanti tenuto conto delle caratteristiche agronomiche e degli orientamenti produttivi delle singole zone. La superificie è calcolata dividendo la relativa produzione aziendale per la produzione media a ettaro ottenuta nella zona o nella Regione.

Art. 2

Le colture da rinnovo meglio rispondenti alle esigenze di mercato, le relative produzioni medie per zona o regionali e la documentazione da richiedere alle aziende agricole, sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 3

All'accettazione delle domande, alla istruttoria tecnico amministrativa e agli adempimenti conseguenti, ivi comprese la concessione e liquidazione del concorso regionale, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 4

Il capitolo di spesa 1101301 del bilancio 1974 è integrato di L. 100 milioni per attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa intesa ad affrontare particolari e specifici problemi agronomici e colturali dai quali possono dipendere il consolidamento e l'espansione delle colture da rinnovo che maggiormente interessano la Regione, con particolare riferimento alla barbabietola da zucchero.
Il capitolo di spesa 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente" - elenco n. 4 - è ridotto di L. 100 milioni.

Art. 5

All'onere di L. 1.300 milioni si provvede con fondi stanziati a carico del capitolo 2101101 che si istituisce nello stato di previsione per l'anno finanziario 1974, con la conseguente denominazione "Concessione di contributi per l'aratura profonda per colture da rinnovo di cui all'art. 1 della presente legge".
Il capitolo di spesa 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese per investimenti" - elenco n. 4 - è ridotto di L. 1.300 milioni.