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Atto:LEGGE REGIONALE 1 settembre 1988, n. 37
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 25 ottobre 1983, n. 33 concernente: "Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla società Finanziaria Regionale Marche".
Pubblicazione:(B.u.r. 6 settembre 1988, n. 105)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.

Sommario




Art. 1

1. Per le finalità di cui alla L.R. 25 ottobre 1983, n. 33 ed al regolamento CEE 2088/85 - Programmi Integrati Mediterranei - è concesso alla società Finanziaria Regionale Marche, per il biennio 1988.89, un finanziamento di lire 11.500 milioni.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui al precedente articolo 1 sono utilizzate per la realizzazione delle seguenti attività:
a) informazione;
b) approvvigionamento, analisi di mercato e commercializzazione;
c) innovazione tecnologica;
d) formazione manageriale;
e) studi di fattibilità degli interventi di cui alle precedenti lettere e di nuove iniziative imprenditoriali, nonchè iniziative per la creazione di imprese, anche ai sensi della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il finanziamento è utilizzato dalla Finanziaria Regionale Marche mediante strutture organizzative appositamente costituite e per interventi a favore dei consorzi di imprese marchigiane, costituiti per l'assistenza tecnico-amministrativa ai quali partecipi la Finanziaria Regionale Marche ad eccezione di quanto previsto per la lettera e) del precedente comma 1.

Art. 3

1. La Finanziaria Regionale Marche deve presentare alla giunta regionale e al consiglio regionale:
1) entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del finanziamento di cui all'articolo 1;
2) entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno una relazione consuntiva sull'attività realizzata.

2. Nel primo anno di attuazione, il rapporto previsionale di cui al comma 1 deve essere presentato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e contenere specifici riferimenti alle attività realizzate ai sensi della L.R. 25 ottobre 1983, n. 33.

Art. 4

1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è riservata alla Finanziaria Regionale Marche una quota del 2% delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5

1. Alla copertura degli oneri recati dal precedente articolo 1, pari complessivamente a lire 11.500 milioni, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 8.500 milioni, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 9 dell'elenco n. 1;
b) per gli oneri di lire 3.000 milioni, relativi all'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alla partita n. 9 dell'elenco n. 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente articolo 2 sono iscritte:
a) per l'anno 1988, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 8.500 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti di lire 8.500 milioni.