Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 novembre 1988, n. 42
Titolo:Disposizioni sullo stato giuridico ed economico relativo ai dipendenti della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti per il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987.
Pubblicazione:(B.u.r. 10 novembre 1988, n. 128 - )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità della legge e validità dell'accordo)
TITOLO II Occupazione
Art. 2 (Piano occupazionale)
Art. 3 (Progetti finalizzati)
Art. 4 (Rapporto di lavoro a termine)
Art. 5 (Norme per l'accesso all'impiego regionale)
Art. 6 (Mobilità e delega di funzioni)
Art. 7 (Pari opportunità)
TITOLO III Produttività ed organizzazione del lavoro
Art. 8 (Produttività)
Art. 9 (Progetti pilota)
Art. 10 (Organizzazione del lavoro)
Art. 11 (Orario di lavoro)
Art. 12 (Orario flessibile)
Art. 13 (Turnazioni)
Art. 14 (Part-time)
Art. 15 (Permessi, recuperi)
Art. 16 (Lavoro straordinario)
Art. 17 (Riposo compensativo)
Art. 18 (Congedo straordinario e assenza per malattia)
Art. 19 (Formazione ed aggiornamento professionale)
Art. 20 (Diritto allo studio)
TITOLO IV Contrattazione decentrata e relazioni sindacali
Art. 21 (Livelli di contrattazione)
Art. 22 (Composizione delle delegazioni)
Art. 23 (Materie di contrattazione decentrata)
Art. 24 (Procedure nel caso di conflitti)
Art. 25 (Informazione)
Art. 26 (Ufficio informazioni e reclami)
Art. 27 (Attività sociali, culturali, ricreative)
Art. 28 (Trattenute per scioperi brevi)
Art. 29 (Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro)
TITOLO V Trattamento economico
Art. 30 (Trattamento economico)
Art. 31 (Indennità)
Art. 32 (Destinazione acconto articolo 94 L.R. 31 ottobre 1984, n. 31)
Art. 33 (Clausola di garanzia)
Art. 34 (Passaggi di qualifica)
TITOLO VI Dirigenza
Art. 35 (Principi generali)
Art. 36 (Mobilità dei dirigenti)
Art. 37 (Responsabilità dei dirigenti)
Art. 38 (Accesso alle qualifiche dirigenziali)
Art. 39 (Contingente della 1a qualifica dirigenziale)
TITOLO VII Personale dei corsi di formazione professionale
Art. 40 (Personale dei corsi di formazione professionale)
Art. 41 (Primo inquadramento)
TITOLO VIII Norme varie
Art. 42 (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica)
Art. 43 (Compensi Istat)
Art. 44 (Lavoro elettorale)
Art. 45 (Eventi straordinari e calamità naturali)
Art. 46 (Trattamento a regime)
Art. 47 (Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale)
Art. 48 (Equo indennizzo)
Art. 49 (Accertamento della causa di servizio e della dispensa dal servizio)
Art. 50 (Patrocinio legale)
Art. 51 (Gratuità del servizio mensa)
Art. 52 (Professionisti legali)
Art. 53 (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore)
Art. 54 (Arricchimento professionale)
Art. 55 (Assenze ed aspettative per lo svolgimento di incarichi pubblici)
TITOLO IX Competenze in ordine all'amministrazine del personale di ruolo unico regionale e degli enti dipendenti dalla Regione
Art. 56 (Personale assegnato ai servizi della giunta regionale e del consiglio regionale)
Art. 57 (Personale assegnato all'Ente di Sviluppo per le Marche)
Art. 58 (Personale assegnato agli enti regionali per il diritto allo studio universitario)
Art. 59 (Personale assegnato alle aziende di promozione turistica)
Art. 60 (Personale degli istituti autonomi case popolari e del Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
TITOLO X Norme speciali per gli enti dipendenti dalla Regione
Art. 61 (Lavoro straordinario)
Art. 62 (Mensa)
Art. 63 (Formazione ed aggiornamento professionale)
Art. 64 (Norme di primo inquadramento del personale degli Istituti autonomi case popolari e del personale del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 65 (Retribuzione individuale di anzianità per il personale degli Istituti autonomi case popolari, del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 66 (Funzioni dirigenziali negli Istituti autonomi case popolari, nel Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 67 (Incentivi alla produttività al personale degli Istituti autonomi case popolari, del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 68 (Arricchimento professionale)
Art. 69 (Trattamento previdenziale e di quiescenza)
Art. 70 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93)
Art. 71 (Istituzione unità operativa di base (sezioni))
TITOLO XI Norme finali
Art. 72 (Abrogazione di norme)
Art. 73 (Norme transitorie e finali)
Art. 74 (Assistenza, previdenza e trattamento di quiescenza)
Art. 75 (Norma finanziaria)
Art. 76 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Allegati
Allegati

TITOLO I
Disposizioni generali



1. Le disposizioni della presente legge costituiscono, a norma dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 concernente "Legge-quadro sul pubblico impiego", così modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, attuazione dell'accordo nazionale di lavoro per il periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 per tutto il personale dipendente dalla Regione, nonchè per il personale delle aziende e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti.
2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono, se non diversamente indicato negli articoli che seguono, dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Le disposizioni della presente legge, nonchè le altre disposizioni vigenti sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali si applicano:
a) al personale della Regione facente parte del ruolo unico, ivi compreso quello dell'Ente di Sviluppo per le Marche;
b) al personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario;
c) al personale delle Aziende di promozione turistica;
d) al personale degli Istituti autonomi case popolari;
e) al personale del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.

4. Con apposita legge regionale le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali sono estese al personale dei consorzi di bonifica, dell'Ente autonomo della calzatura marchigiana di Civitanova Marche e dell'Ente autonomo Fiera di Ancona.
TITOLO II
Occupazione



1. La Regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola:
a) allo sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;
b) alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la Regione formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che comprendono le risorse di cui all'articolo 16, un piano programmatico di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.
3. La individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente alla analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.
4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
a) realizzare il massimo di flessibilià della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
b) attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;
c) incrementare l'efficienza e la produttività della Regione, utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica ed all'osservatorio regionale sul pubblico impiego istituito presso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla L.R. 26 aprile 1982, n. 13 al fine di studiare i fenomeni occupazionali di tutti gli enti ed amministrazioni pubbliche situate nel territorio facilitando la realizzazione dei piani occupazionali annuali.


1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, la Regione per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che contengono la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e gli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione, nonchè ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie e programmi volti alla riorganizzazione dei servizi pubblici ed all'incremento della funzionalità della pubblica amministrazione regionale.
3. I progetti predetti sono finanziati, con utilizzo delle risorse finalizzate assegnate dallo Stato e di quelle integrative che la Regione stanzia come risorse proprie.
4. I progetti finalizzati sono attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nel limite di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite con legge dello Stato, giusto quanto previsto dal terzo comma, dell'articolo 3, del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.


A. Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa mediante graduatorie predisposte dalla Regione sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1a e la 4a qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorilamente competenti in ralazione alla sede di lavoro.

B. Rapporto di lavoro stagionale
2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo professionale o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 29 gennario 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1983, n. 79.
4. Nel caso si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata l'inquadramento deve avvenire previo concorso, per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

5. Al personale assunto, ai sensi del presente articolo, a tempo determinato o con rapporto di lavoro stagionale compete il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica e/o profilo professionale, indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia in quanto dovuta, il rateo della tredicesima mensilità e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.


1. Il reclutamento del personale è effettuato dall'amministrazione, nei limiti dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico;
b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi, fatte salve le norme sul collocamento obbligatorio;
c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove e contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità, del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con apposito regolamento prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.
3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prova selettiva consistente in test attitudinale e/o prova pratica.
4. Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso, con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso sono in numero superiore almeno del 20 per cento dei posti messi a concorso.
Al termine del corso una apposita commissione, di cui deve far parte almeno un docente del corso, procede ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati dalla Regione in sede di contrattazione decentrata.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risultano tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'articolo 2, i bandi di concorso devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35 per cento dei posti disponibili messi a concorso.
Tale percentuale può giungere fino al 40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'articolo 6, comma 8.

9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni in profilo professionale omogeneo o di cinque anni in altri profili professionali purchè in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
10. La riserva non opera per i concorsi indetti per un solo posto per profili professionali della qualifica apicale.
In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

11. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
12. I posti riservati al persoanle interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
13. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nella presente legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovrebbero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.
14. All'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"In mancanza della designazione del rappresentante sindacale entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta provvede l'amministrazione con deliberazione motivata.
Per i concorsi per le qualifiche dalla prima alla quinta le commissioni esaminatrici possono essere presiedute da un dirigente regionale di ruolo appartenente alla II qualifica funzionale dirigenziale nominato dall'amministrazione".

15. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente accordo, al dipendente viene riconosciuto il maturato economico individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.
16. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonchè la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.
17. Compatibilmente con il proprio ordinamento la Regione, ove lo ritenga opportuno, può seguire i procedimenti previsti dal D.P.C.M. 10 giugno 1986.


1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni ad esse delegate.
2. La Regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario con le organizzazioni rappresentantive degli enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3. Sulla base delle predette determinazioni gli enti e gli organismi di cui al comma 2 stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.
4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici e gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento ivi compresa l'anzianità già maturata.
6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.
7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli enti del comparto, la mobilità esterna prevista dal presente articolo si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1.
8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento non deve superare il 5 per cento dei posti disponibili per concorso pubblico.
9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
10. I criteri di cui al comma 9 devono tenere conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumerata, ovvero in disponibilità.
12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.
13. Gli enti destinatari dell'accordo di cui all'articolo 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma 12.
14. La Regione provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.
15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati devono presentare all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.
16. Le operazioni di trasferimento debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.
18. Per quanto concerne le qualifiche dirigenziali ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica, l'opportunità dell'utilizzazione della mobilità nelle forme previste del presente articolo, è valutata e motivata di volta in volta tenendo conto delle comprovate e inderogabili esigenze di servizio.
19. Oltre alla mobilità di cui ai commi precedenti è consentito il trasferimento del personale di ruolo tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni interessate, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari dell'accordo di cui all'articolo 1 e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.
20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità; in tali ipotesi l'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
21. Il comando, in tali casi e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabile.
22. Il personale trasferito a seguito dei processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.
23. Al personale interessato ai processi di mobilità non competono indennità di missione e di trasferimento.
Non è parimenti dovuta alcuna indennità nel caso in cui il comando, disposto ai sensi del precedente comma 21, venga attivato su domanda del personale.



1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomo e donna all'interno della Regione sono definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici.
2. A tal fine la Regione istituisce, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, un comitato che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca alla Regione, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
3. Il comitato di cui al comma 2 opererà in stretto collegamento con la commissione pari opportunità istituita con L.R. 18 aprile 1986, n. 9.
TITOLO III
Produttività ed organizzazione del lavoro



1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa con la denominazione "fondo di produttività" il cui stanziamento è alimentato:
a) dai fondi straordinari previsti dall'articolo 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);
b) da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario;
c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e del comma 9 dell'articolo 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni sono valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. L'utilizzazione del fondo di cui al comma 1 ha come obiettivo primario quello d'incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.
3. La Regione attiva, l'apposito ufficio di organizzazione e metodi e nuclei di valutazione ai sensi del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, servendosi, eventualmente, di centri specializzati anche esterni all'amministrazione per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e verificare periodicamente l'attuazione dei risultati; con tali strumenti si provvederà altresì allo studio di particolari sperimentazioni con particolare riferimento:
a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alla tipologia di attività realizzate;
b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;
c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi compententi.

4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività sono corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1987 sulla base dei programmi e progetti obiettivi predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla Regione, in sede di prima applicazione i progetti ed i programmi sono predisposti sulla base delle richieste formulate in attuazione degli accordi decentrati già definiti all'entrata in vigore della presente legge.
5. Ferma restando l'approvazione da parte della Regione dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dai servizi e dalle altre strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti, ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e dei parametri oggettivi, quale il tempo ed il livello di professionalità, nonchè della capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività;
la valutazione di questi ultimi elementi compete ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative e dei progetti sulla base di criteri precedentemente individuati.

6. Tutta la materia della produttività concernente i piani, i progetti-obiettivo, le attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme ed i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.
7. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito periodicamente, la Regione effettua con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, unitamente ai rappresentanti delle associazioni degli utenti, un riscontro dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.


1. La Regione, nel quadro dell'attuazione degli istituti previsti dall'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985.87, emanato con D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto, determina la propria partecipazione ai programmi di cui all'articolo 13 del citato D.P.R. compatibilmente con le disponibilità previste per il finanziamento dei progetti pilota dell'ultimo comma del richiamato articolo.


1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, in sede di contrattazione aziendale sono formulati i criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonchè al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. Nell'attuazione o revisione delle strutture organizzative, la Regione dovrà:
a) consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonchè la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche al fine della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'articolo 8;
b) sviluppare l'ufficio di "organizzazione e metodi";
c) assicurare la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alla modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonchè alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati possono essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;
d) di consentire, con atto amministrativo, ferme restando le dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;
e) utilizzare sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
f) disciplinare le procedure dell'organizzazione del lavoro;
g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici devono essere predisposti per le professionalità di alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.



1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I dirigenti sono inoltre tenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tollerenza.
4. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono effettuate dalla Regione sulla base di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:
a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

5. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera del servizio da parte dei cittadini anche nelle ore pomediane e/o serali.
6. La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi è definita con accordi decentrati, nei quali sono previste le modalità di articolazione dell'orario, che tengano conto delle realtà locali e della necessità di corrispondere alle esigenze degli utenti.
7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

9. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici e in relazione a necessità esattamente prevedibili, quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.
10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 ore massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno individualmente non consecutivi.
11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.
12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.
13. Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, l'assenza ingiustificata dal servizio comporta la riduzione proporzionale della retribuzione.
14. Il personale assegnato funzionalmente agli enti destinatari di delega di funzioni regionali o comandato presso gli enti locali osserva, nei limiti delle 36 ore settimanali stabilite nel presente articolo, la distribuzione settimanale e l'articolazione giornaliera vigente nell'ente presso il quale presta servizio.


1. Le articolazioni dell'orario flessibile vengono determinate in sede di negoziazione decentrata secondo i seguenti criteri e limiti.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà garantendo comunque al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.
La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonchè delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corrisponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo aziendale in misura comunque non inferiore ai 2/ 3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.
4. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 7 del precedente articolo 11, sono definite le aliquote del personale addetto ai servizi strumentali e di base quali custodia, archivi correnti, centralini e simili che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.


1. Per le esigenze di funzionalità degli enti, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.
3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a dieci turni al mese facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
5. La Regione stabilisce le modalità di controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.
6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri, la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) 5 per cento per la fascia diurna;
b) 20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi;
c) 30 per cento per la fascia festiva notturna.
Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b) e c) sostituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra indennità di turno.

8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.
9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.


1. I rapporti di lavoro a part-time sono costituiti con le modalità previste dall'articolo 19 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.


1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personale ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.


1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta dal responsabile della struttura organizzativa alla quale il dipendente è assegnato, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. La spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.
4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
a) un importo pari a 25 ore annue per dipendente è destinato a spese inerenti l'incremento dell'occupazione;
b) un importo pari a 18 ore annue per dipendente è destinato al capitolo di bilancio per il "fondo di produttività" di cui all'articolo 8;
c) un importo pari a 7 ore annue per dipendente è destinato agli stanziamenti di bilancio nei quali sono comprese le spese inerenti gli istituti costituenti il salario accessorio.

5. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti. La prestazione massima individuale non può eccedere le 200 ore annue.
6. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipedenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma 5.
7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.
8. La misura oraria dei compensi per lavoro stroardinario, dal 1 gennaio 1988, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari:
a) al 15 per cento del lavoro straordinario diurno;
b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;
c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.



1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo o, se richiesta dal dipendente, ad equivalente riposo compensativo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo o, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo.


1. La lettera g) del primo comma dell'articolo 24 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è sostituita dalla seguente:
"g) per gravidanza e puerperio nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria; in caso di aspettativa facoltativa, con trattamento intero nel primo mese, con trattamento ridotto all'80 per cento per il secondo mese ed al 30 per cento per i restanti 4 mesi".

2. Il quarto comma dell'articolo 26 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è sostituita dal seguente:
"L'assenza per malattia non comporta riduzione del congedo ordinario. Qualora il periodo trascorso in malattia si protragga per l'intero anno o per un periodo superiore a sei mesi nell'arco del medesimo anno solare, il congedo ordinario può essere usufruito dall'impiegato interessato solo nel periodo indicato dal dirigente del servizio di appartenenza".

3. Al quinto comma dell'articolo 26 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, dopo le parole "proprio recapito" sono aggiunte le parole: "e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza".


1. La Regione promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione, con decorrenza dall'esercizio 1988, un capitolo di spesa i cui stanziamenti sono determinati con la legge di approvazione dei singoli bilanci.
2. Annualmente la Regione e gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1, in accordo con le organizzazioni sindacali, possono definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede compete, ricorrendo i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
4. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie:
a) all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

5. La finalità di cui alla lettera a) del comma 4 è perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
6. La finalità di cui alla lettera b) del comma 4 è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione di mobilità professionale.
7. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.


1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui al comma 1, sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che sono disciplinate in sede di accordo intercompartimentale.
3. Sino all'entrata in vigore di tale accordo resta in vigore la lettera i), primo comma dell'articolo 24 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
TITOLO IV
Contrattazione decentrata e relazioni sindacali



1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale, l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale, nonchè le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'articolo 1;
b) sub regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a) nonchè le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'articolo 1;
c) aziendale, con riferimento alle questione riguardanti la Regione e ognuno degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1;
d) a livello di decentramento della Regione con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge.


1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub regionale è costituita:
a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
b) da una rappresentanza:
b1) dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
b2) dell'ANCI per i comuni e loro consorzi;
b3) dell'UPI per le province e loro consorzi;
b4) dell'UNCEM per le comunità montane;
b5) dell'Union camere per le camere di commercio;
b6) degli altri enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1 per quanto di rispettiva competenza;
b7) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascun organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio di diritto di sciopero.

2. A livello di contrattazione aziendale la delegazione trattante in rappresentanza dell'amministrazione regionale è costituita:
a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
b) da un componente dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
c) dai responsabili degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;
d) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come sopra indicata.



1. Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e di quella dell'accordo di cui all'articolo 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguente materie:
a) l'organizzazione del lavoro anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonchè le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;
d) le "pari opportunità";
e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, la loro verifica e le incentivazioni connesse;
f) la struttura degli orari di lavoro quali turni, la flessibilità, la reperibilità, lo straordinario, i permessi, nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;
g) la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;
h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione anche in relazione alle politiche degli organici;
i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro, compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL;
m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.



1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo deve essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporta l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.
2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al comma 3 presso il dipartimento della funzione pubblica.
3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto si può fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto di cui all'articolo 1, che al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente il proprio parere.
4. La delegazione di cui al comma 3 deve riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.
5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.


1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzaizoni sindacali a livello confederale e di categoria se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all'efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi.
L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative sono determinate dagli accordi decentrati.
4. Le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza, efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli della Regione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro e di formulare osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantisce, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente articolo 21 sono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.


1. La Regione, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, può istituire, nel rispetto della pianta organica, un ufficio di informazione all'utenza e presentazione reclami.


1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello statuto dei lavoratori.
2. Per l'attuazione delle suddette attività è iscritto in bilancio apposito stanziamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione.


1. Per scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.


1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
2. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video - terminali come dispone la vigente normativa CEE.
3. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.
4. Le unità sanitarie locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.
TITOLO V
Trattamento economico



1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella A.
2. Per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 1° gennaio 1988 sono corrisposti ai dipendenti regionali quale aumento annuo lordo della retribuzione tabellare gli importi annui lordi indicati nella tabella B.
3. Le indennità di cui all'articolo 78, lettere d), e), g), h) della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 vengono soppresse, concorrendo dall'1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari, nelle misure di seguito indicate:
2a qualifica 60.000;
3a qualifica 120.000;
4a qualifica 120.000;
5a qualifica 120.000;
6a qualifica 360.000;
7a qualifica 360.000;
8a qualifica 500.000.



1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:
a) al personale dell'area di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) l'indennità annua fissa di lire 480.000 per 12 mesi;
b) al personale inquadrato nell'8a qualifica funzionale con direzione di una sezione di cui alla L.R. 6 giugno 1980, n. 50, nonchè al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di lire 1.000.000 per dodici mesi;
c) al personale inquadrato nella 1a qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa per direzione di ufficio di lire 3.000.000 per dodici mesi;
d) al personale inquadrato nella 2a qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione per le posizioni previste dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 50, di lire 4.600.000 per 12 mesi;
e) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita altresì una indennità annua lorda non pensionabile di lire 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.
Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26 o di 1/22 per ogni giornata di assenza dal servizio a seconda che la settimana lavorativa sia articolata in 6 o 5 giornate.
La predetta indennità è fissata in lire 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in lire 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;
f) l'indennità di coordinamento rimane fissata negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dall'articolo 13 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e dalla lettera a) dell'articolo 78, della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31;
g) l'indennità di rischio di cui alla lettera i) dell'articolo 78, della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, è elevata da lire 120.000 a lire 240.000 annue per 12 mensilità ;
h) l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 83 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, è elevata da lire 15.000 a lire 18.000 per 24 ore giornaliere;
i) al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.



1. L'acconto corrisposto ai sensi dell'articolo 94 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 costituisce incremento della retribuzione individuale d'anzianità ed è aggiuntivo del beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.


1. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989 la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale dell'accordo di cui all'articolo 1 viene incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'articolo 94 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.


1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986 oltre al valore del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.
TITOLO VI
Dirigenza



1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte della Regione.
2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.


1. La Regione, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinatario ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita nel rispetto del profilo professionale posseduto.


1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente articolo 35 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.
2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.
3. L'amministrazione provvede ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello.
4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente a giustificazione del risultato della sua attività.
5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.


1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore, nonchè dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
3. Per accedere, per concorso pubblico e corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale occorre il possesso di diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
4. Il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente, in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.
6. Il 20 per cento, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.
7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del comma 6 non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento, nè superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.
8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo per l'accesso dal requisito dell'età.
9. Per le assunzioni previste dal comma 6 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 53 dello Statuto, previo accertamento degli specifici requisiti professionali richiesti.
10. Le riserve di cui sopra non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.


1. All'articolo 1 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è aggiunto il seguente comma:
"I posti della 1a qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli dell'organico della seconda qualifica dirigenziale previsti nella presente legge".

TITOLO VII
Personale dei corsi di formazione professionale



1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
a) 6a qualifica, docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) 7a qualifica, docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.
3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera, appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.
4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati.
Il 50 per cento dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale, inquadrato nella 6a qualifica funzionale da almeno tre anni, purchè in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la formazione.
6. L'articolazione dell'orario di lavoro è oggetto di contrattazione decentrata.
7. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non possa assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'Istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'articolo 6 della presente legge.
8. L'accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta, può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.


1. Il personale docente di cui al precedente articolo 40 che si trovi, per effetto di meccanismi contrattuali, collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.
2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente incaricato di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamente del personale docente.
In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta viene inquadrato nella 6a qualifica funzionale.
4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.
TITOLO VIII
Norme varie



1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.


1. E' consentita la corresponsione da parte dell'Istat e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite dell'amministrazione regionale, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui al precedente articolo 16.


1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 16.


1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 16.


1. Per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.


1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro di un importo lordo mensile di lire 72.067.
Detto importo nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portata in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.


1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.


1. L'articolo 28 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è sostituito dal seguente:
"Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente è avviato ad accertamento medico legale con provvedimento dell'amministrazione presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio risieda o dimori stabilmente il dipendente da sottoporre a visita collegiale.
Il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
Il collegio medico dell'unità sanitaria locale con apposito verbale dichiara se a suo giudizio l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente e se l'infermità stessa abbia prodotto menomazione della integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, è ascrivibile la predetta menomazione.
Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato dall'amministrazione.
Qualora il dipendente, già assente per infermità e causa di servizio, non possa allo scadere del termine massimo previsto per le assenze da malattia riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico dell'unità sanitaria locale.
Alla stessa unità sanitaria locale sono demandati gli adempimenti previsti ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente, nonchè eventuali accertamenti per il controllo della idoneità del dipendente al disimpegno dei compiti di cui è investito".



1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamneto del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave la Regione ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.


1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.


1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nel comma 1 dell'articolo 30 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.
2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condonna della parte avversa soccombente.


1. In caso di vacanza o di assenza per aspettativa per cariche pubbliche elettive del titolare del posto di dirigente di servizio, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto di norma nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico formalmente conferito abbia durata superiore al trenta giorni, al dipendente incaricato va attribuito solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.
5. Con le stesse modalità e condizioni si procede in caso di vacanza di posti di dirigente d'ufficio.


1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione all'introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione decentrata, può organizzare, direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi può partecipare il personale dipendente, interessato operativamente all'innovazione, compreso tra la 3a e la 7a qualifica funzionale nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica.
3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 dell'articolo 8, deve essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nell'efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.


1. Le aspettative ed i permessi per lo svolgimento di incarichi pubblici da parte del personale regionale sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.
TITOLO IX
Competenze in ordine all'amministrazine del personale di ruolo unico regionale e degli enti dipendenti dalla Regione



1. Ferma restando l'unicità del trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo regionale, le funzioni attribuite dalla presente legge genericamente alla Regione o all'amministrazione sono esercitate dalla giunta regionale per il personale assegnato ai servizi del consiglio.
2. Per il personale del consiglio regionale sono pure esercitate dall'ufficio di presidenza e dal presidente del consiglio le funzioni che le leggi regionali attribuiscono rispettivamente alla giunta regionale e al suo presidente.
3. Per il personale assegnato agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate, sono di competenza degli enti delegati le attribuzioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.


1. I provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale assegnato ai servizi dell'Ente di sviluppo per le Marche sono di competenza della giunta regionale, ad accezione di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, che rimangono di competenza del comitato esecutivo di detto ente.


1. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale assegnato agli enti regionali per il diritto allo studio universitario sono di competenza dei rispettivi consigli di amministrazione, ad eccezione di quelli che la L.R. 26 ottobre 1986, n. 19 intesta alla giunta regionale e al suo presidente.


1. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale assegnato alle aziende di promozione turistica sono di competenza dei rispettivi comitati esecutivi, ad eccezione di quelli che la legge regionale di disciplina dell'organizzazione turistica regionale intesta alla giunta regionale e al suo presidente.
2. In attesa della costituzione delle aziende di promozione turistica l'accordo, di cui all'articolo 1 così come recepito con la presente legge, si applica al personale degli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; i relativi provvedimenti sono adottati dai rispettivi organismi amministrativi.



1.
I provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale degli Istituti autonomi case popolari e del personale del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino sono adottati dagli organi degli enti secondo la specifica competenza.

TITOLO X
Norme speciali per gli enti dipendenti dalla Regione



1. Per il personale degli Istituti autonomi case popolari e del Consorzio per la industrializzazione delle valli Tronyo, dell'Aso e del Tesino, le tariffe di calcolo previsto dai rispettivi ordinamenti preesistenti a quello disciplinato dalla presente legge, sono mantenute "ad personam" fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.


1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale degli enti regionali per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolati e disagiati in relazione all'erogazione dei servizi di mensa ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti per il completamento dell'orario di servizio.


1. Limitatamente a profili specifici di formazione di cui all'articolo 19 possono essere definiti e coordinati anche a livello nazionale.


1. In fase di prima applicazione il personale degli Istituti autonomi case popolari e del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino è inquadrato in base alla tabella C.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 al predetto personale compete il trattamento economico previsto nel titolo V agli articoli 30, 31, 32 e 33 della presente legge.
3. Le indennità di coordinamento per il personale degli Istituti autonomi case popolari rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previste dal precedente accordo di lavoro.
4. A decorrere al 1° gennaio 1989 al personale degli enti di cui al comma 1 l'importo della quattordicesima mensilità e, comunque di altre mensilità aggiuntive, ove previste dai rispettivi precedenti accordi contrattuali, è corrisposta in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1983-1985 per gli Istituti autonomi per le case popolari e 1982-1984 per il Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino depurato della quota d'indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente articolo 47, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.



1. Per il personale dipendente degli Istituti autonomi case popolari, del Consorzio per la Industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, il valore delle classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta dei ratei in maturazione alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
2. Tale valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.
3. Le classi e scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.


1. I contingenti organici degli istituti autonomi case popolari e del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, sono determinati con regolamento organico di ciascun ente sulla base della ristrutturazione organizzativa disposta in relazione alle esigenze degli enti. L'organizzazione amministrativa si deve in ogni caso articolare nei tre livelli strutturali previsti dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni.
2. Negli Istituti autonomi case popolari, nel Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, vengono istituiti posti di ruolo della 1a qualifica dirigenziale.
3. Nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascuno degli enti di cui al comma 1 della prima qualifica dirigenziale, è pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità, ove previsti dai rispettivi contratti ed ove formalmente attribuiti.
4. Il contingente organico della seconda qualifica dirigenziale è di una unità per ciascun istituto autonomo case popolari a competenza provinciale e per il Consorzio per la industrailizzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, il posto della seconda qualifica dirigenziale è ricoperto mediante selezione per soli titoli tra il personale di ogni singolo ente inquadrato nella prima qualifica dirigenziale; gli elementi di valutazione sono stabiliti dagli organi competenti degli enti in conformità ai criteri previsti dall'articolo 90 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
6. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al concorso per la copertura del posto della 2a qualifica dirigenziale, viene anche computata l'anzianità nella ex settima fascia funzionale.
7. L'indennità di coordinamento di cui al comma 3 del presente articolo è riassorbita per effetto o del passaggio alla 2a qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal comma 3, dell'articolo 64 della presente legge.
8. Le declaratorie delle funzioni dirigenziali di cui alla L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 e le disposizioni relative alla dirigenza, trovano applicazione anche al personale di cui al presente articolo in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti enti.


1. Al personale degli Istituti autonomi case popolari, del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, si applicano i meccanismi in materia di incentivi alla produttività ove previsti dai rispettivi contratti sino al 31 dicembre 1987.


1. Il limite massimo annuo dei dipendenti che possono partecipare ai corsi di cui al comma 2 dell'articolo 54 è del 10 per cento negli enti con 200 dipendenti o meno.


1. Agli effetti del trattamento di pensione il personale di cui all'articolo 64 continua ad essere iscritto alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).
2. Lo stesso personale continua ad essere iscritto alla competente gestione per le assicurazioni sociali contro le malattie.
3. Agli effetti del trattamento di fine servizio il personale di cui al comma 1 è iscritto all'INADEL, secondo la disciplina prevista dal predetto istituto con decorrenza dal 1° gennaio 1988.
4. Il personale degli istituti autonomi per le case popolari, per il quale non opera la ricongiunzione, ai fini previdenziali presso l'INADEL, dei servizi prestati negli enti di appartenenza e per il quale gli stessi Istituti versano le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturata alla data del 31 dicembre 1987, può presentare formale richiesta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riscossione a proprio favore dell'indennità maturata alla predetta data.
5. Il personale del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, per il quale opera il fondo di accantonamento ai fini del trattamento di fine servizio presso l'INA, qualora opti per la liquidazione dell'indennità di fine servizio maturata alla data del 31 dicembre 1987, deve presentare, unitamente al consorzio in luogo della richiesta di cui al comma 4, formale disdetta alla convenzione stipulata fra l'ente di appartenenza e la società assicuratrice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le norme contenute nei commi 3, 4 e 5 non trovano applicazione nei confronti del personale cessato dal servizio dalla data del 1° gennaio 1988 alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Ove il personale degli istituti autonomi per le case popolari non abbia prodotto opzione, nel termine prescritto, per la riscossione a proprio favore dell'indennità di anzianità, gli istituti predetti assicurano ai propri dipendenti, o ai superstiti indicati nell'articolo 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti nella misura indicata ai successivi commi. Detto trattamento, salvo quanto previsto dai successivi commi, si realizza nelle prestazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.
8. Per ogni anno di servizio, determinato ai sensi del successvio comma 12, la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento della retribuzione annua contributiva secondo le disposizioni dell'ordinamento INADEL riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità e gli eventuali benefici attribuibili in applicazione dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1970, n. 336.
9. L'indennità integrativa speciale è valutata nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
10. Ai fini del calcolo degli anni di servizio le prestazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiore sono trascurate.
11. Gli Istitui autonomi case popolari pongono a proprio carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al comma 8 e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio dell'INADEL.
12. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza nei confronti dei dipendenti degli Istituti autonomi case popolari sono computabili:
a) i servizi resi alle dipendenze dell'istituto di appartenenza;
b) i servizi resi con iscrizioni all'ENPAS o all'INADEL, nonchè quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali;
c) i servizi e periodi riscattati dal dipendente presso l'ENPAS e l'INADEL.
Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui sopra che abbiano già dato luogo a liquidazione.

13. Ove il personale del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, non abbia prodotto opzione nel termine prescritto per la riscossione a proprio favore dell'indennità di anzianità, l'ente di appartenenza determina, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine servizio secondo le modalità e le misure di cui ai precedenti commi, ponendo a proprio carico unicamente l'eventuale differenza con quanto corrisposto globalmente dall'INADEL e dall'Isituto assicurativo INA.


1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 si applicano le disposizioni di cui all'accordo contenuto nel D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395; da tale data sono abrogate le norme della presente legge e quelle contenute in altre leggi regionali in contrasto con il citato D.P.R. 395/1988.


1. La giunta regionale può istituire unità operative organiche di primo grado, denominate "Sezioni" nel proprio ordinamento di cui alla L.R. 6 giugno 1980, n. 50, determinandone le rispettive competenze.
2. L'ufficio di presidenza del consiglio per quanto di competenza può provvedere analogamente nell'ambito delle strutture interne al consiglio stesso; i relativi provvedimenti sono approvati dalla giunta regionale.
3. La responsabilità dell'unità operativa organica è attribuita con deliberazione dei competenti organi previsti ai precedenti commi al personale regionale di ruolo appartenente alla 8a qualifica funzionale, su designazione del competente responsabile del servizio.
TITOLO XI
Norme finali



1. Sono abrogati i seguenti articoli della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31: articolo 4, articolo 5, articolo 6, articolo 8, articolo 16, articolo 17, articolo 18, articolo 20, articolo 21, secondo comma articolo 22, lettera g) del primo comma dell'articolo 24, articolo 28, articolo 30, articolo 33, articolo 39, articolo 44, articolo 45, ultimo comma articolo 72, articolo 78, secondo comma e seguenti dell'articolo 79, articolo 80, articolo 82, articolo 87, articolo 100.
2. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 sono abrogati per le parti riferite all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
3. Al secondo comma dell'articolo 86 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, sono soppresse le parole: "in una sede distante oltre 150 km. dalla sede di servizio".
4. E' abrogata la L.R. 25 gennaio 1982, n. 3.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con essa compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.


1. Fino alla determinazione di nuovi profili professionali, i dipendenti regionali conservano le figure professionali loro attribuite ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50, così come sostituito dall'articolo 6 della L.R. 9 giugno 1983, n. 13, o acquisite in qualità di vincitori di concorsi banditi in attuazione della stessa L.R. 9 giugno 1983, n. 13.
2. A seguito della sostituzione dei "livelli retributivi funzionali" con le "qualifiche funzionali" le figure professionali in cui si articolavano i vari livelli costituiscono articolazione delle corrispondenti qualifiche funzionali.
3. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge sono espletati nel rispetto delle norme vigenti al momento dell'adozione dei relativi bandi.
4. Le graduatorie dei concorsi pubblici e di quelli interni, banditi ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 9 giugno 1983, n. 13, sono utilizzate per un triennio e con le modalità previste dalla stessa L.R. 13/83, per gli ulteriori posti di pari livello funzionale e figura professionale che si dovessero rendere vacanti successivamente all'indizione del concorso stesso ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
5. All'articolo 4 della L.R. 26 giugno 1986, n. 19 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"I consigli di amministrazione deliberano altresì in materia di produttività uniformandosi ai criteri generali definiti con accordo regionale; la spesa rimane a carico dei bilanci degli enti ed i relativi provvedimenti sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale con le procedure di cui al primo comma dell'articolo 14 della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30".

6. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale sull'organizzazione amministrativa della Regione la giunta regionale con delibera è autorizzata a istituire, nell'ambito dei servizi programmazione, legale, legislativo e affari istituzionali, uffici in numero non superiore complessivamente a dieci; con lo stesso provvedimento la giunta ne determina le attribuzioni avendo riguardo alle specifiche esigenze, prevalentemente di studio e di ricerca, proprie della funzione cui è preposto il servizio.


1. Al primo comma dell'articolo 75 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è aggiunto il seguente secondo comma:
"I dipendenti della Regione che in forza di leggi nazionali e/o regionali abbiano esercitato opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria rimangono iscritti presso la competente gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."



1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 e che sono stanziate nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

TABELLA A

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE AL 1 GENNAIO 1988

Accanto alle qualifiche funzionali viene indicato lo stipendio annuo lordo:

1a qualifica 3.800.000

2a qualifica 4.460.000

3a qualifica 5.000.000

4a qualifica 5.650.000

5a qualifica 6.640.000

6a qualifica 7.500.000

7a qualifica 8.700.000

8a qualifica 12.000.000

1a qualifica dirigenziale 13.900.000

2a qualifica dirigenziale 17.000.000

Il trattameto tabellare del personale della 1a e 2a qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a lire 2.100.000 e lire 4.000.000. Al personale della 1a qualifica dirigenziale l'importo di lire 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Competono inoltre l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e, se spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.



Allegati

TABELLA B

TRATTAMENTO ECONOMICO AUMENTO ANNUO LORDO DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE

1a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

150.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 325.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 500.000

2a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

240.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 520.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 800.000

3a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

294.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 637.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 980.000

4a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

324.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 702.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 1.080.000

5a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

396.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 858.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 1.320.000

6a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

492.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 1.066.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 1.640.000

7a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

582.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 1.261.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 1.940.000

8a qualifica Dal 1° gennaio 1988:

858.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 1.859.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 2.860.000

1a dirigenza Dal 1° gennaio 1988:

810.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 1.755.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 2.700.000

2a dirigenza Dal 1° gennaio 1988:

900.000, Dal 1° gennaio 1987 (compreso 1986) 1.950.000, Dal 1° gennaio 1988 (compresi 1986 e 1987) 3.000.000

L'integrazione tabellare relativa alla 1a e 2a qualifica dirigenziale rispettivamente di lire 2.100.000 e lire 4.000.000 è corrisposta nella misura del 30 per cento, 65 per cento, 100 per cento, rispettivamente dal 1o gennaio 1986, dal 1o gennaio 1987 e dal 1o gennaio 1988.



Allegati

TABELLA C

TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI E DEL CONSORZIO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO

portieri e custodi Regione: 1a qualifica funzionale

I fascia funzionale Regione: 2a qualifica funzionale

II fascia funzionale Regione: 3a qualifica funzionale

III fascia funzionale Regione: 4a qualifica funzionale

nessuna fascia Regione: 5a qualifica funzionale

IV fascia funzionale Regione: 6a qualifica funzionale

V fascia funzionale Regione: 7a qualifica funzionale

VI fascia funzionale Regione: 8a qualifica funzionale

VII fascia funzionale Regione: 1a qualifica funzionale dirigenzia