Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 45
Titolo:Assestamento del bilancio per l'anno 1988.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 dicembre 1988, n. 148)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazioni dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1987)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1987)
Art. 3 (Copertura del disavanzo finanziario del fondo di previdenza di cui alla L.R. 31 dicembre 1987, n. 44)
Art. 4 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 5 (Incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano)
Art. 6 (Contributi agli enti locali per la realizzazione di opere finanziate mediante contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti)
Art. 7 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 8 (Formazione di un parco progetti per la viabilità)
Art. 9 (Finanziamenti all'Ente di Sviluppo nelle Marche)
Art. 10 (Tutela e valorizzazione dei funghi e dei tartufi)
Art. 11 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 12 (Formazione professionale)
Art. 13 (Interventi organici per lo sport)
Art. 14 (Protezione della fauna e disciplina della caccia)
Art. 15 (Diritto allo studio universitario)
Art. 16 (Fondi globali)
Art. 17 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 18 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1988 e precedenti)
Art. 19 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 20 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 21 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 22 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 23 (Dichiarazione di urgenza)



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1987, già iscritti, ai sensi del punto 1, comma 5 dell'articolo 41 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1988 per l'importo presunto di lire 417.104.035.784, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 461.987.766.672.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1987 già iscritti, ai sensi del punto 1, comma 5 dell'articolo 41 della L.R. 25/80, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 per l'importo presunto di lire 237.899.279.057 sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle 1 e 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 270.434.335.444.


1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1987 iscritto, ai sensi del comma 6 dell'articolo 41 della L.R. 25/80, dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1988 nell'importo presunto di lire 726.655.195.554 è aumentato di lire 12.348.674.501 e resta quindi stabilito in lire 739.003.870.055.


1. Ai sensi del quinto comma, dell'articolo 5 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 44, l'entità della contribuzione a carico del bilancio regionale per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali istituito con la L.R. 23 luglio 1987, n. 18, è stabilita, per l'anno 1988 in lire 1.000 milioni.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, per la formazione e l'aggiornamento della carta tecnica della regione è aumentata di lire 80 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2114101 dello stato di previsione della spesa.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.700 milioni recata dal comma 6 dell'articolo 4 della L.R. 25 luglio 1988, n. 27, per la corresponsione alla Società Autostrade del concorso regionale sui pedaggi relativi alla deviazione del traffico pesante sull'autostrada A 14 durante la stagione estiva 1988, già stabilita in lire 1.700 milioni, è ridotta di lire 200 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2222119 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 200 milioni.


1. All'articolo 24 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17 sono introdotte le seguenti modificazioni:
- al comma 1 la parola "di durata ventennale" è soppressa;
- il testo della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente: "lire 2.570,5 milioni decorrenti dall'anno 1988 all'anno 1997, lire 247,5 milioni decorrenti dall'anno 1988 all'anno 2007; la spesa complessiva ammonta a lire 30.655 milioni";
- la parola "10.9546475008" indicata alla lettera a) del comma 2, è sostituita con la parola "15.5820089909".

2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 2227215 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 763 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 300 milioni recata dal comma 1 dall'articolo 10 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori, è aumentata di lire 100 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 100 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.100 milioni recata dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17 è aumentata di lire 400 milioni.
2. Il comma 2 dello stesso articolo 20 è soppresso.
3 Il comma 3 del sopracitato articolo 20 è così modificato:
"La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2221101 dello stato di previsione della spesa".



1. Il contributo all'Ente di Sviluppo nelle Marche, previsto dalla lettera b) dell'articolo 21 della L.R. 24 novembre 1979, n. 41, stabilito, per effetto dell'articolo 28 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, nell'importo di lire 2.675 milioni, è aumentato di lire 100 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3111103 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 100 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni, recata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. 17/88, per il miglioramento e l'incremento delle tartufaie, per la micorizzazione delle piante nonchè per iniziative rivolte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico scientifiche sul tartufo, previste dalla lettera b) dell'articolo 20 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 è aumentata di lire 30 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3112110 sono aumentati di lire 30 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni, recata dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 39 della L.R. 17/88, per la concessione dei contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative nelle spese per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa e per l'assistenza tecnica alle cooperative è aumentata di lire 200 milioni.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 3213201 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 200 milioni.


1. L'ammontare del fondo per la formazione professionale per l'anno 1988, di cui al primo comma dell'articolo 18 della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, già stabilito in lire 14.825 milioni per effetto del comma 1 dell'articolo 45 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, è aumentato di lire 652 milioni e resta stabilito nel nuovo importo di lire 15.977 milioni.
2. La somma di lire 8.875.030.600, di cui alla lettera a) del comma 1 del richiamato articolo 45, per il finanziamento delle spese per l'attività corsuale dell'anno formativo 1987/1988, periodo dall'1 gennaio 1988 al 30 settembre 1988 è aumentata di lre 1.472 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 10.325.030.600.
3. La somma di lire 4.549.969.400, di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 45, per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1988/1989, periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 1988, è ridotto di lire 3.929.969.400.
4. La somma di lire 1.400 milioni, di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 45, per il finanziamento delle spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti e impiegato nelle strutture regionali, è ridotta di lire 200 milioni e resta stabilita nel nuovo importo di lire 1.200 milioni.
5. Dopo la lettera c) dello stesso articolo 45 è aggiunta la lettera "d)" e le parole:
"lire 500 milioni per contributo nelle spese derivanti dagli oneri di prefinanziamento".

6. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli 3311101, 3321101 e 3322104 sono ridotti, rispettivamente, di lire 20 milioni, di lire 30 milioni e di lire 200 milioni; gli stanziamenti di competenza dei capitoli 3322101 e 3322102 sono aumentati, rispettivamente, di lire 50 milioni e di lire 1.352 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 400 milioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, è aumentata di lire 200 milioni.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 4122103 è aumentato di lire 200 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 150 milioni, recata dalla legge c) del comma 1 dell'articolo 55 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, per la concessione alle province di contributi per la costituzione di fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina, è aumentata di lire 322 milioni.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 50 milioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 17/88, per la concessione ai comuni di contributi per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente ai fini della produzione della selvaggina è aumentata di lire 200 milioni. Lo stanziamento di competenza del capitolo 1230101 dello stato di previsione della spesa è ridotto di lire 200 milioni.
3. Lo stanziamento di competenza dei capitoli 4123110 e 4123111 dello stato di previsione della spesa è aumentato rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 322 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 6.200 milioni, recata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della L.R. 17/88, per gli interventi previsti dall'articolo 22 della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30, recante norme in materia di diritto allo studio universitario, è aumentato di lire 800 milioni.


1. L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese correnti attinenti le funzioni normali, già stabilito, per effetto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della L.R. 17/88, in lire 26.020 milioni, ed iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, è ridotto di lire 450 milioni.
2. Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio per l'anno 1988, le partite n. 18 e n. 20 sono soppresse; l'accantonamento di lire 140 milioni di cui alla partita n. 21 è ridotto di lire 100 milioni.


1. Per la realizzazione delle opere di pronto intervento previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'anno 1988, l'assunzione di obbligazioni per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 milioni, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 17/88.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni dal 1980 al 1987, già rinnovata per l'anno 1988 per l'importo di lire 217.065.967.281 per effetto dell'articolo 78 della L.R. 17/88, è ridotta di lire 256.475.846 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 216.809.491.435.
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 67 della L.R. 25/80, l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1988, già stabilita nell'importo di lire 134.903.299.954 per effetto dell'articolo 96 della L.R. 17/88, è aumentata di lire 162.946.102 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 135.066.246.056.
3. L'importo complessivo dei mutui, da contrarsi per le finalità di cui ai commi precedenti, già stabilito in lire 351.969.267.235 per effetto dell'articolo 100 della L.R. 17/88, si stabilisce, per effetto delle variazioni di cui ai medesimi commi, nel nuovo importo complessivo di lire 351.875.737.491.
4. Le somme ascritte ai capitoli 5002226 e 5002005 dello stato di previsione delle entrate sono, rispettivamente ridotte di lire 256.475.846 e aumentate di lire 162.946.102.


1. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito, per effetto dell'articolo 72 della L.R. 17/88, in lire 15.565.470.208, è aumentato di lire 6.435.287.711; la quota di lire 15.000 milioni, destinata all'integrazione dei capitoli relativi al pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, è aumentata di lire 6.169.536.759; la quota destinata all'integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese obbligatorie è aumentata di lire 265.750.952.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 6.435.287.711.


1. L'ammontare del fondo di riserva di cassa già stabilito, per effetto dell'articolo 74 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, in lire 70.000 milioni è aumentato di lire 16.880 milioni.
2. Lo stanziamento di cassa del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 16.880 milioni.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.


1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1988 nelle risultanze di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.