Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 agosto 1974, n. 21
Titolo:Contributi per la realizzazione di impianti di stabulazione di frutti di mare.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 agosto 1974, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

La Regione, nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 art. 2, lettera c), punto 3, è autorizzata a concedere i contributi di cui alla presente legge per la costruzione di impianti di stabulazione dei frutti di mare a mezzo di vasche con la immissione in esse di acqua filtrata e depurata dei batteri di tipo patogeno.

Art. 2

La concessione di contributi di cui alla presente legge regionale è riservata alla costruzione di impianti di stabulazione da realizzarsi da cooperative di pescatori, di miticoltori e di operatori commerciali del settore, ovvero da comuni o consorzi di comuni.
La concessione è subordinata altresì alla capacità degli impianti di garantire un prodotto perfettamente commestibile sotto il profilo igienico-sanitario, secondo le direttive tecniche del Ministro della Sanità.

Art. 3

Le cooperative di cui all'articolo precedente ovvero i comuni o i consorzi di comuni che intendano richiedere i contributi di cui alla presente legge regionale devono produrre istanza diretta al presidente della Regione, allegando la seguente documentazione:
a) progetto tecnico di massima per la esecuzione degli impianti da realizzarsi;
b) documento attestante la disponibilità dell'area su cui si intende realizzare l'impianto;
c) atto costitutivo, statuto ed estratto notarile della delibera relativa alla realizzazione dell'impianto nel caso che l'iniziativa sia stata assunta dalle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 oppure deliberazione del comune o consorzio di comuni relativa alla realizzazione dell'impianto nel caso che l'iniziativa sia stata assunta da un comune o consorzio di comuni;
d) piano economico finanziario di massima con l'indicazione dei mezzi finanziari per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

L'istanza e la documentazione di cui al presente articolo devono essere prodotte in sede di prima applicazione entro il termine ultimo e improrogabile di due mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il mese di febbraio negli anni 1975 e 1976.

Art. 4

L'ammissione a contributo è deliberata dalla giunta regionale sulla base delle domande pervenute e della istruttoria compiuta dal competente servizio regionale, sentita la competente commissione consiliare che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento.
L'erogazione è effettuata previa presentazione, da parte dei destinatari dei contributi, del certificato di collaudo dell'impianto realizzato, effettuato dall'ufficio del genio civile competente per territorio nonchè del nulla osta dell'ufficio sanitario del comune competente per territorio.
Su richiesta può venire effettuata la graduale erogazione del contributo sulla base della presentazione al competente ufficio del genio civile di stati di avanzamento delle opere ammesse a contributo. Ciascuno degli stati di avanzamento deve riguardare un importo di opere ammesse a contributo non inferiore al 20 per cento.
I beneficiari decadono dal contributo di cui alla presente legge regionale, qualora entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del beneficio, non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti e qualora entro un anno non le abbiano completate.
I predetti termini potranno essere prorogati dalla giunta regionale su richiesta motivata dei beneficiari del contributo.

Art. 5

La giunta regionale, sulla base della istruttoria di cui all'articolo precedente, provvede con propria deliberazione a concedere, entro i limiti complessivi dello stanziamento di cui al successivo articolo, un contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 50 per cento dell'opera che sarà ritenuta necessaria per la realizzazione di ciascun impianto in sede di istruttoria.

Art. 6

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, la spesa di L. 100.000.000.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:
— per l'anno 1974 con lo stanziamento del cap. 2115101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la denominazione " Contributi per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi bivalvi" e con la dotazione di L. 100.000.000. Lo stanziamento del cap. 2147001 (voce n. 33) dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è ridotto di L. 100.000.000;
— per gli anni 1975 e 1976 si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2115101 del bilancio 1974 e si farà fronte con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 15.5.1970, n. 281.