Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 marzo 1989, n. 4
Titolo:

Modificazioni alla L.R. 6 giugno 1980, n. 50 "Organizzazione Amministrativa della Regione" e alla L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 "Disposizioni sull'Ordinamento Giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali" e successive modificazioni.

Pubblicazione:(B.u.r. 16 marzo 1989, n. 26)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Abrogata dall'art. 21, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
La Corte costituzionale, con sentenza 88/1989, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. I servizi del consiglio regionale sono individuati in un numero non superiore a quattro.
2. Il personale del consiglio regionale è posto alle dipendenze del consiglio, che esercita tale attribuzione attraverso il proprio ufficio di presidenza.
3. Il consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza e sentite le OO.SS. disciplina con apposito regolamento, così previsto dagli articoli 14 e 15 dello Statuto regionale, l'organizzazione dei propri uffici amministrativi. La proposta di regolamento è sottoposta all'esame della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari prima dell'approvazione da parte del consiglio regionale.
4. Il regolamento di cui al comma 3 provvede:
a) a determinare il numero dei servizi nel rispetto del limite massimo fissato al comma 1 del presente articolo e le materie di competenza di ciascun servizio;
b) ad articolare i servizi in uffici;
c) a definire i profili professionale del contingente del personale del consiglio regionale;
d) a regolamentare le procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.



1. Ferma restando la dotazione di personale del ruolo organico unico regionale risultante dalla tabella B allegata alla L.R. 31/84 e successive modificazione e integrazioni, il contingente del personale in servizio presso il consiglio regionale è fissato in complessive 150 unità così distribuite per qualifiche funzionali:
II qualifica funzionale n. 9
III qualifica funzionale n. 4
IV qualifica funzionale n. 19
V qualifica funzionale n. 31
VI qualifica funzionale n. 20
VII qualifica funzionale n. 13
VIII qualifica funzionale n. 25
I qualifica dirigenziale n. 19
II qualifica dirigenziale n. 10



1. Ferma restando l'unicità del ruolo organico, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale, sono di competenza dell'ufficio di presidenza e del presidente del consiglio regionale, per il personale del consiglio stesso, le attribuzioni che la presente legge e le altre leggi in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale intestano rispettivamente alla giunta regionale e al suo presidente.
2. Previa intesa tra l'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale, può essere disposta la gestione unica di alcuni istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.
In tal caso i relativi provvedimenti sono assunti dalla giunta regionale o dal suo presidente secondo le rispettive competenze.



1. Sono in particolare di competenza dell'ufficio di presidenza le seguenti attribuzioni che sono oggetto di specifica disciplina da parte del regolamento di cui all'articolo 1:
a) indizione e svolgimento dei pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del consiglio regionale, comprese le funzioni inerenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori, secondo le disposizioni vigenti in materia, fermo restando che la deliberazione di approvazione delle graduatorie è assunta dalla giunta regionale in conformità alla deliberazione dell'ufficio di presidenza;
b) rapporti con le OO.SS. e partecipazione alla contrattazione decentrata per la disciplina degli istituti ad esse demandati, influenti sull'organizzazione dei servizi e del personale assegnato al consiglio regionale;
c) dotazione organica di ciascun servizio;
d) assegnazione del personale ai servizi sulla base della rispettiva dotazione organica;
e) attribuzione, su proposta del dirigente del servizio, a ciascun dipendente del profilo professionale nell'ambito delle vigenti leggi;
f) nomina del coordinatore, dei dirigenti dei servizi e, su proposta dei rispettivi dirigenti di servizio, dei dirigenti degli uffici;
g) formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione del personale;
h) sanzioni disciplinari;
i) mobilità interna all'ente di cui all'articolo 43 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, nell'ambito delle rispettive strutture;
l) deliberazioni relative ad eventuali collaborazioni ed assunzione esterne nel rispetto della legislazione vigente.



1. Nell'ambito della struttura amministrativa del consiglio regionale l'incarico di coordinatore ha la stessa durata dell'ufficio di presidenza ed è revocabile anche prima della sua scadenza, con le stesse modalità previste per l'attribuzione dell'incarico.
2. Il coordinatore esercita le sue funzioni fino alla sua eventuale sostituzione e l'incarico gli può essere riconfermato.


1. Il consiglio regionale determina annualmente, in sede di approvazione del proprio bilancio preventivo e in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, la quota di spesa destinata alle prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato alle sue strutture nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Entro il limite massimo del 2% dell'organico regionale l'ufficio di presidenza determina annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo del consiglio e in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, il numero dei suoi dipendenti autorizzati al superamento del limite massimo individuale secondo la legislazione vigente in materia.
3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 l'ufficio di presidenza provvede previa consultazione delle organizzazioni sindacali.


1. Tra le strutture del consiglio e della giunta regionale la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la giunta e l'ufficio di presidenza.
2. La mobilità esterna del personale in servizio presso il consiglio regionale è disposta su provvedimento dell'ufficio di presidenza nel rispetto della normativa vigente in materia.


1. All'interno della struttura organizzativa del consiglio regionale, nel rispetto delle dotazioni organiche degli uffici, il responsabile del servizio, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, può disporre il passaggio del personale da un ufficio ad un altro quando ciò risponda ad esigenze operative di servizio.
2. La mobilità del personale da un servizio ad un altro è disposta dall'ufficio di presidenza, sentito il comitato di coordinamento dei servizi previsto dal regolamento sull'organizzazione amministrativa del consiglio e previo confronto con le OO.SS..
3. Qualora la mobilità comporti la modifica del profilo professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, debbono essere accertati i necessari requisiti professionali secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.


1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 63 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, è così modificata:
" b) tre membri effettivi e tre supplenti di cui due effettivi e due supplenti designati dalla giunta regionale, uno effettivo e uno supplente designati dall'ufficio di presidenza del consiglio;

2. All'articolo 63 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è aggiunto il comma seguente:
"La commissione di disciplina è unica per tutto il personale regionale, indipendentemente dalla sua dislocazione funzionale."



1. Al settimo comma dell'articolo 64 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, dopo le parole "presidente della giunta regionale" aggiungere le seguenti:
"dal presidente del consiglio regionale".



1. Nell'ambito della disponibilità complessiva il consiglio regionale determina annualmente, in sede di approvazione del proprio bilancio preventivo e in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, la quota del salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività destinata alle strutture del consiglio regionale.
2. Il consiglio regionale disciplina con apposito regolamento i criteri per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività di cui agli articoli 21 e 84 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, previo accordo decentrato con le OO.SS..


1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare:
a) l'articolo 8 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50;
b) il terzo comma dell'articolo 5 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31;
c) il quarto comma dell'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31;
d) il terzo comma dell'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31;
e) gli articoli 3 e 4 della L.R. 9 giugno 1983, n. 13;
f) l'ultimo comma dell'articolo 6 della L.R. 9 giugno 1983, n. 13.