Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 20 aprile 1989, n. 5
Titolo:Norme di Attuazione della Legge 1 Marzo 1986, n. 64 "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
Pubblicazione:( B.U. 02 maggio 1989, n. 45 Errata-corrige nel b.u.r. n. 63 del 15 giugno 1989.)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario


TITOLO I Obiettivi e soggetti beneficiari dell'intervento straordinario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Imprese ammesse alle agevolazioni)
Art. 3 (Iniziative ammesse alle agevolazioni)
Art. 4 (Spese ammissibili)
Art. 5 (Domanda)
Art. 6 (Convenzione con gli istituti di credito o le società di leasing)
Art. 7 (Servizio competente)
TITOLO II Contributi in conto capitale e/o in conto interessi
Art. 8 (Istruttoria)
Art. 9 (Concessione dei contributi)
Art. 10 (Erogazione in acconto del contributo in conto capitale)
Art. 11 (Documentazione finale di spesa)
Art. 12 (Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa)
Art. 13 (Accertamenti)
Art. 14 (Provvedimenti definitivi)
TITOLO III Locazioni finanziarie
Art. 15 (Istruttoria)
Art. 16 (Concessione delle agevolazioni)
Art. 17 (Documentazione finale)
Art. 18 (Erogazione del contributo in conto canoni per leasing di macchinari)
Art. 19 (Trasferimento del contributo al locatario)
TITOLO IV Norme finali e transitorie
Art. 20 (Modulistica e documentazione)
Art. 21 (Norme di rinvio)
Art. 22 (Norma finanziaria)

TITOLO I
Obiettivi e soggetti beneficiari dell'intervento straordinario



1. La Regione Marche in attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 concernente " Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" esercita le funzioni amministrative statali delegate ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 9 della legge, e riferite alle iniziative promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, secondo le norme di cui alla presente legge.
2. La Regione Marche concede le agevolazioni previste in attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con articolazioni ed aggiornamenti annuali di cui alla legge 1 dicembre 1983, n. 651, ed in coerenza con i progetti di sviluppo ad essa adottati.


1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese artigiane che realizzino investimenti nei territori ricadenti nell'area di intervento straordinario per il Mezzogiorno e che operino in uno dei settori produttivi individuati dal CIPI il 16 luglio 1986 ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64.


1. Le funzioni amministrative, di cui all'articolo 1, sono connesse alla concessione del credito agevolato e del contributi in conto capitale di cui agli articoli 63 e 69 del T.U. delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per le domande presentate, dopo l'entrata in vigore della legge 1 marzo 1986, n. 64 dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire.
2. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti.
3. Le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di leasing (locazioni finanziarie) ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal CIPI.


1. Ai sensi dell'articolo 77 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n, 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione ed il trasporto dei prodotti.
2. Sono altresì ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al sesto comma dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64 relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonchè quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzate all'estero, purchè riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.
3. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno, delle scorte di materie prime e semilavorati nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.
4. Ai fini della concessione delle agevolazioni, di cui alla presente legge, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, nonchè le spese inerenti gli interessi intercalari, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 convertito nella legge 29 marzo 1973, n. 91.


1. La domanda per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge viene compilata su appositi moduli, in tre esemplari, di cui due vengono inoltrati agli istituti di credito o società di leasing abilitati, ed uno viene inoltrato direttamente all'assessorato regionale competente per l'artigianato.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda, si fa riferimento alla data di inoltro più favorevole per l'impresa richiedente.
3. La giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli schemi di moduli da utilizzare per la presentazione delle domande ed indica la documentazione che deve essere prodotta per l'ammissione alle agevolazioni.


1. Per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della giunta regionale.
2. Per le iniziative realizzate attraverso operazioni di leasing la Regione si avvale delle società abilitate ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 83 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n, 218. così come modificato dal tredicesimo comma dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64 sulla base di analoghe convenzioni.


1. L'attività istruttoria ed i susseguenti adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono curati con le modalità indicate nei successivi articoli, nel rispetto della vigente normativa statale, nell'ambito del servizio artigianato.
TITOLO II
Contributi in conto capitale e/o in conto interessi



1. Le domande di ammissione ai contributi in conto capitale e/o in conto interessi sono ammesse alla istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 20.
2. L'istituto procede all'istruttoria della pratica al fine di valutare la validità dell'iniziativa dal punto di vista tecnico, finanziario ed economico, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi dell'uopo destinati, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.M. 28 giugno 1979.
3. L'istituto, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente approva il programma si spesa ammissibile e delibera, ove richiesto, la concessione del finanziamento dandone poi tempestiva comunicazione al servizio artigianato al quale trasmette la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1.


1. La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria di cui all'articolo 8, riscontra la sussistenza e regolarità formale della documentazione prescritta, nonchè la rispondenza all'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, delibera la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico, previa relazione informativa alla competente commissione consiliare.
2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire a carico dell'imprenditore i seguenti obblighi:
a) comunicare l'avvenuta domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;
b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della giunta regionale, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni, e non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta, pena revoca proporzionale delle agevolazioni concesse:
b1) per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
b2) per i beni mobili l'obbligo del mantenimento della destinazione con atto soggetto a registrazione.
Le spese di registrazione di cui al presente punto b) sono a carico dei beneficiari;
c) osservare nei confronti di lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'articolo 35 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il provvedimento di concessione dovrà espressamente prevedere la possibilità di revoca, da parte della stessa giunta regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni contenute nel provvedimento di concessione medesimo e, contestualmente, potrà disporne le erogazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10.


1. Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzate ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, l'erogazione viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale previa acquisizione della documentazione prevista dal D.L. 30 giugno 1982, n. 389 convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 546.
2. Per le liquidazioni a stati di avanzamento, in misura massima di due, gli istituti, non appena accertato che sussistono le condizioni per l'erogazione ed acquisita la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 20, ne danno comunicazione al servizio artigianato della Regione. L'erogazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale direttamente alle ditte beneficiarie.
3. La Regione eroga a stati di avanzamento non più del 70% del contributo in conto capitale concesso.
4. Le erogazioni di cui al comma 1 possono essere disposte contestualmente alla concessione delle agevolazioni, nell'atto deliberativo assunto ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della citata legge 12 agosto 1982, n. 546.


1. Gli istituti istruttori, una volta acquisita la documentazione finale di spesa, provvedono a trasmettere copia al servizio artigianato della Regione insieme ad una relazione finale che concluda con un giudizio di congruità della spesa unitamente alla documentazione integrativa necessaria per la concessione definitiva delle agevolazioni, come previsto nella deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 20 della presente legge.
2. Qualora nel corso della realizzazione del progetto siano intervenute variazioni di programma o variazioni di spesa non superiore al 20% di quelle inizialmente previste, l'istituto ne dà comunicazione alla Regione con una relazione che consenta di accertare se esse configurino o meno una modifica sostanziale del progetto medesimo.
3. Se le variazioni configurano una modifica sostanziale del progetto o se comunque sono superiori al 20% le agevolazioni concesse vengono sospese salvo l'emanazione di un nuovo provvedimento di concessione su specifica richiesta della ditta interessata. Nel caso in cui le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto, le agevolazioni concesse conservano la loro validità , e la giunta regionale, se richiesta, può disporre, in via prioritaria e con procedura di urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.


1. Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa di cui all'articolo 11 il presidente della giunta può disporre, con proprio decreto, l'erogazione di un'ulteriore quota del contributo in conto capitale, fino al 90% delle spese rendicontate e comunque non superiore al contributo concesso.
2. Detta erogazione è subordinata alla presentazione da parte delle imprese della documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 20.


1. Ricevuta la documentazione finale di spesa di cui all'articolo 11, il servizio artigianato dispone per l'accertamento sui beni o sulle opere oggetto delle agevolazioni e della conformità a quanto previsto nella deliberazione di concessione, oltre che della funzionalità dell'impianto.
2. L'accertamento viene effettuato di norma dai funzionari del servizio regionale competente per l'artigianato.
3. Dell'effettuato accertamento viene redatto apposito verbale.
4. La giunta regionale, nei casi in cui i funzionari del servizio artigianato, non possano adempiere agli obblighi di cui sopra, può disporre che gli accertamenti di cui al comma 2, vengano effettuati dai tecnici esterni regolarmente iscritti agli ordini professionali di categoria. Detti tecnici esterni sono retribuiti secondo le tabelle adottate dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed i relativi oneri sono fatti gravare sulle somme messe a disposizione dalla stessa agenzia, ai sensi del D.M. 28 giugno 1979.


1. Sulla base della documentazione e dell'accertamento, di cui agli articoli 11 e 13, valutata la congruità delle spese esposte, la giunta regionale, nei limiti degli importi dei provvedimenti di concessione deliberativi, ivi compresi quelli di concessione integrativa di cui all'articolo 11, determina l'ammontare definitivo dei contributi di legge e dispone per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale concesso.
2. Qualora la spesa documentata e ritenuta ammissibile superi quella prevista nei provvedimenti di concessione, di cui agli articoli 9 e 11, la giunta regionale può deliberare la concessione di un contributo integrativo, del quale viene disposta contestualmente l'erogazione.
3. Per l'erogazione dei contributi in conto interessi il presidente della giunta regionale dispone, con proprio decreto, la liquidazione dei contributi medesimi in scadenza ad ogni semestre solare su richiesta degli istituti di credito interessati.
TITOLO III
Locazioni finanziarie



1. Le domande di ammissione ai contributi in conto canoni sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 20.
2. La società di leasing procede all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'inziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati.
3. La società, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ne dà comunicazione al servizio artigianato, al quale trasmette la documentazione di cui al comma 1.


1. La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui all'articolo 15, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, delibera la concessione delle agevolazioni richieste, previa relazione informativa alla competente commissione consiliare.
2. Il provvedimento di concessione stabilisce a carico del titolare dell'impresa artigiana beneficiaria gli obblighi di cui all'articolo 9.


1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, la società di leasing una volta stipulato e registrato il contratto di locazione finanziaria, ne invia copia al servizio artigianato della regione unitamente alla documentazione integrativa prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 20.


1. La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui all'articolo 17 delibera l'erogazione alla società di leasing dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso.
2. Nell'ipotesi in cui la società di leasing invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la giunta regionale disporrà l'erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni.
3. Qualora la documentazione per l'erogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la giunta regionale potrà disporre in sede di provvedimento di erogazione un aggiornamento della somma concessa con il provvedimento di concessione.


1. Per il trasferimento dei contributi concessi in conto canoni alle imprese artigiane ammesse ai benefici di legge si applicano i criteri e le modalità fissate dal CIPI ai sensi dell'articolo 83 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie



1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva con propria deliberazione gli schemi delle domande con le relative documentazioni indicando gli atti da produrre per la definizione delle domande stesse.


1. Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme dello Stato vigenti nella materia.
2. Le disposizioni di cui al D.L. 11 luglio 1988, n. 258 "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988, convertito con legge 5 agosto 1988, n. 337", sono applicabili con i criteri e le procedure fissati con la legge 1 marzo 1986, n. 64.


1. Alla iscrizione dei fondi necessari per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione Marche, si provvederà ai sensi dell'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.