Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 7
Titolo:Nuove norme per il diritto allo studio nelle Università aventi sede nella Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 maggio 1989, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Istruzione scolastica e universitaria
Note:Abrogata dall'art. 46, l.r. 2 settembre 1996, n. 38.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
Art. 3 (Destinatari degli interventi)
Art. 4 (Enti regionali per il diritto allo studio universitario)
Art. 5 (Organi degli ERSU)
Art. 6 (Composizione dei consigli di amministrazione)
Art. 7 (Competenze del consiglio di amministrazione)
Art. 8 (Funzionamento del consiglio di amministrazione)
Art. 9 (Presidente dell'ente)
Art. 10 (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 11 (Programmazione regionale)
Art. 12 (Commissione regionale per il diritto allo studio universitario)
Art. 13 (Controllo sull'attività)
Art. 14 (Vigilanza)
Art. 15 ( Bilanci e conti consuntivi)
Art. 16 (Regolamento di contabilità)
Art. 17 (Mezzi finanziari)
Art. 18 (Tasse e contributi)
Art. 19 (Patrimonio)
Art. 20 (Finanziamento)
Art. 21 (Assegno di studio in servizi o in denaro)
Art. 22 (Fasce di reddito)
Art. 23 (Mense universitarie)
Art. 24 (Servizio abitativo)
Art. 25 (Servizi di agevolazione dei trasporti)
Art. 26 (Borse di studio e prestiti d'onore)
Art. 27 (Servizio sanitario e di medicina preventiva)
Art. 28 (Servizio di consulenza, informazione e orientamento agli studi)
Art. 29 (Servizi editoriali e librari)
Art. 30 (Servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi)
Art. 31 (Interventi a favore della mobilità degli studenti nell'ambito dei paesi della CEE)
Art. 32 (Interventi a favore di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 118/71)
Art. 33 (Esclusione dell'utilizzazione dei servizi)
Art. 34 (Norme finali)



1. La Regione Marche, al fine di permettere a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi più alti degli studi, rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso agli studi nelle università aventi sede legale nella Regione Marche a coloro che, pur capaci e meritevoli, si trovino in disagiate condizioni economiche e sociali.
2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità con gli obiettivi della programmazione nazionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali e in raccordo tra studi universitari e mercato del lavoro.
3. La Regione collabora con le università e gli istituti di istruzione superiore per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali attribuite dagli articoli 33 e 117 della Costituzione.


1. Il diritto allo studio nell'ambito universitario si attua attraverso l'utilizzo delle strutture dei servizi esistenti sul territorio, mediante i seguenti interventi:
a) erogazione di assegni di studio in servizi e in denaro;
b) servizi di mensa;
c) istituzione e gestione di strutture abitative o realizzazione di servizi di vitto e alloggio in strutture idonee;
d) erogazione di borse di studio, premi di incoraggiamento e promozione di prestiti d'onore;
e) servizi di trasporto;
f) agevolazioni per gli studenti universitari nell'ambito degli scambi scientifico - didattici a livello comunitario;
g) utilizzazione del servizio sanitario;
h) servizi di orientamento agli studi e di informazione sugli sbocchi professionali;
i) servizi editoriali, librari e audiotelevisivi;
l) servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi;
m) premio al merito scolastico;
n) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio, in particolare per gli studenti handicappati fisici o sensoriali.

2. I servizi possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.
3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione superiore in armonia con il calendario accademico.


1. Dei servizi di carattere collettivo possono fruire gli studenti iscritti a corsi universitari, post - universitari e a scuole e corsi di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e, limitatamente al servizio mensa, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nonchè , previa convenzione con l'ERSU competente, gli iscritti a Istituti di Istruzione Superiore e alle Accademie di Belle Arti aventi sede nel territorio regionale.
2. Gli ERSU provvedono direttamente alla erogazione dei servizi di cui al comma 1 anche agli studenti iscritti agli Istituti Superiori di Educazione Fisica che hanno sede nei territori di rispettiva competenza.
3. L'accesso ai servizi di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 2, avviene mediante concorso, in modo da garantirne l'erogazione ai soggetti capaci e meritevoli, che siano privi di mezzi propri sufficienti.
4. L'accesso ai servizi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 2 avviene mediante concorso, in modo da garantirne l'erogazione ai soggetti capaci e meritevoli.
5. Gli utenti concorrono di norma agli oneri dei servizi in relazione alle rispettive fasce di reddito e ai costi dei servizi stessi.
6. Fino all'entrata in vigore della legge quadro di attuazione del diritto allo studio universitario gli studenti di nazionalità straniera usufruiscono dei servizi mensa ed alloggio alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi universitari, post - universitari ed a scuole e corsi di cui al D.P.R. 162/1982.
7. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università, nonchè con gli altri soggetti pubblici e privati convenzioni, allo scopo di garantire sia il servizio di ristorazione sia l'utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o in occasione di convegni e congressi. Di tale attività gli ERSU sono tenuti ad effettuare un apposito rendiconto annuale dal quale risulti la quantità dei servizi erogati.
8. Le convenzioni prevedono almeno la copertura totale dei costi dei servizi e non possono comportare riduzioni o intralci nella erogazione dei servizi ai fruitori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
9. Per quanto concerne l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) e le Accademie di Belle Arti della regione, limitatamente al servizio mensa, le convenzioni prevedono la partecipazione degli studenti al costo del servizio con le stesse modalità previste per gli studenti iscritti a corsi universitari, post - universitari ed a scuole e corsi di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.


1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 è attribuita ad un ente regionale per il diritto allo studio (ERSU) costituito nel comune della Regione sede legale di università . L'ente svolge le funzioni già spettanti alle disciolte opere universitarie.
2. L'ente ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, nonchè da uno Statuto e da regolamenti che sono deliberati a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione.
3. L'ente, in collaborazione con le università e gli istituti d'istruzione superiore, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.


1. Organi dell'ERSU sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.



1. Il consiglio di amministrazione dell'ERSU è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:
a) tre rappresentanti del comune ove ha sede l'università eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due terzi, garantendo che almeno uno sia espresso dalle minoranze. Qualora funzionino facoltà in comuni diversi ove ha sede l'università uno dei tre rappresentanti è eletto dal consiglio comunale del luogo ove ha sede la facoltà distaccata con il maggior numero di iscritti; in tal caso il comune sede legale dell'università elegge i suoi due rappresentanti con voto limitato ad uno;
b) un rappresentante dell'associazione intercomunale o della comunità montana nel cui territorio ha sede l'università ;
c) quattro rappresentanti dei docenti; qualora nell'ambito territoriale di competenza di un ERSU sia ubicato un istituto superiore di educazione fisica (ISEF) tre rappresentanti sono eletti dai docenti dell'università e uno dai docenti dell'ISEF stesso;
d) quattro rappresentanti degli studenti che siano in regolare corso di studi all'atto della nomina. Qualora nell'ambito territoriale di competenza di un ERSU sia ubicato un istituto superiore di educazione fisica (ISEF) tre rappresentanti sono eletti dagli studenti iscritti all'università e uno dagli studenti iscritti all'ISEF stesso.

2. I rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 1 sono eletti secondo le norme vigenti per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'università , in particolare per quanto riguarda la rappresentanza delle diverse categorie di docenti. Il rappresentante dei docenti dell'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) è eletto secondo le norme vigenti per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ISEF stesso.
3. I rappresentanti di cui alla lettera d) sono eletti secondo le norme vigenti per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'università , salvo per quanto riguarda il numero dei rappresentanti stessi che resta invariato indipendentemente dal quorum dei votanti. Il rappresentante degli studenti dell'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) è eletto dagli stessi.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica per quattro anni e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio, salvo per la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.
5. I componenti del consiglio di amministrazione decadono dalla carica ove non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio stesso. In tal caso i componenti eletti con elezioni di primo grado sono sostituiti dal primo dei non eletti alle stesse elezioni e nella stessa lista, se esistente, e, i componenti nominati da organi collegiali sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.
6. Le indennità spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono determinate dal consiglio di amministrazione entro i limiti fissati dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
7. Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.


1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione del rispettivo ente, e in particolare:
a) l'elezione del presidente e del vicepresidente, ai sensi dell'articolo 9;
b) l'adozione degli atti sottoposti all'approvazione o alla autorizzazione della Regione ai sensi dell'articolo 13;
c) l'amministrazione del patrimonio dell'ente;
d) la scelta dei criteri per stabilire il requisito di merito relativo agli studenti handicappati fisici e sensoriali e l'esame dei singoli casi per la conseguente fruizione dei servizi di cui all'articolo 2;
e) i provvedimenti riguardanti l'organizzazione amministrativa degli uffici e la pianta organica del personale dell'ente, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26 giugno 1986, n. 19;
f) ogni altra attribuzione dell'ente non di competenza del presidente.



1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso.
2. Il presidente della giunta regionale può richiedere la convocazione del consiglio di amministrazione.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazione sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.


1. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazioni successive e separate.
2. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica quanto il consiglio di amministrazione.
3. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) compie gli atti necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione;
d) provvede, mediante decreti, alla ordinaria amministrazione, sentito il direttore;
e) in caso d'urgenza, dove non sia possibile convocare il consiglio, adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione di quelli di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 13, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare, da convocare entro i successivi quindici giorni.

4. Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla giunta regionale.


1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del presidente della giunta regionale; dura in carica quattro anni e comunque fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori.
2. Esso è composto da:
a) il presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;
b) due membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra.

3. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere alla giunta regionale e al presidente dell'ente per le eventuali controdeduzioni.

4. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla giunta regionale.
5. I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione aventi a oggetto i bilanci preventivi, i conti consuntivi e la gestione finanziaria e amministrativa dell'ente.


1. Il consiglio regionale approva entro il mese di aprile di ogni anno il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico successivo, che è proposto dalla giunta previo parere della commissione di cui all'articolo 12.
2. Il programma annuale, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, assicura l'omogeneizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.
3. Il programma contiene:
a) l'indicazione degli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria;
b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun ERSU;
c) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli ERSU in relazione alle loro specifiche esigenze;
d) la determinazione dell'importo dell'assegno di studio;
e) le fasce di reddito in base alle quali è consentita la partecipazione al concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio secondo i criteri di cui all'articolo 22 e alle quali è altresì correlata la tariffazione dei servizi, di cui agli articoli 23 e 24, erogati dagli ERSU;
f) l'indicazione di eventuali studi, ricerche e di ogni altra iniziativa della Regione relativi al diritto allo studio universitario.

4. Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del programma, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare interventi suppletivi relativi all'anno accademico in corso. La giunta regionale può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun ERSU nell'anno accademico precedente.


1. E' istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario composta da:
a) il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato, che la presiede;
b) il presidente della competente commissione consiliare, o suo delegato;
c) i rettori, o loro delegati, delle università e degli istituti di istruzione superiore aventi sede nel territorio della regione Marche;
d) i presidenti degli ERSU;
e) i sindaci, o loro delegati, dei comuni sede di università ;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) un rappresentante degli studenti per ogni ERSU, designato dalla componente studentesca del consiglio di amministrazione dell'ERSU stesso.

2. Alle riunioni della commissione partecipa un funzionario del servizio servizi sociali della Regione, designato dalla giunta regionale, che svolge funzioni di segretario.
3. Alle riunioni della commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il responsabile del servizio servizi sociali della Regione e i direttori degli ERSU.
4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quattro anni; nel caso che un membro cessi dall'incarico si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.
5. La commissione:
a) esprime alla giunta regionale parere preventivo sul programma di cui al comma 1 dell'articolo 11;
b) esprime pareri sulle deliberazioni degli ERSU di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 13, nonchè sui bilanci preventivi e consuntivi;
c) promuove iniziative per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi e per il coordinamento o l'integrazione di tutta l'attività prevista dalla presente legge.

6. Ai componenti della commissione non consiglieri regionali spettano le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.


1. Sono soggetti ad approvazione della giunta regionale i seguenti atti fondamentali degli ERSU:
a) statuto e relative modifiche;
b) regolamento di amministrazione, regolamento organico del personale, regolamento di contabilità , altri regolamenti e relative modifiche;
c) programmi pluriennali ed annuali di attività ;
d) deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
e) deliberazioni concernenti le tariffe dei servizi;
f) deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 100 milioni di lire e contratti il cui valore ecceda tale importo, con esclusione delle deliberazioni e dei contratti autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del comma 4 del presente articolo;
g) deliberazioni di cui al punto d) dell'articolo 7.

2. Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro 40 giorni dalla loro ricezione da parte della giunta regionale.
3. I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui all'articolo 15.
4. Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunzie e le transazioni che superino il valore di lire 100 milioni.
5. Gli atti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.
6. L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al comma 5 deve essere trasmesso alla giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.
7. Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.
8. Entro lo stesso termine la giunta regionale può altresì richiedere agli enti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
9. Qualora entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco la giunta regionale non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dagli organi regionali.


1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto.
2. Il presidente della giunta regionale, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale di volta in volta competente.
3. Nell'esercizio del potere di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima può :
a) provvedere, previa diffida agli organi dell'ente e sentita la commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori, ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
b) sciogliere il consiglio di amministrazione degli enti, sulla base di conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il non funzionamento dell'ente.

4. Con la procedura di cui sopra il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.


1. L'esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. I bilanci preventivi sono approvati dai consigli di amministrazione e trasmessi alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
3. Il conto consuntivo di ciascuno degli ERSU, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio viene approvato e trasmesso alla giunta regionale, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione dell'ente, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ERSU sono approvati con le modalità previste dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 ed allegati rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo della Regione.
5. In deroga all'articolo 53 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 le variazioni al bilancio di previsione degli ERSU sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.
6. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia finanziaria, entro il 31 luglio di ogni anno, impartisce direttive per la formazione dei bilanci di previsione, in attuazione del programma di cui all'articolo 11 della presente legge.


1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 141 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 disciplina, con proprio regolamento, la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla destinazione dell'eventuale avanzo e alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.
2. Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e dell'amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, con esclusione di quelle dei titoli I, II, III e IX nonchè in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.


1. Gli ERSU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale ai sensi della L.R. 26 giugno 1986, n. 19, e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonchè delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
c) donazioni, eredità e legati.



1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del T.U., approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell'articolo 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è fissata in L. 100.000.
2. Parimenti sono devoluti alla Regione Marche, quale tributi propri, per le finalità di cui alla presente legge, le tasse e i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
3. Le tasse e i contributi di cui ai precedenti commi devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
4. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.
5. I proventi delle tasse ed i contributi di cui ai commi precedenti affluiscono al capitolo 1001015 dello stato di previsione dell'entrata. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito regolamento per la disciplina delle modalità di riscossione.


1. Gli ERSU hanno un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, costituito dalle elargizioni di enti e privati per gli scopi istituzionali degli enti, nonchè dai beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, legati e donazioni vengano in loro proprietà.
2. La Regione intesta agli ERSU i beni ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sul diritto allo studio, i beni di cui all'undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 642 sono messi a disposizione degli ERSU.
4. Su proposta della commissione di cui all'articolo 12 della presente legge, la giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli ERSU altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge.


1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge distintamente per:
a) la concessione di contributi agli enti regionali per l'attuazione del diritto allo studio;
b) la concessione, a detti enti, di finanziamenti e contributi per gli investimenti;
c) lo svolgimento delle iniziative ed attività riservate alla Regione.



1. L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente a un solo corso di laurea. Esso è incompatibile con qualunque reddito derivante da attività lavorativa o di altro genere, proprio o del nucleo familiare, che superi il reddito annualmente previsto come condizione per la concessione dell'assegno e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.
2. Sulla base del programma di cui all'articolo 11 della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'ERSU determina annualmente:
a) il numero degli assegni in servizi e le modalità di erogazione;
b) la quota di risorse da destinare agli assegni in denaro e le modalità di erogazione.

3. Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel comune ove ha sede la facoltà universitaria o l'istituto superiore cui sono iscritti, o in località distanti dalla stessa sede non oltre 25 Km, o che sono collegate da mezzi pubblici con orari che consentano la regolare frequenza dei corsi, l'ammontare dell'assegno di studio non può essere superiore al 50% di quello previsto per gli altri studenti.
4. I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emanati entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Sono ammessi al concorso gli studenti il cui reddito familiare è compreso nella fascia più bassa tra quelle previste all'articolo 11 della presente legge.
6. Gli studenti iscritti al primo anno di corso, per partecipare al concorso per l'assegno di studio, devono possedere, oltre ai requisiti di reddito prescritti, il requisito di merito consistente nell'aver conseguito il diploma di maturità con un voto non inferiore a 42/ 60 e in data non antecedente di due anni quella di iscrizione all'università .
7. Gli studenti degli anni successivi al primo, per partecipare al concorso di cui al precedente comma devono altresì possedere, oltre ai requisiti di reddito prescritti, anche il requisito di merito consistente nell'aver superato un numero di esami, arrotondato per difetto pari a due terzi di quello previsto dal piano di studi della facoltà ovvero di quello prescelto dallo studente ed approvato dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.
8. A parità di merito l'assegno è conferito allo studente con la media più alta.
9. I percettori di assegno di studio dell'anno precedente hanno diritto di priorità rispetto ai nuovi precettori fino all'ultimo anno di corso, sempre che permangano immutati entro il 30 settembre di ciascun anno i requisiti di reddito e di merito di cui ai commi 5, 6 e 7.
10. L'assegno di studio è normalmente erogato mediante corresponsione gratuita dei servizi di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e può essere convertito in denaro ad espressa richiesta del beneficiario. L'erogazione dell'assegno di studio in denaro è subordinata all'esaurimento delle possibilità di erogazione dell'assegno in servizi.
11. Nella delibera annuale di cui al comma 2 del presente articolo, il consiglio di amministrazione dell'ERSU può stabilire il numero degli assegni previsti dalla lettera a), del comma stesso, in misura non superiore al 50% di essi, da maggiorare fino ad un importo massimo pari alla metà dell'importo dell'assegno di studio in denaro, che vengono attribuiti agli studenti che alla data del 30 giugno abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà ovvero da quello prescelto dallo studente ed approvato dal consiglio di corso di laurea o di facoltà riportando una votazione media prestabilita dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; la maggiorazione dell'assegno è erogata in denaro.
12. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, l'assegno può essere erogato anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per studi e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali anche se tale assegno dovesse superare l'importo ordinario.
13. Gli ERSU garantiscono per gli studenti di cui al comma precedente il graduale superamento delle barriere architettoniche e di ogni altro ostacolo per il loro concreto accesso agli studi ed ai servizi.
14. Le modalità di erogazione dell'assegno di studio, in servizi e in denaro, sono stabilite mediante apposito regolamento del consiglio di amminsitrazione dell'ERSU.


1. Ai fini della presente legge il reddito è determinato secondo le modalità annualmente previste dal programma degli interventi di cui al precedente articolo 11, per gli studenti handicappati fisici o sensoriali il reddito è determinato detraendo anche le spese documentate per servizi e strumentazioni richiesti dalla situazione di handicap.
2. L'ERSU si avvale della facoltà di cui al settimo comma dell'articolo 7 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.
3. Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero viene immediatamente revocata la concessione del servizio dal quale rimarrà escluso per tutto il corso successivo degli studi, salva l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.
4. Il consiglio di amministrazione dell'ERSU determina annualmente le tariffe dei servizi sulla base delle fasce di reddito e della misura minima di compartecipazione previste nel programma regionale di cui all'articolo 11.


1. Sono istituite mense per i destinatari degli interventi di cui all'articolo 3. Il servizio è gestito dall'ERSU direttamente o mediante convenzioni con enti o privati.
2. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite ai sensi dell'articolo 22.
3. Il personale docente e non docente degli atenei può usufruire della mensa a prezzo di costo reale del servizio, anche in applicazione dell'articolo 3 terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23.
4. Possono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al comma 3, i docenti di altre università, anche straniere, che, in virtù di rapporti di scambio scientifici e/o culturali, si trovino temporaneamente presso gli atenei marchigiani.
5. Alle mense universitarie possono accedere, alle medesime condizioni di cui al comma 2, gli studenti di altre università o istituti superiori con i quali gli ERSU abbiano stipulato convenzioni. Possono altresì accedere gli studenti di altre università fuori regione o stranieri al prezzo dell'ultima fascia di reddito.


1. Al fine di assicurare la residenzialità gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forme di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienza di strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.
2. L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservata in via prioritaria agli studenti vincitori del concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio.
3. L'utilizzazione delle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 2, avviene per concorso annuale per titoli, che valutino le condizioni socio - economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati. Le modalità del concorso sono determinate dal consiglio di amministrazione dell'ERSU nel rispetto dei principi di seguito fissati.
4. Possono partecipare al concorso di cui al comma 3 gli studenti iscritti alle università o agli istituti superiori, fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma o di specializzazione purchè in possesso dei requisiti di merito scolastico di cui al comma 7 dell'articolo 21. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.
5. Per la conferma del posto nelle strutture abitative si applica il disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 21.
6. L'utilizzazione delle strutture abitative, eventualmente non attribuite ai sensi dei precedenti commi, può avvenire dietro pagamento, da parte degli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post - universitari nonchè scuole e corsi di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 che ne facciano richiesta, di una tariffa che copra almeno il costo reale del servizio. Il consiglio di amministrazione dell'ERSU può stabilire di assegnare con priorità un numero di posti non superiore al 10% di tali strutture abitative a soggetti portatori di handicaps che siano in possesso dei requisiti suddetti. E' data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni blocco di struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa.
7. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi dell'articolo 22.
8. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni delle stesse, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.
9. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'ERSU.


1. Gli ERSU concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l'eventuale accompagnatore.


1. L'ERSU può istituire borse di studio annuali, da attribuire per concorso, a favore degli studenti, che pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.
2. Il conseguimento della borsa di studio di cui al comma 1 non dà diritto alla sua ripetizione negli anni successivi ed il relativo importo non può superare la metà di quello previsto per l'assegno di studio.
3. Possono altresì essere concessi per concorso contributi per la frequenza, anche all'estero, a corsi in materie di particolare interesse per il piano di studio degli studenti: tali interventi sono riservati agli studenti in possesso dei requisiti di merito dell'assegno di studio, che non siano già laureati, per corsi organizzati o riconosciuti dall'università e che presentino particolare rilevanza.
4. Le provvidenze di cui al comma 3 non sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o con il godimento di posti gratuiti in collegi e convitti concessi per le stesse finalità, fatta salva l'erogazione di un assegno pari all'importo delle spese di viaggio per la frequenza di corsi all'estero ove, non rimborsate da altro ente.
5. L'ERSU può inoltre promuovere prestiti d'onore a studenti universitari particolarmente meritevoli. Il numero e l'ammontare di tali prestiti vengono stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. Il consiglio di amministrazione fissa con apposito regolamento le condizioni e i requisiti necessari per l'accesso ai prestiti di cui al comma precedente, la misura del tasso agevolato, le modalità di restituzione, nonchè le regole di incompatibilità con altre forme di assistenza.


1. La dimora per motivi di studio fuori dell'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto della lettera a) dell'articolo 6 della legge n. 833/78.
3. Per la realizzazione dei fini di cui ai commi 1 e 2, gli ERSU stipulano apposite convenzioni con le unità sanitarie locali rispettivamente competenti.


1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento agli studi ha il compito di fornire un'adeguata conoscenza delle attività universitarie, nonchè di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'ERSU si avvale della collaborazione della Regione e dell'università, utilizzando le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali.


1. Gli ERSU possono altresì promuovere e gestire un servizio librario al fine di provvedere alla produzione e alla diffusione di materiale didattico e scientifico ad uso degli studenti universitari, senza scopo di lucro.
2. Il servizio di cui al precedente comma può essere gestito anche in forma cooperativa dagli utenti;
in tal caso il consiglio di amministrazione dell'ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.



1. L'ERSU incentiva le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive degli studenti universitari, prioritariamente, attraverso l'associazionismo studentesco ed in collaborazione con le università, la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di settore.
2. In particolare l'ERSU favorisce e promuove:
a) attività integrative della didattica;
b) iniziative culturali;
c) l'istituzione di posti di ritrovo per studenti dotandoli di strumenti ricreativi e di informazione compresi quelli audiotelevisivi ed informatici;
d) l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti dagli enti locali;
e) l'organizzazione di corsi preparatori e di perfezionamento nelle varie discipline, nonchè l'organizzazione di attività sportive e agonistiche;
f) forme di turismo culturale per gli studenti e l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con le organizzazioni studentesche e con gli organismi a ciò preposti anche con forme di scambio per l'utilizzazione delle rispettive strutture abitative tra l'ERSU e l'ente avente finalità analoghe nell'ordinamento straniero;
g) l'organizzazione d'intesa con l'università, di stages di formazione in aziende per gli studenti che abbiano superato i primi due anni di corso.

3. L'ERSU favorisce, altresì, iniziative culturali promosse e gestite dagli studenti.
4. L'eventuale erogazione di contributi diretti o indiretti ad organizzazioni studentesche per i fini di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di uno specifico programma di interventi al riguardo.


1. Per favorire la mobilità degli studenti universitari gli ERSU possono erogare aiuti finanziari agli studenti iscritti alle università marchigiane che effettuano un periodo di studio, riconosciuto dalla scuola di origine, presso una università di un paese membro della Comunità europea.
2. Gli ERSU possono, altresì consentire l'accesso ai servizi agli studenti universitari dei paesi membri della Comunità europea a condizioni di reciprocità con il paese con cui avviene lo scambio.


1. Gli ERSU promuovono, anche a mezzo di convenzioni con l'università e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di natura fisica e psicologica che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi degli studi agli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
2. In particolare gli ERSU:
a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza psicologica rivolta specificatamente a tali studenti;
b) collaborano con l'università per la rimozione, anche all'interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 384/78;
c) provvedono all'acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all'interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli posti da particolari tipi di handicaps (studenti non vedenti, sordi, ecc.).



1. I consigli di amministrazione degli ERSU possono decidere la sospensione o la revoca del diritto all'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari.
2. La revoca è immediata e permane fino al termine degli studi qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea dell'università con conseguente perdita della sessione di esame.


1. La L.R. 19 ottobre 1981, n. 30 è abrogata.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.