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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 1989, n. 22
Titolo:Regolamento unico delle scuole per Infermieri Professionali.
Pubblicazione:(B.U. 5 giugno 1989, n. 60 - Errata corrige B.U. 29 giugno 1989, n. 69)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 69 del 29 giugno 1989.

Sommario


Art. 1 (Dell'istituzione)
Art. 2 (Finalità ed obiettivi della Scuola)
Art. 3 (Programma di studio)
Art. 4 (Posizione istituzionale)
Art. 5 (Amministrazione della Scuola)
Art. 6 (Direttore della Scuola-Requisiti)
Art. 7 (Direttore della Scuola - Attribuzioni)
Art. 8 (Funzioni vicarie)
Art. 9 (Organismi della Scuola)
Art. 10 (Personale insegnante Funzioni)
Art. 11 (Infermieri insegnanti a tempo pieno. Requisiti)
Art. 12 (Indizione del corso triennale)
Art. 13 (Requisiti e domanda di ammissione)
Art. 14 (Ammissione degli allievi)
Art. 15 (Tutela sanitaria degli allievi)
Art. 16 (Ammissione degli allievi provenienti da altre scuole)
Art. 17 (Diritti e doveri degli allievi)
Art. 18 (Libretto di profitto)
Art. 19 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 20 (Partecipazione degli studenti)
Art. 21 (Assemblee degli allievi)
Art. 22 (Ammissione agli esami)
Art. 23 (Personale di segreteria ed ausiliario)
Art. 24 (Rinvio, pubblicità)
Art. 25 (Entrata in vigore)
Allegati



Le Scuole per Infermieri Professionali istituita presso le Unità Sanitaria Locale della Regione Marche sono disciplinate dal presente regolamento.


La Scuola provvede, in conformità alla normativa statale e regionale in materia a formare e preparare operatori sanitari per il conseguimento del diploma di stato di infermieri professionali.
II conseguimento del diploma conferisce la capacità di assumere la responsabilità globale della assistenza infermieristica in tutti gli aspetti dello stato di salute della persona.


Il programma fondamentale di insegnamento, la durata e la conclusione degli studi sono determinati con legge statale ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli obiettivi e le linee generali degli ordinamenti didattici sono stabiliti dalla programmazione regionale nel rispetto della normativa vigente.


La Scuola costituisce un presidio didattico nell'ambito del competente servizio sanitario dell'Unità Sanitaria Locale; ha autonomia didattico funzionale per quanto attiene lo svolgimento dei piani di studio attuativi dei programmi nazionali e regionali.


La gestione amministrativa della Scuola per infermieri professionali è affidata alla Unità Sanitaria Locale. I provvedimenti concernenti l'attività della Scuola stessa sono adottati dagli organismi della Scuola e della USL in relazione alle rispettive competenze.


La direzione della Scuola è attribuita, a personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle funzioni didattico organizzative.


II Direttore della Scuola è responsabile delle attività concernenti il conseguimento degli obiettivi di formazione degli infermieri professionali. A tal fine assolve le funzioni inerenti la gestione interna della Scuola stessa e le specifiche funzioni di ordine organizzativo ed amministrativo implicanti assunzioni di responsabilità propria, quali in particolare:
1) convoca e presiede il Comitato didattico e il Consiglio di classe di cui ai successivi articoli 9 e 10, presentando le risultanze al Comitato di Gestione per i provvedimenti di competenza;
2) concorda con gli studenti le convocazioni delle assemblee di cui al successivo articolo 21 in relazione al normale svolgimento dell'attività didattica e della disponibilità dei locali;
3) procede alla formazione delle classi e formula l'orario delle lezioni sulla base dei criteri generali stabiliti dai piani di studio, sentito il comitato didattico;
4) programma i tirocini nei servizi intra ed extraospedalieri, sentito il comitato didattico;
5) presiede all'insegnamento teorico pratico di assistenza infermieristica secondo quanto previsto dall'articolo 10 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330;
6) propone al Comitato di Gestione sentito il comitato didattico la nomina degli insegnanti per ogni disciplina e per ogni anno scolastico assicurando la continuità didattica sia per gli insegnamenti triennali-biennali ed annuali, con un corpo docente stabile e sulla base della graduatoria di cui all'articolo 10 per gli insegnamenti che si rendessero vacanti;
7) promuove e coordina, nel rispetto della libertà di insegnamento, d'intesa con il Consiglio di classe, le attività didattiche di sperimentazione e di aggiornamento della Scuola;
8) cura l'attività di esecuzione delle norme riguardanti i candidati ai corsi, gli allievi ed i docenti, il rispetto dell'orario e del calendario delle lezioni, nonchè la vigilanza sulla frequenza scolastica;
9) cura la redazione di ogni certificazione e rilevanza esterna, da sottoporre alla firma del Presidente dell'USL;
10) collabora con i singoli servizi della USL che concorrono alla formazione professionale;
11) è responsabile della tenuta di tutti gli atti d'ufficio, dei fascicoli personali e delle cartelle sanitarie degli studenti, del registro di classe e personale di ogni docente, del registro dei diplomi, dei libretti di profitto, dei verbali del Consiglio di classe e del Comitato didattico e dei verbali di esame;
12) richiede al Comitato di Gestione l'acquisto di sussidi didattici e del materiale di arredo;
13) promuove ogni iniziativa idonea ad assicurare un ambiente confortevole e di serena convivenza all'interno della Scuola, sentito il comitato didattico.
Inoltre il Direttore della Scuola:
a) indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti;
b) per questioni riguardanti l'insegnamento di una o più discipline indice e presiede le riunioni degli insegnanti direttamente interessati;
c) è responsabile della buona conservazione del materiale didattico e scientifico e promuove ogni iniziativa o richiesta di intervento per garantire la conservazione della struttura scolastica;
d) mantiene i rapporti con le famiglie, alle quali dà informazioni circa la condotta e il profitto degli studenti;
e) organizza e dirige il funzionamento della segreteria della Scuola;
f) fissa i turni di servizio di tutto il personale assegnato alla Scuola;
g) è responsabile del mantenimento igienico della Scuola;
h) propone al Comitato di Gestione ogni opportuna iniziativa diretta a favorire la conoscenza esterna dei fini e degli obiettivi della Scuola;
i) presenta al Comitato di Gestione al termine di ogni anno scolastico, la relazione sull'attività didattica, da inviare a cura del Presidente del Comitato di Gestione alla Giunta Regionale Servizio Sanità.



Le funzioni vicarie vengono svolte dal Vicedirettore della Scuola, o in mancanza da un infermiere insegnante su delega del Direttore della Scuola, previa autorizzazione da parte del Comitato di Gestione.


II comitato didattico e il Consiglio di classe sono gli organismi preposti all'organizzazione ed al funzionamento della Scuola.
II comitato didattico è composto:
• dal direttore didattico che lo convoca e lo presiede;
• da due docenti per ogni sezione eletti dall'assemble dei docenti;
• dal Capo Sala didattico responsabile di ogni sezione;
• da un rappresentante degli allievi per ogni sezione eletto dall'assemblea degli allievi.

Si riunisce all'inizio di ogni anno scolastico, prima delle riunioni dei consigli di classe e ogni qual volta si rendesse necessario
Propone ai Consigli di classe i programmi di sperimentazione di metodologie didattiche e ogni altra iniziativa tendente a migliorare la formazione professionale di base.
II consiglio di classe è composto:
• dal direttore didattico, che lo convoca e lo presiede;
• dai docenti nominati per l'insegnamento ad ogni sezione.

Si riunisce all'inizio dell'anno scolastico, per le valutazioni quadrimestrali, per gli scrutini e per la verifica del tirocinio pratico quando almeno 1/3 dei docenti ne faccia richiesta ed ogni qual volta il direttore didattico ne ravvisi la necessità.
Svolge le seguenti funzioni:
• definisce il calendario delle lezioni delle singole discipline e l'inserimento dei docenti nell'orario giornaliero;
• prende atto delle proposte formulate dal Comitato didattico in merito a innovazioni da apportare nell'insegnamento teorico e pratico; se necessario inoltra al Comitato di gestione le proposte innovative per le specifiche competenze ed i provvedimenti del caso;
• esprime parere in merito agli insegnanti interni da inserire nelle commissioni di esame;
• valuta l'idoneità dei candidati a proseguire il corso degli studi al termine del periodo di prova e segnala i nominativi di quelli da dimettere.

All'atto dello scrutinio, procede collegialmente alla verifica dei risultati conseguiti dall'allievo in ciascuna disciplina e nell'espletamento del tirocinio pratico al fine di valutare il livello di apprendimento e l'idoneità alla professione.
Infine decide l'ammissione agli esami.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli insegnanti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
II verbale delle riunioni è redatto dal segretario della Scuola e sottoscritto dal direttore didattico e da tutti i presenti.
II direttore didattico dà attuazione alle decisioni del Comitato didattico e del Consiglio di classe e per gravi motivi può sospenderle, dandone, se del caso, immediata e motivata comunicazione al Presidente dell'USL.


La funzione docente deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di formazione umana, scientifica e tecnica ai fini di una autentica professionalità. Essa viene attuata dai docenti attraverso tutte le iniziative utili a tale scopo in relazione alla loro specifica competenza che deve sempre essere finalizzata ad un apprendimento di comportamenti infermieristici rispondenti al bisogno di salute della collettività.
La nomina dei docenti avviene sulla base di una apposita graduatoria predisposta secondo i criteri stabiliti dal Comitato di gestione.
In particolare gli infermieri insegnanti oltre l'insegnamento infermieristico clinico, assolvono alla funzione di insegnamento teorico e tecnico in attuazione di un processo metodologico interdisciplinare in funzione di piani di assistenza infermieristica.
I docenti inoltre:
• curano il proprio aggiornamento professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
• partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
• partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
• partecipano ai lavori delle commissioni d'esame di cui sono nominati componenti.

Gli obblighi fondamentali dei docenti sono:
• trovarsi in scuola puntualmente per la propria lezione o preavvisare il Direttore della Scuola, in tempo utile, in caso di impedimento;
• cooperare al buon andamento della Scuola;
• rispondere dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare degli allievi comunicando eventuali mancanze alla direzione;
• scegliere i libri di testo; solo nel caso non si disponga di testi adeguati redigere le dispense e provvedere all'aggiornamento delle stesse;
• tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale vanno registrati progressivamente gli argomenti spiegati, i voti e/o i giudizi di profitto, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli allievi;
• non effettuare più di due ore consecutive di insegnamento teorico;
• svolgere personalmente l'insegnamento ed essere presente allo svolgimento dei compiti in classe, dei lavori di studio e di ricerca;
• redigere i profili degli allievi in merito all'attitudine professionale e all'apprendimento teorico e pratico, presentandoli allo scrutinio.

II personale docente risponde al direttore didattico del regolare svolgimento dell'insegnamento affidatogli.
Eventuali assenze per malattia o altro dovranno essere comunicate alla direzione didattica e recuperate previo accordo con la stessa.
Le assenze ripetute saranno segnalate al Comitato di Gestione per i provvedimenti relativi; di esse sarà comunque tenuto conto nella formulazione delle nomine annuali.


Alle attività di insegnamento del Nursing sono chiamati infermieri professionali con:
• Diploma di Scuola Media Superiore, Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive o Diploma di Scuola Universitaria in discipline infermieristiche;
• un minimo di tre anni di servizio continuativo presso reparti ospedalieri o due anni presso reparti di degenza medico chirurgica più un anno nei servizi territoriali.

Possono essere altresì chiamati a svolgere dette attività di insegnamento Infermieri Professionali e caposala in possesso del diploma di Scuola Media Superiore e con un minimo di cinque anni di anzianità di servizio.
All'attività di insegnamento per i corsi di specializzazione sono chiamati Infermieri Professionali con:
• Diploma di Scuola Media Superiore, l'abilitazione nella specialità o diploma di Scuola Universitaria nelle discipline infermieristiche;
• 1 anno di anzianità come Infermiere Professionale e due anni nella specialità.

Possono essere altresì chiamati a svolgere dette attività di insegnamento Infermieri Professionali e capo sala in possesso del diploma di Scuola Media Superiore e con un minimo di cinque anni di anzianità di servizio.
Se il numero dei candidati, in possesso dei requisiti suddetti, risulta superiore al numero dei posti disponibili, la Scuola effettua una prova selettiva teorico pratica.
Gli infermieri insegnanti, prima dell'assegnazione definitiva alla Scuola, sono sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, rinnovabili.
II rapporto tra infermieri insegnanti ed allievi è di uno a quindici come da legge 15 novembre 1973, n. 795.


L'Unità Sanitaria Locale, nel rispetto della programmazione regionale, indice annualmente il corso triennale per Infermieri Professionali mediante apposito bando al quale deve essere data adeguata pubblicità.
La Regione annualmente indica l'inizio e il termine entro il quale devono avvenire le iscrizioni, ed il numero dei posti disponibili.
Nel caso che le domande di ammissione superino il numero dei posti indicati dalla Regione si procede ad apposita prova selettiva.


Gli aspiranti al corso triennale per infermieri professionali per essere ammessi alla Scuola devono possedere i seguenti requisiti:
a) sedici anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso (articolo 1 legge 30 aprile 1976, n. 339);
b) diploma di scuola secondaria di primo grado e ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado (articolo 2 legge 25 febbraio 1971, n. 124);
c) idoneità sanitaria, accertata ai sensi del successivo articolo 15.

Gli aspiranti devono presentare, entro la data indicata nel bando, domanda di iscrizione compilata sull'apposito modulo da ritirare presso la Scuola.
La prova selettiva intesa a valutare i prerequisiti culturali, attitudinali e sanitari dei candidati ai fini dell'ammissione alla Scuola va comunque effettuata, prescindendo dal numero delle domande rispetto ai posti disponibili.
I documenti, previsti dall'articolo 17 R.D. 21 novembre 1929, n. 2330 saranno presentati dopo l'ammissione e prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Gli aspiranti minori di età non possono essere ammessi alla scuola senza l'esplicito consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà ai sensi dell'articolo 19 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330 e degli articoli 316 e seguenti del Codice Civile.
Per gli aspiranti di cittadinanza straniera l'ammissione è subordinata ad una buona conoscenza della lingua italiana, da accertare con apposita prova scritta ed orale, ed alla convalida dell'equipollenza dei titoli di studio posseduti.


In ottemperanza alle disposizioni del programma regionale, nonchè nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 124 ed in base alle domande pervenute, il Direttore della Scuola cura gli adempimenti al fine della predisposizione della graduatoria relativa all'ammissione degli allievi.
Gli ammessi alla Scuola devono compiere un periodo minimo di prova di almeno quattro mesi, trascorsi i quali il Consiglio di classe valuterà l'idoneità o meno degli stessi all'ulteriore frequenza dandone motivata comunicazione al Comitato di Gestione per gli ulteriori provvedimenti di competenza in ordine all'ammissione definitiva al corso triennale.
II periodo di prova prevede che gli insegnanti indirizzino gli allievi all'apprendimento dei principi teorici e pratici che sono alla base dell'assistenza infermieristica, e li mettano in condizione di valutare le proprie potenzialità in ordine alla conferma del tipo di professione scelta.


L'ammissione alla scuola è subordinata all'accertamento dell'idoneità sanitaria da effettuarsi mediante:
• visita medica
• esami di laboratorio
• accertamenti radiologici.

Ad ammissione avvenuta saranno effettuate le vaccinazioni previste per legge. Controlli ematochimici, radiografici e richiami di vaccinazioni saranno praticati negli anni successivi.
Gli accertamenti sanitari, da effettuarsi con personale e strutture della USL da cui dipende la Scuola, saranno specificati in apposita circolare.
I referti ed ogni altra documentazione inerente lo stato di salute dovranno essere conservati nella cartella sanitaria dell'allievo.
Gli studenti devono essere assicurati a cura dell'USL da cui dipende la Scuola contro il rischio di infortuni che possono capitare sia durante le lezioni teoriche che durante il tirocinio pratico. La stipula del contratto assicurativo con l'INAIL, a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modificazioni, deve estendersi anche agli spostamenti che gli allievi effettuano durante il tirocinio per visite domiciliari, documentative ecc.


Possono essere ammessi al secondo e terzo anno del corso gli allievi provenienti da altre scuole per infermieri professionali, purchè lo studente sia in possesso di certificazioni attestanti l'idoneità di ammissione rispettivamente al secondo o terzo anno di corso ed il curriculum di studi seguito, rilasciate dalla scuola di provenienza.
I trasferimenti nel corso dell'anno scolastico sono possibili solo nell'eventualità che il programma svolto e le valutazioni effettuate a quella data siano corrispondenti.


Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni teoriche, tecniche e le attività di insegnamento infermieristico clinico previste nella pianificazione del programma triennale. Devono inoltre partecipare ai lavori di gruppo, alle visite documentative e ad ogni altra attività didattica inclusa nel programma di studio.
Durante i tirocinii gli allievi sono tenuti ad osservare le indicazioni e le istruzioni dei responsabili dei servizi o degli infermieri insegnanti, tanto sul piano delle attività da svolgere che su quello della condotta e del comportamento.
Gli allievi non possono comunque essere impiegati in attività non comprese nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della preparazione professionale, nè essere utilizzati in sostituzione del personale sanitario presso le sedi ove svolgono il tirocinio pratico.
Durante l'espletamento del tirocinio è fatto obbligo agli allievi di utilizzare la divisa adottata dalla Scuola.
Fermo restando il monte ore stabilito dal programma nazionale di cui al D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, l'impegno settimanale omnicomprensivo di teoria ed esercitazioni cliniche è fissato in un limite massimo di quaranta ore.
I singoli allievi che chiedono di assentarsi durante lo svolgimento dell'attività didattica e del tirocinio, se maggiorenni, sono tenuti a presentare personalmente motivata giustificazione scritta; se minorenni devono presentare uguale giustificazione firmata da chi esercita la potestà dei genitori.
Le assenze per malattia devono essere tempestivamente comunicate alla scuola e, se superiori ad un giorno, essere obbligatoriamente documentate con certificato medico.
Non può in ogni caso essere ammesso a sostenere gli esami di Stato l'allievo che non abbia effettuato il tirocinio per il periodo e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Spetta comunque al Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, la decisione definitiva per l'ammissione agli esami di passaggio dal primo al secondo; dal secondo al terzo anno e agli esami di diploma di Infermiere Professionale.
Gli allievi sono tenuti al rispetto ed alla cura dei locali, dell'arredamento, delle attrezzature e dei materiali didattici della scuola e dei servizi dove svolgono le attività di tirocinio.


Ogni allievo in conformità all'Accordo Europeo sull'Istruzione e formazione dell'Infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1965 e rettificato con la legge 25 novembre 1973, n. 795, dovrà essere munito di un libretto di profitto conforme al modello allegato al presente regolamento.
II libretto deve essere tenuto costantemente aggiornato dalla Direzione della Scuola.


Agli allievi che incorrono nelle infrazioni di cui al successivo comma, concernenti il comportamento e la disciplina nella scuola e nelle attività di tirocinio, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:
• ammonizione verbale;
• ammonizione scritta;
• sospensione temporanea con l'obbligo di frequenza al corso;
• allontanamento definitivo dalla scuola.

Le infrazioni che comportano sanzioni disciplinari sono:
• mancanza ai doveri scolastici;
• negligenza abituale;
• assenze ingiustificate;
• turbamento del regolare andamento della scuola;
• offese al decoro personale, al corpo insegnante, e all'etica professionale.

L'ammonizione verbale scritta e la sospensione temporanea con obbligo di frequenza sono comminate dal Direttore della Scuola previa motivata contestazione degli addebiti all'interessato.
II Direttore, nel caso di fatti gravi o di recidiva, propone, con relazione motivata ai competenti organi dell'USL, l'allontanamento definitivo dell'allievo dalla Scuola.
La contestazione dell'addebito deve essere comminata dalla Direzione della Scuola all'interessato entro tre giorni dall'accaduto.
In caso di contestazione delle infrazioni comportanti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente quarto comma, lo studente ha sei giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni scritte.
Gli allievi sono responsabili, unitamente al personale della scuola e ai docenti, della custodia e dell'integrità del patrimonio scolastico, bene fondamentale di questa comunità di studi.
Pertanto saranno chiamati a risarcire i danni qualora risultassero provocati intenzionalmente o per negligenza.


Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme di organizzazione interna della scuola e concorrono al miglioramento della stessa formulando proposte al comitato didattico, cui partecipano con propri rappresentanti, eletti nei primi tre mesi dell'attività scolastica, in materia di:
• articolazione dei piani di studio;
• identificazione delle strutture di tirocinio;
• indicazione in ordine al materiale didattico.

II Direttore della scuola previa consultazione dei rappresentanti degli studenti, stabilisce le condizioni per l'utilizzo dei locali loro riservati per le assemblee. per lo studio, per le attività di gruppo. Gli studenti dispongono inoltre di una bacheca loro riservata per la pubblicazione di notizie ed informazioni concementi l'attività scolastica.


Le assemblee studentesche consentite per un cumulo massimo di dieci ore nell'anno scolastico costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale, civile e professionale degli allievi.
Le assemblee di cui al comma precedente non possono aver luogo negli ultimi trenta giorni di lezione.


Per l'ammissione agli esami di passaggio da un anno di corso al successivo ed a quelli per il conseguimento del Diploma di Stato, nonchè per le modalità di svolgimento degli stessi, si applica quanto previsto dal R.D. 21 novembre 1929, n. 2330.


Ogni scuola è dotata di personale di segreteria il quale assolve tutti i compiti di carattere amministrativo inerenti l'attività della scuola ed in particolare cura:
• il registro delle iscrizioni e delle immatricolazioni;
• i fascicoli personali degli studenti ed i li bretti personali;
• il registro delle assenze;
• le copie degli atti dei certificati e della corrispondenza predisposta dalla scuola;
• l'aggiornamento dei libri inventari del materiale didattico, della biblioteca, degli arredi ecc;
• il registro con numerazione progressiva dei diplomi rilasciati e ogni altro registro che la gestione della scuola può richiedere;
• il protocollo interno;
• i verbali delle sedute del collegio dei docenti, degli scrutinii, delle prove di ammissione ai corsi di studio e delle sedute di esami;
• la tenuta di ogni altra documentazione concernente l'attività della scuola.

Ogni scuola inoltre è dotata di personale ausiliario il quale esegue ogni attività necessaria per la pulizia e l'igiene della struttura scolastica ed è tenuto ad adempiere a qualunque altro incarico di carattere materiale inerente al servizio scolastico, ivi comprese l'apertura e la chiusura dei locali.


Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. II presente regolamento deve essere portato in visione a chiunque ne faccia richiesta e deve essere tenuto affisso alla bacheca della scuola.


II presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Allegati

OBIETTIVI E LINEE GENERALI

DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI (ART.3)

OBIETTIVI GENERALI PRIMO ANNO DEL CORSO


Obiettivi teorici

II programma è mirato allo studio della persona sana, nella sua dimensione fisicopsichica sociale, nelle diverse età e nel suo contesto abituale di vita alla luce dei principi derivanti dalle scienze fisiche, biologiche.

Gli studenti devono acquisire la conoscenza dei bisogni di base dell'uomo sano e malato per riuscire ad erogare una assistenza infermieristica di base in risposta alle esigenze presentate ed acquisire un comportamento professionale nella attuazione del Nursing, centrato sul lavoro di equipe.


Obiettivi tirocinio clinico

II tirocinio deve permettere ad ogni studente di vagliare, da un lato, le proprie capacità e dall'altro, di adeguare i contenuti scientifici appresi.

L'allievo deve essere in grado di acquisire esperienze in strutture di prevenzione primaria e secondaria, affrontando le problematiche inerenti l'uomo sano nelle varie fasi della vita e nel proprio ambiente (asilo nido, scuole materne, domicilio, strutture lavorative e case di riposo).

Dopo questo periodo lo studente sarà impegnato in esercitazioni cliniche che lo porteranno a contatto con i problemi dell'uomo malato, che dovrà cercare di risolvere attraverso l'applicazione del problem solving fornendo un'assistenza di base.


OBIETTIVI GENERALI SECONDO ANNO DI CORSO


Obiettivi teorici

II programma del secondo anno prevede
un insegnamento clinico delle scienze mediche finalizzato allo studio dei vari apparati ed organi in stato di malattia.

Lo studente deve essere in grado di rilevare gli aspetti problematici delle situazioni patologiche e come e quando possono incidere sulle esigenze psico sociali e spirituali del malato.

L'allievo dovrà completare la conoscenza della metodologia per la formulazione dei piani di assistenza, delle prestazioni infermieristiche più importanti per ogni tipo di malato in modo da fornire un'assistenza infermieristica idonea ed acquisire consapevolezza della funzione pedagogica propria dell'infermiere.


Obiettivi pratici

Lo studente deve riuscire, sulla base delle acquisizioni teoriche a realizzare un'assistenza infermieristica sempre più adeguata ed individualizzata, attuando tecniche specifiche per rispondere a tutti i problemi del paziente nella realizzazione della pianificazione assistenziale.

L'allievo dovrà inoltre lavorare in gruppo cercando di capire il significato dell'autonomia professionale e dell'interdipendenza lavorativa.


OBIETTIVI GENERALI TERZO ANNO DI CORSO


Obiettivi teorici

Lo studente attraverso l'apprendimento delle discipline specialistiche, dei principi amministrativi e legislativi deve riuscire a pianificare interventi infermieristici rispondenti alle problematiche dell'uomo nel settore lavorativo, nel territorio, nelle strutture di assistenza domiciliare.

L'allievo dovrà inoltre organizzare la propria esperienza e conoscenza scientifica accumulata durante l'iter scolastico, per formulare i piani di assistenza, ipotizzare e realizzare piani di lavoro e definire il proprio ruolo in tutte le situazioni problematiche.


Obiettivi pratici

L'allievo deve approfondire le conoscenze tecniche assistenziali e l'uso di apparecchiature specifiche relative alle competenze infermieristiche nei vari settori specialistici. Deve essere in grado di attuare tutte le procedure e le competenze amministrative e collaborare con gli altri operatori sanitari nella realizzazione di piani di assistenza in risposta ai bisogni specifici del malato e verso i reparti di medicina di base e specialistici.

Inoltre deve partecipare ad esperienze di tirocinio che prevedono lo studio dell'uomo inserito nei presidi territoriali e riabilitativi per concretizzare le nozioni teoriche acquisite dopo l'insegnamento di medicina preventiva e sociale.


Schema di libretto di profitto

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